Sentenza n. 454 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.454

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Salvadori Manlio e Catini Angela, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Considerato in diritto

 

1. -Il Pretore di Roma, con ordinanza del 30 dicembre 1988 (R.O. n. 158 del 1989), chiede verifica di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, <nella parte in cui non consente al coniuge assegnatario della casa coniugale di opporre ai terzi il titolo attribuente l'assegnazione>.

2. - La questione é fondata.

La norma impugnata dispone: <L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli>.

Trattasi di norma dettata in tema di separazione tra coniugi pronunciata dal giudice in un contesto dedicato ai <provvedimenti riguardo ai figli>.

La ratio seguita dal legislatore é dichiarata nel comma primo dell'art. 155: <Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa>.

E' dunque <l'esclusivo interesse morale e materiale della prole> a determinare la spettanza dell'abitazione al coniuge cui la prole e affidata.

Il termine <abitazione> é qui assunto come voce sostantiva del transitivo verbale <abitare> con oggetto la <casa familiare>, vale a dire quel complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare la esistenza domestica della comunità familiare. Come dunque la <casa familiare> non e esauribile nell'immobile, spoglio della normale dotazione di mobili e suppellettili per l'uso quotidiano della famiglia; cosi l'<abitazione> non e identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta res facti che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.

Il titolo ad abitare per il coniuge é infatti strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.

Tale assegnazione, mentre e immediatamente rilevante rispetto al coniuge non affidatario della prole proprio perchè escluso dall'abitazione nella casa familiare ancorchè ne sia proprietario o titolare di altro diritto di godimento o conduttore, non lo e rispetto ai terzi. La novella del 1975, non prevedendo l'opponibilità al terzo della assegnazione giudiziale dell'abitazione, vanifica il vincolo di destinazione della <casa familiare>.

3. - Il legislatore che ha provveduto, con legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), a regolare la fattispecie dell'<abitazione nella casa familiare> spettante <di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età>, ha invece statuito all'art. 11 che modifica l'art. 6, sesto comma: <L'assegnazione, in quanto trascritta, e opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'articolo 1599 del codice civile>.

Essendo le norme di cui all'art. 155, quarto comma, del codice civile, e all'art. 6, sesto comma, della legge n. 74 del 1987 ispirate alla eadem ratio dell'<esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale> della prole (cfr. il gia richiamato art. 155, primo comma, del codice civile e l'art. 6, secondo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987) la diversità di disciplina tra l'assegnazione dell'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole opponibile, previa trascrizione, al terzo acquirente nella ipotesi di scioglimento del matrimonio e l'assegnazione dell'abitazione, non opponibile nell'ipotesi di separazione personale dei coniugi, e del tutto priva di ragionevole giustificazione sotto il profilo che qui appresso si chiarisce.

La violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione si concreta non nel deteriore trattamento del coniuge separato rispetto al divorziato, essendo l'uno e l'altro portatori di status personali differenziati, ma nella diversità di trattamento di una situazione assolutamente identica, quale e quella della prole affidata ad un genitore separato o ad un genitore non più legato dal vincolo matrimoniale.

I valori, di cui agli altri due parametri invocati, artt. 29 e 31 della Costituzione, sono palesemente non perseguiti stante la lacuna di previsione nell'attuale tenore dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, che va pertanto caducato nella parte in cui non prevede l'opponibilità al terzo acquirente del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole mediante trascrizione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 27/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE