ordinanza n. 90/2001

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ORDINANZA N. 90

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); 3, comma 5 e 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), promossi con ordinanze emesse il 23 novembre 1999 dal Tribunale di Prato, il 4 gennaio 2000 dal Tribunale di Oristano, il 30 maggio 2000 dal Tribunale di Viterbo, il 12 e il 24 giugno 2000 dal Tribunale di Firenze rispettivamente iscritte ai nn. 59, 208, 582, 703 e 704 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9, 21, 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2000.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi gli avvocati Antonio Todaro e Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di diversi procedimenti aventi ad oggetto la spettanza di crediti previdenziali per causa di invalidità civile, i Tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze, con ordinanze di contenuto in larga parte coincidente rispettivamente emesse il 23 novembre 1999, il 4 gennaio, il 30 maggio, il 12 e il 24 giugno 2000, hanno sollevato questione di costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) per violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione e che il Tribunale di Oristano – il cui giudizio riguarda la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su assegni previdenziali arretrati – ha sollevato anche questione di costituzionalità del "combinato disposto" del medesimo articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), in relazione agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione;

che, secondo i giudici a quibus, l'art. 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 conferendo, al primo comma, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la funzione di erogazione degli assegni previdenziali a titolo di invalidità civile a partire dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso decreto, e stabilendo, al terzo comma, la legittimazione passiva dello stesso INPS per tutti i provvedimenti concessori non assentiti dalle Regioni, anche se "antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1", violerebbe la legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e quindi, gli articoli 76 e 77 della Costituzione, poichè tale legge, secondo i rimettenti, autorizzerebbe il Governo esclusivamente al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, e non potrebbe essere quindi applicata ad un ente nazionale quale appunto é l'INPS;

che inoltre, ad avviso del Tribunale di Oristano, la separazione fra la fase di accertamento sanitario dell'invalidità civile e la fase di concessione dei relativi benefici economici – prevista dal "combinato disposto" dei predetti articoli 130 del d.lgs. n. 112 del 1998, 11 della legge n. 537 del 1993, 3, comma 5, e 6, comma 4, del d. P. R. n. 698 del 1994 – contrasterebbe con l'articolo 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra soggetti beneficiari di prestazioni accertate e liquidate dal medesimo INPS e gli invalidi civili, per i quali invece la procedura di accertamento e di liquidazione sarebbe molto più complessa, nonchè per irragionevolezza in quanto lo stesso art. 11 della legge n. 537 prescrive la razionalizzazione dei procedimenti in materia; con l'art. 38, poichè la dilatazione dei tempi delle relative procedure vanificherebbe la funzione degli assegni previdenziali di rimediare allo stato di necessità determinato dalla invalidità e infine con l'art. 97, per la distribuzione tra enti diversi delle competenze in materia;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di "verificare la rilevanza" della questione di costituzionalità sulla scelta legislativa di separare il procedimento di accertamento sanitario dell'invalidità dal procedimento di concessione dei benefici economici, sollevata in relazione agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione dal Tribunale di Oristano nel corso di un giudizio limitato al riconoscimento di "accessori delle provvidenze già riconosciute";

che secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la questione di costituzionalità dell'art. 130 del d. lgs. n. 112 del 1998 in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione é infondata, in quanto il fondo di gestione presso l'INPS, previsto da detta disposizione ai fini della erogazione dei pagamenti in esame, riveste "una funzione di mera cassa rispetto all'Amministrazione competente", conferita all'INPS in conseguenza della "soppressione della relativa struttura amministrativa a livello centrale nell'ambito del Ministero dell'Interno", e dalla conseguente individuazione nello stesso INPS della "struttura organizzativa a livello nazionale, idonea a garantire l'esercizio di detta funzione in osservanza dei fondamentali principi di snellimento ed accelerazione delle procedure";

che si é costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale parte dei giudizi principali, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari "anche d'ufficio", che la disposizione impugnata "deve essere interpretata nel senso di ricondurre ad un unico centro di responsabilità le diverse competenze attualmente frammentate in modo incerto fra più soggetti, attribuendole all'INPS", in quanto, a suo avviso, "l'istituzione presso l'INPS di un fondo per l'erogazione non modifica sostanzialmente l'impianto della legge delega e il criterio di decentramento delle prestazioni".

Considerato che le ordinanze di rimessione hanno ad oggetto la questione di costituzionalità di una stessa disposizione di legge in relazione a parametri in larga parte coincidenti, e che va pertanto disposta la riunione dei relativi giudizi, affinchè siano decisi con un'unica pronuncia;

che la questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Oristano, in relazione agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione, in ordine alla previsione legislativa della separazione tra l'accertamento sanitario dell'invalidità e la concessione del relativo beneficio economico difetta di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio principale, il quale, avendo ad oggetto "la corresponsione degli interessi legali sulle somme percepite a titolo di indennità di accompagnamento", non attiene alla fase nè dell'accertamento sanitario nè della concessione del provvedimento, bensì attiene puramente alla fase della erogazione del credito previdenziale, cosicchè la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che la legge n. 59 del 1997, dopo avere individuato, all'art. 1, l'oggetto della delegazione legislativa al Governo nel conferimento di funzioni e compiti amministrativi "alle regioni e agli enti locali", specifica detto oggetto al successivo art. 3, stabilendo tra l'altro, alla lettera g), che con i medesimi decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge sono "individuate le modalità e le condizioni per il conferimento a idonee strutture organizzative di funzioni e compiti che non richiedano, per la loro natura, l'esercizio esclusivo da parte delle regioni e degli enti locali";

che l'art. 130 del d. lgs. n. 112 del 1998, mentre, al comma 2, attribuisce alle regioni le funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, al comma 1 istituisce presso l'INPS un fondo finalizzato alla erogazione delle relative provvidenze, il quale é configurabile appunto – in conformità alla previsione dell'art. 3, lettera g) della legge di delegazione – come struttura organizzativa ritenuta idonea dal Governo allo svolgimento di funzioni e compiti che, secondo lo stesso Governo, non richiedono per propria natura di venire esclusivamente esercitati dalle autonomie territoriali, sicchè l'asserito contrasto con la legge di delegazione risulta insussistente e la relativa questione di costituzionalità manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), dell'articolo 3, comma 5 e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici), sollevata dal Tribunale di Oristano in relazione agli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del medesimo art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sollevata dai Tribunali di Prato, di Oristano, di Viterbo e di Firenze in relazione agli articoli 76 e 77 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.