Ordinanza n. 57 del 2002

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 57

ANNO 2002

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

- Francesco AMIRANTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000 dal Tribunale di Bolzano sul reclamo proposto da Volgger Anna contro Ebner Anton, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 20 ottobre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, "laddove la possibilità della trascrizione (ovvero annotazione tavolare) dell’assegnazione del diritto d’abitazione nell’appartamento familiare a favore del coniuge venga fatta dipendere dall’affidamento dei figli (legittimi), influenzando quindi anche l’opponibilità di tale diritto nei confronti del terzo acquirente";

che il Tribunale, investito del reclamo avverso il decreto di rigetto dell’istanza di trascrizione tavolare del diritto di abitazione, afferma che la sentenza n. 454 del 1989 della Corte costituzionale - con la quale é stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, cod. civ. nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi - é espressamente motivata con riferimento all’affidamento dei figli e che quindi non é suscettibile di una diversa e più ampia interpretazione, come vorrebbe invece la ricorrente;

che il giudice a quo osserva che, ai sensi degli artt. 155, quarto comma, cod. civ. e 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, l’affidamento dei figli rappresenta un criterio preferenziale per l’assegnazione del diritto di abitazione, il quale non esclude la valutazione di altri elementi anche di natura economica, come é avvenuto nella fattispecie, nella quale sono assenti i figli;

che la limitazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione del diritto di abitazione alle sole ipotesi di affidamento di prole determinerebbe, ad avviso del giudice a quo, una evidente disparità di trattamento rispetto alla previsione contenuta nella disciplina del divorzio, con la conseguenza che il coniuge separato riceverebbe una tutela minore rispetto a quella garantita al coniuge divorziato;

che qualora, come nella specie, l’acquisto dell’appartamento sia effettuato con i proventi dell’attività lavorativa di uno solo dei coniugi, cui, per tale ragione, sia assegnato il diritto di abitazione, sarebbe leso anche il principio costituzionale che tutela il lavoro in tutte le sue forme.

Considerato che il giudice a quo afferma che l’assegnazione del diritto di abitazione nell’appartamento familiare non trascritto tavolarmente va considerata inutiliter data nei confronti del terzo acquirente, richiamando al riguardo la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui il diritto di abitazione nell’appartamento familiare ha natura personale e può essere opposto al terzo acquirente unicamente se sia stato trascritto nei registri immobiliari non solo per il periodo successivo alla scadenza del termine novennale dall’assegnazione, ma anche anteriormente a tale scadenza;

che il rimettente tralascia di considerare il diverso orientamento della medesima Corte che sostiene l’opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa coniugale nei limiti del novennio, anche se non trascritta;

che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, qualora non possa ritenersi formato il diritto vivente e sussistano invece, sul medesimo tema, diversi orientamenti giurisprudenziali, il giudice a quo é tenuto a indicare specificamente le ragioni che gli precludono di risolvere il giudizio mediante l’applicazione di una delle possibili interpretazioni giurisprudenziali;

che infatti il ricorso al giudizio di costituzionalità é consentito solo ove non sia possibile risolvere altrimenti la fattispecie dedotta nel procedimento;

che, nonostante la diversità degli orientamenti esistenti nella materia de qua, il rimettente non ha dato conto della possibilità di interpretare in altro modo la norma impugnata, con la conseguenza che la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2002.