ORDINANZA N. 58
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Cesare RUPERTO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Riccardo CHIEPPA "
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Valerio ONIDA "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un
procedimento penale, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con
ordinanza emessa il 23 febbraio 2001, iscritta al n. 499 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Guido Neppi
Modona.
Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 2001 il
Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,
nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del
giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ex art. 444
cod. proc. pen.;
che il rimettente premette di aver
rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato con
il consenso del pubblico ministero prima del compimento delle formalità di
apertura del dibattimento, ritenendo non applicabile la sospensione
condizionale della pena alla quale era stata subordinata la richiesta di pena
patteggiata per i precedenti specifici dell'imputato, e di trovarsi quindi, per
effetto della sentenza n. 186 del 1992,
in una situazione di incompatibilità a giudicare l'imputato nel merito
dell'imputazione contestatagli, con conseguente obbligo di astensione ai sensi
dell'art. 36, comma 1, lettera g), cod. proc. pen.;
che ad avviso del giudice a quo
la previsione di tale ipotesi di incompatibilità si pone in contrasto con la
più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza n. 232 del 1999,
che ha ribadito il principio generale secondo cui <<l'imparzialità del
giudice non può ritenersi intaccata da una valutazione anche di merito compiuta
all'interno della medesima fase del procedimento>>;
che, a giudizio del rimettente, tali
conclusioni sono state ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999,
nella quale
che, sulla base delle medesime
argomentazioni, e ritenendo che le modifiche recate dal decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado) non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle valutazioni
già espresse da questa Corte, il giudice a quo solleva questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., come integrato dalla
sentenza n. 186
del 1992, assumendone il contrasto con gli artt.
3, 25 e 97 Cost.;
che ad avviso del rimettente la
disciplina censurata determina una irragionevole disparità di trattamento
rispetto a situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera e
nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla medesima disciplina
situazioni processuali non comparabili processualmente;
che sarebbero violati anche i
principi di <<buona amministrazione>> (art. 97 Cost.) e del giudice
naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), in quanto da un lato si
realizzerebbe <<un’assurda frammentazione del procedimento>>,
dall’altro si consentirebbe alle parti, <<mediante studiata proposizione
di istanze ex art. 444 c.p.p. inaccoglibili,
di "sbarazzarsi" del loro giudice naturale, costringendolo
all’astensione>>;
che nel giudizio é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che con ordinanza n. 108 del 2001,
successiva all’ordinanza di rimessione, identica
questione di legittimità costituzionale sollevata dallo stesso rimettente é
stata dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto diretta a censurare
una precedente decisione di accoglimento di questa
Corte;
che la questione deve pertanto
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.