Ordinanza n. 344 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.344

 

ANNO 2002

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

- Cesare RUPERTO, Presidente

 

- Riccardo CHIEPPA    

 

- Gustavo ZAGREBELSKY                                      

 

- Valerio ONIDA           

 

- Carlo MEZZANOTTE

 

- Fernanda CONTRI      

 

- Guido NEPPI MODONA                                        

 

- Piero Alberto CAPOTOSTI                                     

 

- Annibale MARINI      

 

- Franco BILE                

 

- Giovanni Maria FLICK                                            

 

- Francesco AMIRANTE                                           

 

- Ugo DE SIERVO   

- Romano VACCARELLA                            

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da GE.RI.CO. s.p.a. contro Calderan Giorgia ed altro, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2001.

 

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il Giudice relatore Annibale Marini.

 

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto con il quale l’Ufficio del registro di Venezia aveva intimato all’acquirente di un immobile il pagamento dell’imposta di successione dovuta dai suoi danti causa e da costoro non pagata, la Commissione tributaria regionale di Venezia, con ordinanza del 25 gennaio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui «non prevede che il privilegio speciale sugli immobili operi quando [...] abbia avuto formale pubblicità e l’acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo»;

 

che il rimettente riferisce: a) che in primo grado la competente Commissione tributaria, ritenuto che la Amministrazione, prima di intimare all’acquirente il pagamento dell’imposta di successione, non aveva assolto l’obbligo di previa escussione degli eredi, aveva accolto il ricorso dell’acquirente sul punto; b) che tale decisione era stata appellata in base al rilievo che «l’aggressione dei beni gravati da privilegio non è condizionata alla preventiva escussione del debitore di imposta»;

 

che il giudice a quo - assunta la marginalità della questione relativa alla preventiva escussione degli eredi, debitori principali - ritiene «punto focale» del giudizio la possibilità che un soggetto venga chiamato a pagare le imposte dovute da altri, senza alcuna possibilità di difendersi;

 

che nell’ordinanza di rimessione – premessa la diversità della disciplina impugnata rispetto a quella, positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale, relativa al privilegio in tema di INVIM - si osserva che, in applicazione della norma censurata, all’acquirente del bene viene intimato di pagare una imposta della quale ignora sia l’esistenza che l’ammontare, calcolata sull’intero asse ereditario, non rapportata al valore dell’immobile compravenduto e del tutto svincolata dalla capacità contributiva dell’acquirente;

 

che, secondo il giudice a quo, la detta disposizione, tenendo in considerazione esclusivamente «l’interesse fiscale», con sacrificio di altri interessi, pur costituzionalmente garantiti, del «privato cittadino», si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, inibendo all’acquirente «ogni possibilità di difesa», e con l’art. 53 della Costituzione, poiché la pretesa del fisco prescinde dalla capacità contributiva di chi è chiamato a pagare un debito tributario altrui;

 

che, a rimedio dell’affermata incostituzionalità della norma, il rimettente - richiamato l’art. 2745 del codice civile, il quale prevede che la costituzione del privilegio può «essere subordinata a particolari forme di pubblicità» nonché il successivo art. 2762, secondo comma, del codice civile che, «nel caso di vendita di macchine», subordina il privilegio del venditore alla pubblicità ivi specificata - prospetta la possibilità di inserire nell’art. 41 del decreto legislativo n. 346 del 1990 una disposizione che imponga alla Amministrazione finanziaria, per opporre il privilegio ai terzi acquirenti di beni ereditari, la iscrizione dello stesso presso «l’Ufficio dei registri immobiliari»;

 

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza della questione;

 

che, in particolare, secondo la difesa pubblica, la questione sarebbe inammissibile in quanto sollevata dal rimettente senza il preventivo esame del motivo di appello formulato dalla Amministrazione, il cui eventuale rigetto renderebbe la questione irrilevante;

 

che, quanto al merito, l’Avvocatura rileva che il privilegio di cui alla norma censurata, la quale si limiterebbe a richiamare l’istituto già compiutamente regolato dall’art. 2772 del codice civile, si inserisce nell’ambito delle garanzie apprestate all’interesse pubblico alla certa e rapida riscossione dei tributi, la cui preminenza giustifica la posizione di «vantaggio» attribuita alla Amministrazione nei confronti sia degli altri creditori che dell’eventuale acquirente del bene gravato dal privilegio;

 

che, secondo la medesima difesa, l’acquirente, accertato che il bene oggetto della compravendita proviene da una successione ereditaria relativamente alla quale potrebbe essere ancora pendente il termine per l’esercizio del privilegio, potrebbe richiedere all’alienante la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali inerenti la successione.

 

 Considerato che il giudice rimettente, dubitando della legittimità costituzionale dell’art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui «non prevede che il privilegio speciale sugli immobili operi quando [...] abbia avuto formale pubblicità e l’acquirente ed il notaio rogante siano posti in condizione di conoscerlo», ipotizza, onde rimuovere il dedotto contrasto con gli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, l’inserimento nell’art. 41 del decreto legislativo n. 346 del 1990 «di una norma che imponga all’Amministrazione finanziaria l’iscrizione del privilegio presso l’Ufficio dei registri immobiliari»;

 

che, a prescindere da ogni altra considerazione, la richiesta pronuncia additiva non si pone quale soluzione costituzionalmente necessitata, giacché, al riguardo, è comunque prospettabile una pluralità di soluzioni la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 291 del 2001);

 

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia, con l’ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8  luglio 2002.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Annibale MARINI, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2002.