Ordinanza n. 301/2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 301

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare                         RUPERTO         Presidente

- Massimo                     VARI                   Giudice

- Riccardo                     CHIEPPA                  "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY      "

- Valerio                        ONIDA                      "

- Carlo                           MEZZANOTTE        "

- Fernanda                     CONTRI                    "

- Guido                          NEPPI MODONA    "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI             "

- Annibale                     MARINI                    "

- Giovanni Maria          FLICK                                    "

- Francesco                    AMIRANTE              "

- Ugo                             DE SIERVO              "

- Romano                      VACCARELLA        "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte di appello di Ancona nel procedimento civile tra Bruscia Rosa contro l’INAIL, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visti l’atto di costituzione dell’INAIL nonchè l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che, nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la Corte di appello di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 Cost., dell’art. 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, "nella parte in cui non prevede una norma transitoria idonea a garantire una adeguata tutela assicurativa nei confronti dei lavoratori agricoli autonomi che, in possesso dei requisiti previsti dalla precedente normativa in materia di infortuni sul lavoro, nel passaggio dal vecchio al nuovo regime non si trovano nelle condizioni richieste dalla legge per fruire della tutela medesima";

che il giudice a quo muove dalla premessa secondo cui la norma impugnata stabilisce che, a decorrere dal 1° giugno 1993, i lavoratori autonomi del settore agricolo aventi diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro debbano essere individuati secondo i criteri di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ossia con le medesime regole vigenti per l’assicurazione obbligatoria contro l’invalidità e la vecchiaia; e, poichè quest’ultima legge va letta alla luce degli artt. 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, a far tempo dal 1° giugno 1993 il lavoratore autonomo in agricoltura é tutelato contro gli infortuni sul lavoro a condizione che si dedichi a tale attività non più in maniera abituale (come avveniva in precedenza), bensì in maniera esclusiva o prevalente;

che la controversia trae origine dall’infortunio mortale occorso in data 30 ottobre 1993 ad un lavoratore il quale, possedendo il requisito dell’abitualità nel lavoro agricolo fino alla data del 1° giugno 1993, ed avendo versato i relativi contributi relativi all’intero anno 1993 in esecuzione degli obblighi di legge, dovrebbe ritenersi avente diritto all’assicurazione per tutto l’anno in corso, in virtù del principio giuridico dell’affidamento;

che in conseguenza della norma impugnata, invece, poichè il lavoratore non svolgeva la propria attività in via esclusiva o prevalente, l’evento mortale é privo della copertura assicurativa, con conseguente obbligo di rigetto della domanda, il che darebbe conto della rilevanza della questione;

che ad avviso del giudice remittente, però, la mancanza di un’idonea norma transitoria nei termini sopra precisati viola gli artt. 3 e 38 Cost., non garantendo un’adeguata tutela assicurativa ai lavoratori agricoli autonomi nel passaggio dal vecchio al nuovo regime;

che si é costituito in giudizio l’INAIL, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che il giudice remittente lamenta che la norma impugnata, nel restringere il novero dei lavoratori agricoli autonomi aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° giugno 1993, non abbia dettato un regime transitorio idoneo a salvaguardare la posizione di quei lavoratori che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, non hanno più diritto alla copertura assicurativa;

che tale omissione si risolverebbe, inoltre, in una lesione del principio giuridico dell’affidamento, avendo il lavoratore in questione versato i contributi per l’intero anno 1993;

che una questione identica a quella in oggetto, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 327 del 2001;

che l’odierna ordinanza di remissione non aggiunge profili ulteriori di doglianza rispetto a quelli già scrutinati con il menzionato provvedimento;

che la Corte, d’altra parte, ha pure vagliato la legittimità costituzionale della norma oggi in esame anche sotto il profilo del regime ordinario successivo al 1° giugno 1993, non ravvisando alcuna lesione di parametri costituzionali nel fatto che i lavoratori agricoli autonomi vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro solo a condizione che svolgano tale attività in via esclusiva o prevalente (sentenza n. 26 del 2000);

che, pertanto, la presente questione deve ritenersi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art 14, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Ancona con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2002.