Ordinanza n. 304/2001

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N.304

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti dall’Ufficio imposte dirette di Firenze contro Elettronica Preziosi Due-Bi srl e da Elettronica Preziosi Due-Bi srl contro Ufficio imposte dirette di Firenze, iscritta al n. 840 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2001.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Firenze, nel corso di un giudizio di opposizione ad avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio imposte dirette di Firenze relativamente agli anni 1990 e 1991, con ordinanza del 10 ottobre 2000 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi);

che, ad avviso del giudice rimettente, tale norma sarebbe lesiva del principio di eguaglianza nella parte in cui esclude, per le sanzioni irrogate a seguito di "violazioni che danno luogo ad accertamenti in rettifica o d’ufficio", la possibilità di oblazione prevista invece dal terzo comma dello stesso art. 55, quale risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale di cui alla sentenza n. 364 del 1987, per le sanzioni relative alle "violazioni che non danno luogo ad accertamenti", siano esse constatate in ufficio o mediante accessi, ispezioni e verifiche;

che la stessa sentenza n. 364 del 1987, nel demandare ai giudici di stabilire se il termine di trenta giorni per l’oblazione possa decorrere, per le violazioni accertate in ufficio, "dalla notifica dell’avviso di accertamento", avrebbe inteso chiaramente riferirsi, secondo il giudice a quo, proprio alle violazioni che danno luogo ad accertamenti, di cui all’art. 55, secondo comma;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione;

che, ad avviso della parte pubblica, la motivazione dell’ordinanza sarebbe carente in punto di rilevanza della questione;

che, nel merito, il parametro di cui all’art. 53 Cost. risulterebbe evocato senza alcun sostegno argomentativo;

che la prospettata violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe, infine, insussistente, stante la disomogeneità delle fattispecie rispettivamente disciplinate dai commi secondo e terzo dell’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Considerato che la rilevanza della questione appare adeguatamente motivata, risultando dall’ordinanza di rimessione che il giudizio a quo ha ad oggetto l’appello, proposto dall’Amministrazione finanziaria, avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria di primo grado ha dichiarato non applicabili le sanzioni irrogate al contribuente ai sensi dell’art. 55, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, proprio in quanto non é stata consentita la loro definizione mediante oblazione;

che va, conseguentemente, disattesa l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dall’Avvocatura dello Stato;

che, quanto al merito, non sussiste la lamentata lesione del principio di eguaglianza, stante la non omogeneità delle violazioni rispettivamente previste dai commi secondo e terzo dell’art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973;

che le violazioni, per le quali l’art. 55, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, assunto a tertium comparationis, prevede la possibilità di oblazione, sono infatti quelle, di carattere esclusivamente formale, che non danno luogo ad accertamenti di maggiore imposta, cosicchè non può ritenersi irragionevole che il legislatore – nell’esercizio della ampia discrezionalità di cui gode in materia - preveda per esse un trattamento sanzionatorio diverso e complessivamente più favorevole rispetto alle violazioni di carattere sostanziale, disciplinate dalla norma impugnata, che danno, invece, luogo ad accertamenti di imposta in rettifica o d’ufficio;

che nessun argomento a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale può essere tratto dalla sentenza n. 364 del 1987, relativa a diversa norma, ove con l’espressione "avviso di accertamento" - nel passaggio citato dal rimettente – si vuole con ogni evidenza indicare l’atto mediante il quale la constatazione, effettuata in ufficio, di una violazione non comportante accertamento di maggiore imposta viene portata a conoscenza del contribuente;

che il riferimento al parametro di cui all’art. 53 Cost., peraltro non sorretto da alcuna specifica motivazione, é palesemente inconferente alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la materia sanzionatoria é del tutto estranea all’ambito di operatività dell’indicato precetto costituzionale (sentenze n. 291 del 1997 e n. 119 del 1980, ordinanza n. 95 del 1993);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.