ORDINANZA N. 35
ANNO 2002
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Massimo VARI Giudice
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
-
Francesco AMIRANTE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero) e dell’articolo 20 del d.P.R.
31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286), promossi con ordinanze emesse il 12
gennaio (n. 3 ordinanze) e il 19 gennaio 2001 (n. 10 ordinanze) dal Tribunale
di Milano, in composizione monocratica,
rispettivamente iscritte dal n. 345 al n. 347 e dal n. 615 al n. 624 del
registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20 e n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 16 gennaio 2002 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con tre ordinanze in data 12 gennaio
2001 (r.o. da n.
che il remittente
riferisce di essere chiamato a convalidare, all’esito di udienza camerale
trattata secondo il rito disciplinato dagli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, il provvedimento di trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore nei confronti di uno
straniero destinatario di decreto di espulsione con accompagnamento alla
frontiera;
che, sull’assunto che il
trattenimento nei centri previsto dall’art. 14 del d.lgs.
n. 286 del 1998 costituisca una forma di "detenzione amministrativa"
comparabile alla custodia in carcere, il Tribunale di Milano, di tale decreto,
denuncia:
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui dispone che alla
convalida del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e
assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione si applichi la disciplina degli artt.
737 e ss. cod. proc. civ., in quanto la procedura ivi prevista sarebbe
"manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e
dell’esplicazione delle difese";
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui precluderebbe al
giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza
delle condizioni addotte dall’autorità di polizia quale concreto impedimento
all’esecuzione immediata dell’accompagnamento alla frontiera e, sotto un
diverso profilo, in ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo
straniero circa la ricorrenza di una ipotesi di divieto di espulsione;
- l’art. 14, comma 3, unitamente all’art. 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nella parte in cui
non prevederebbero l’obbligo di avviso
al difensore, d’ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al
giudice dell’inizio del trattenimento;
- l’art. 14, comma 5, nella parte in cui non prevederebbe un limite massimo anche per il cumulo di vari
periodi successivi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione, e, conseguentemente, impedirebbe al giudice
di accertare se quel limite sia stato superato;
- l’art. 14, comma 4, nella parte in cui imporrebbe al
giudice di provvedere alla convalida senza attribuirgli il potere di
determinare il ragionevole termine massimo, anche cumulato, del trattenimento,
tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti
interessi della tutela delle frontiere e della salvaguardia
della libertà personale dello straniero;
che é intervenuto, in tutti i
giudizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano
dichiarate inammissibili o non fondate;
che, quanto alla censura che si
appunta sull’art. 20 del d.P.R. n. 394 del 1999, la
difesa erariale osserva che l’atto nel quale tale disposizione é contenuta, di
natura regolamentare, é privo del requisito della forza di legge e pertanto non
può costituire oggetto del controllo di legittimità costituzionale ad opera di questa Corte;
che, in ogni caso, ad avviso
dell’Avvocatura, le questioni sarebbero infondate, in quanto il trattenimento
nei centri di permanenza temporanea inciderebbe sulla libertà di circolazione e
di soggiorno e non anche sulla libertà personale e comunque le disposizioni
censurate realizzerebbero un equo bilanciamento tra l’esigenza di contrastare
l’immigrazione clandestina e quella di tutelare i diritti dello straniero;
che, sempre secondo l’Avvocatura
dello Stato, anche a ritenere che la misura del trattenimento si attenga alla
sfera della libertà personale, il procedimento regolato dal testo unico
sull’immigrazione sarebbe ricalcato sul modello dell’art. 13 della Costituzione
e nessun addebito potrebbe essere mosso al legislatore per aver adottato il
rito camerale ex art. 737 e ss. cod. proc. civ., che non risulterebbe
inadeguato alle esigenze di tutela della persona trattenuta, tenuto altresì
conto che l’art. 738, terzo comma, cod. proc. civ. attribuirebbe al giudice il potere di verificare sia
l’attività svolta dal questore ai fini dell’espulsione sia l’eventuale
esistenza di situazioni ostative all’espulsione.
Considerato che le ordinanze propongono le medesime
questioni e i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che le prime due questioni,
sollevate in tutte le ordinanze di rimessione,
investono l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, della cui legittimità il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 della Costituzione, nella parte in cui
dispone che alla convalida del trattenimento presso un centro di permanenza
temporanea e assistenza dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione si applichi la disciplina degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile, e, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, nella parte in cui
precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla
sussistenza delle condizioni addotte dall’autorità di polizia quale concreto
impedimento alla esecuzione immediata dell’accompagnamento alla frontiera e in
ordine alla fondatezza delle ragioni allegate dallo straniero circa la
ricorrenza di un’ipotesi di divieto di espulsione;
che secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte la procedura camerale, quando sia prevista senza
l’imposizione di specifiche limitazioni del contraddittorio, non viola di per sè il diritto di difesa, e l’adottarla in vista della
esigenza di speditezza e semplificazione delle forme processuali é una scelta
che solo il legislatore, avuto riguardo agli interessi coinvolti, può compiere
e che sfugge al sindacato di questa Corte salvo che non si risolva nella
violazione di specifici precetti costituzionali e non sia viziata da
irragionevolezza (sentenze n. 573 e 543 del 1989;
ordinanza n. 121
del 1994);
che nella specie, mentre le esigenze
di speditezza e semplificazione formale cui la procedura intende rispondere
sono innegabili, non risultano violati nè il
principio del contraddittorio nè altre regole
generali del processo: il giudice deve sentire l’interessato in presenza del
difensore e può avvalersi a fini probatori degli atti che il questore é tenuto
a trasmettergli ai sensi dell’art. 14, comma 3, e dei documenti che lo
straniero ritenga di presentare;
che neppure può dirsi che il giudice
della convalida sia privo di sufficienti poteri istruttori e di verifica:
l’art. 738, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile allo speciale
procedimento di convalida previsto dal testo unico sull’immigrazione,
attribuisce al giudice il potere di "assumere informazioni",
esercitando il quale può controllare la reale sussistenza degli impedimenti
addotti dall’autorità di polizia ad una immediata esecuzione
dell’accompagnamento alla frontiera ed accertare se ricorrano ipotesi di
divieto di espulsione;
che, d’altronde, questa Corte ha già
chiarito, nell’ordinanza n. 140 del 2001,
che il potere di "assumere informazioni" é assai più ampio di quello
attribuito al giudice dall’art. 213 cod. proc. civ., poichè
non ha esclusivamente come destinatario una pubblica amministrazione ma può
essere indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in
grado di fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere
fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più moderni e
tecnologicamente avanzati, dei quali l’autorità giudiziaria, in procedimenti
caratterizzati da speditezza e tuttavia concernenti la libertà personale, deve
essere dotata;
che, pertanto, le questioni che si
appuntano su una pretesa inadeguatezza del procedimento camerale e dei poteri
istruttori del giudice devono essere dichiarate manifestamente infondate sotto
tutti i profili denunciati;
che l’ulteriore questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n.
286 del 1998, nella parte in cui non prevede l’obbligo di dare avviso al
difensore dello straniero contestualmente alla comunicazione al giudice
dell’inizio del trattenimento, prospettata dal remittente
in relazione agli artt. 3, 10 e 24 della
Costituzione, é già stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte
con l’ordinanza n.
385 del 2001 e non risultano addotti elementi
nuovi rispetto a quelli già esaminati;
che analoga soluzione, in difetto di
nuove argomentazioni nelle ordinanze di rimessione,
deve essere adottata in riferimento alla questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, commi 4 e 5, del testo unico dell’immigrazione,
censurati per contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 111
della Costituzione, nella parte in cui non attribuiscono al giudice il potere
di stabilire il termine massimo del trattenimento modulandolo sulle concrete
fattispecie, essendo tale questione già stata dichiarata non fondata con la
sentenza n. 105
del 2001 e manifestamente infondata con le successive ordinanze n. 386 e
385 del 2001;
che infine la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20 del d.P.R. n.
394 del 1999 é manifestamente inammissibile, poichè si
tratta di disposizione contenuta in un atto privo del requisito della forza di legge.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni
di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 3, 4 e 5, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
sollevate, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24
e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10 e 24 della Costituzione,
dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica,
con le medesime ordinanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 2002.
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2002.