ORDINANZA N. 89
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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- Cesare - Massimo |
RUPERTO VARI |
Presidente Giudice |
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- Riccardo - Gustavo |
CHIEPPA ZAGREBELSKY |
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- Valerio |
ONIDA |
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- Carlo |
MEZZANOTTE |
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- Guido |
NEPPI MODONA |
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- Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
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- Annibale - Franco |
MARINI BILE |
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- Giovanni Maria |
FLICK |
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ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 2, della legge 25 febbraio 2000, n. 35 (recte:
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge
25 febbraio 2000, n. 35), promosso con ordinanza emessa l’11 maggio 2000 dal
Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di P. S.,
iscritta al n. 178 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 5 dicembre 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria
Flick.
Ritenuto che, con ordinanza emessa l’11 maggio 2000
nel corso di un processo penale nei confronti di persone imputate del reato di
peculato militare, il Tribunale militare di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000 (recte: del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito,
con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35) in
riferimento agli artt. 24 e 111
della Costituzione, nella parte in cui non esclude dal regime probatorio ivi
previsto "le deposizioni rese a discarico dell’imputato";
che il rimettente premette, in punto
di fatto, che a fronte dell’esercizio da parte di un coimputato, in sede
dibattimentale, della facoltà di non rispondere ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen.,
il difensore di uno degli imputati aveva chiesto l’acquisizione al fascicolo
del dibattimento dei verbali di interrogatorio resi dal coimputato nella fase
delle indagini preliminari e contenenti dichiarazioni favorevoli al proprio
assistito, in forza dell’art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35: richiesta alla quale,
peraltro, il pubblico ministero non aveva prestato il proprio consenso;
che, quanto alla non manifesta
infondatezza della questione, il Tribunale rimettente rileva come il principio
del contraddittorio nella formazione della prova, enunciato dall’art. 111 Cost., si presti a due diverse interpretazioni, la prima
delle quali, attribuendo valore assoluto al precetto, implicherebbe
l’inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni comunque rese nella fase delle
indagini, comprese quelle, "non confermate in dibattimento, favorevoli
all’imputato";
che, a parere del giudice a quo,
tale prospettiva interpretativa contrasterebbe tuttavia con l’autentica ratio
della regola del contraddittorio, la quale dovrebbe considerarsi posta a tutela
dell’imputato e del suo interesse ad ottenere il riconoscimento della completa
innocenza, ponendosi dunque in funzione strumentale rispetto al principio
dell’inviolabilità del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.,
con la conseguenza che il divieto di utilizzazione si riferirebbe " solo
alle prove di colpevolezza, e non a quelle di innocenza";
che, in questa prospettiva, la norma
denunciata, non distinguendo, ai fini del divieto di utilizzazione da essa
sancito, tra "dichiarazioni di accusa e dichiarazioni di difesa",
verrebbe a porsi in contrasto con il combinato disposto dei due precetti
costituzionali dianzi indicati;
che nel giudizio di costituzionalità
é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e, comunque, infondata: ciò in ragione dell’erroneo presupposto
da cui muoverebbe il rimettente, il quale sovrapporrebbe i due diversi profili
dell’acquisizione e della valutazione della prova, facendo derivare dalle
regole di quest’ultima la disciplina della prima.
Considerato che il Tribunale militare di Torino
solleva, in riferimento agli artt.
111 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell’art.1 del d.l. 7
gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio
2000, n. 35, nella parte in cui, "non distinguendo tra dichiarazioni di
accusa e dichiarazioni di difesa", impedirebbe di acquisire agli atti del
fascicolo del dibattimento e di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni
rese nella fase delle indagini preliminari da soggetti che, ai sensi dell’art.
210 cod. proc. pen.,
si siano avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere, anche se il
contenuto delle precedenti dichiarazioni sia favorevole all’imputato e
rilevante al fine dell’accertamento della sua innocenza;
che, peraltro, tenuto conto
dell’assenza di "diritto vivente" e della circostanza che la norma
censurata é volta a dare attuazione, in via transitoria, allo stesso precetto
costituzionale in tema di "giusto processo" assunto a parametro, il
Tribunale rimettente ha omesso di operare il doveroso scrutinio circa la
praticabilità di una lettura della norma conforme ai principi costituzionali,
come ricostruiti dal medesimo giudice a quo;
che, infatti, secondo il costante
orientamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, sentenza n. 350 del 1997;
ordinanza n. 7
del 1998), quanto meno in assenza di un indirizzo giurisprudenziale
consolidato, "il giudice ha il dovere di seguire l’interpretazione
ritenuta più adeguata ai principi costituzionali", configurandosi,
altrimenti, la questione di costituzionalità quale improprio strumento rivolto
ad ottenere "l’avallo di questa Corte a favore di una determinata
interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di
merito" (v. sentenza n. 356 del 1996;
ordinanze n. 466
del 2000; n.
367 del 2001; n.
7 del 1998);
che la censura prospettata si
profila quale mero dubbio interpretativo, sollevato senza adeguata verifica di
una possibile interpretazione conforme ai parametri costituzionali invocati,
con la conseguenza che, a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza o
meno della ricostruzione del quadro normativo coinvolto, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del
decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge
25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt.
24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale militare di
Torino, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 27 marzo 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2002.