Sentenza n. 447 del 2001

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SENTENZA N.447

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 9 agosto 2000 dal Tribunale di Livorno, sezione monocratica del lavoro, nel procedimento civile vertente tra Pernici Giovanna e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), iscritta al n. 711 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visto l’atto di costituzione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro;

udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2001 il Giudice relatore Annibale Marini;

udito l’avvocato Ludovico Grassi per l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro.

Ritenuto in fatto

 

1.- Nel corso di un giudizio promosso da un coniuge superstite per il riconoscimento della pensione di reversibilità, il Tribunale di Livorno, sezione monocratica del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto all’ente previdenziale di categoria, al coniuge superstite non spetta la pensione di reversibilità se il matrimonio é intervenuto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia dell’assicurato.

Rileva altresì il giudice a quo che il matrimonio fra la ricorrente e l’assicurato era stato contratto successivamente alla data di inizio del pensionamento di quest’ultimo e che, per tale motivo, in applicazione della norma impugnata, l’istanza amministrativa era stata rigettata.

Motivata, quindi, la rilevanza della questione con la ritenuta applicabilità nel giudizio a quo della norma impugnata, il rimettente osserva, quanto alla sua non manifesta infondatezza, che la suddetta norma risulta, in primo luogo, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione in quanto, precludendo la concessione della pensione di reversibilità al coniuge superstite allorquando il matrimonio sia stato contratto in epoca successiva al pensionamento del soggetto già titolare del trattamento diretto, realizzerebbe, in danno del superstite, una discriminazione priva di ragionevole giustificazione, basata su una presunzione di mancata corrispondenza del matrimonio, se contratto oltre una certa data, ai contenuti ed agli scopi suoi tipici.

Ne deriverebbe, secondo il rimettente, una tipologia matrimoniale "ad efficacia limitata", cui non sono ricollegati "i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di reversibilità, tutelati dall’art. 38 della Costituzione".

Ulteriore profilo di discriminazione sarebbe costituito, secondo il Tribunale di Livorno, dal rilievo che, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge superstite, la norma impugnata accorda alla nascita della prole, anche postuma, facendo dipendere da tale circostanza una diversa condizione del coniuge stesso.

Ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata sarebbe altresì in contrasto con gli artt. 29 e 31 della Costituzione, disincentivando una categoria di persone, individuata in relazione all’età, dalla costituzione di nuclei familiari e così incidendo negativamente sul valore costituzionalmente protetto della libertà matrimoniale.

2.- Con atto del 21 settembre 2000 si é costituito in giudizio l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), concludendo per la infondatezza della questione.

Rileva la difesa dell’ente previdenziale che il differente trattamento previsto dalla norma in esame per le due ipotesi di matrimonio, anteriore ovvero successivo al collocamento in pensione del consulente del lavoro, trova ampia giustificazione nella diversa situazione sostanziale dei due casi.

Infatti, nella seconda ipotesi, intervenuto il matrimonio allorchè i diritti previdenziali sono integralmente maturati ed il trattamento pensionistico é già in erogazione, sarebbe evidente la mancanza da parte del coniuge superstite di qualsiasi, pur indiretto, contributo all’ottenimento del diritto alla pensione.

D’altra parte, ammettere anche il coniuge superstite, che abbia contratto matrimonio successivamente al pensionamento dell’assicurato, al trattamento di reversibilità, creerebbe a carico dell’ente previdenziale un ulteriore onere economico non sussistente al momento del pensionamento.

Nè sarebbe ravvisabile nella norma in esame la violazione degli artt. 29 e 31 della Costituzione, tendendo, anzi, essa ad evitare che il matrimonio possa essere solo il risultato di una valutazione di convenienza economica, e non già una libera scelta sganciata da profili utilitaristici.

Considerato in diritto

 

1.- Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Livorno dubita, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui prevede che, in caso di morte del consulente del lavoro iscritto all’ente previdenziale di categoria, non spetta al coniuge superstite la pensione di reversibilità se il matrimonio é intervenuto posteriormente alla data del pensionamento per vecchiaia dell’assicurato.

2.- La questione é fondata.

Il principio, acquisito alla giurisprudenza costituzionale, della spettanza della pensione di reversibilità anche al coniuge superstite che abbia contratto matrimonio posteriormente alla data del pensionamento dell’assicurato, rende in modo evidente discriminatorie e, pertanto, lesive dell’art. 3 della Costituzione quelle norme che, nell’ipotesi suddetta, escludono il diritto al trattamento di reversibilità (sentenza n. 187 del 2000).

Nè – contrariamente a quanto afferma la parte privata - la incostituzionalità si supera attraverso un mero richiamo all’ulteriore onere economico che necessariamente consegue al riconoscimento della pensione di reversibilità ovvero evidenziando una semplice diversità tra il matrimonio anteriore e quello successivo al pensionamento dell’assicurato, trattandosi di circostanze entrambe inidonee ad una ragionevole giustificazione della norma censurata.

La limitazione apportata alla pensione di reversibilità del coniuge superstite risulta, pertanto, sotto ogni aspetto, irragionevolmente discriminatoria e deve essere, in quanto tale, dichiarata costituzionalmente illegittima, restando così assorbita ogni altra censura sollevata dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge 23 novembre 1971, n. 1100 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro), nella parte in cui dispone che la pensione di reversibilità non spetta nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto posteriormente alla data di inizio del pensionamento per vecchiaia dell’iscritto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2001.