Ordinanza n. 366/2001

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ORDINANZA N. 366

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI                     

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra A. T. e l'INPS ed altro, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che nel corso di un procedimento nel quale é stata richiesta la condanna dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) "alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento", il Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 16 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) per violazione dell'articolo 77, primo comma, della Costituzione;

che, secondo il giudice a quo, la disposizione impugnata, nel disporre che l'INPS "é passivamente legittimato" nei giudizi relativi alla concessione di provvidenze economiche spettanti a titolo di invalidità civile, contrasta con la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59, e viola l'art. 77, primo comma, della Costituzione, in quanto con detta legge "il Governo non era stato in alcun modo delegato a conferire funzioni all'INPS";

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione di costituzionalità;

che si é costituito l'INPS, concludendo nel senso di "rimettersi" alle decisioni di questa Corte, sulla base della premessa che identica questione ha già costituito oggetto di un giudizio di costituzionalità.

Considerato che il Tribunale di Viterbo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, in quanto avrebbe attribuito all’INPS, in violazione della legge di delegazione, la legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto la corresponsione di provvidenze economiche a favore degli invalidi civili;

che questa Corte, con l’ordinanza 30 marzo 2001, n. 90, ha dichiarato manifestamente infondata un'identica questione di legittimità costituzionale e che il giudice a quo non propone argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati, o comunque tali da indurre la Corte a modificare il relativo orientamento;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione all’art. 77, primo comma, della Costituzione con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 16 novembre 2001.