ORDINANZA
N. 256
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 26
gennaio 2000, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione
Sardegna, sul ricorso proposto da Murgia Mario contro il Ministero dell'interno
ed altri, iscritta al n. 819 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
1, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 23 maggio 2001 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che
la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con
ordinanza del 26 gennaio 2000 ¾ emessa nel corso di un
giudizio avente per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente, titolare
di trattamento pensionistico ordinario, a percepire per intero la perequazione
automatica della pensione al costo della vita per l'anno 1998 ¾ ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 13, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui, per l'anno 1998, esclude dalla perequazione
automatica i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il minimo INPS;
che il rimettente sostiene, in primo
luogo, il contrasto della disposizione censurata con gli artt. 36 e 38 della
Costituzione, essendo disattesi i "principi di proporzionalità della
pensione e di adeguatezza della stessa";
che, a tal proposito, il giudice a quo ¾ pur non ignorando la
giurisprudenza di questa Corte (in particolare, la sentenza n. 62 del
1999), che esclude l’esistenza di un principio di adeguamento automatico
del trattamento previdenziale a quello retributivo ¾
ritiene, tuttavia, che, per effetto della disposizione censurata, si verifichi
"una sostanziale decurtazione del valore reale dell’assegno
attribuito", con conseguente "scostamento dal parametro
costituzionale", attesa la funzione di tutela nel tempo del credito
previdenziale, propria del meccanismo di rivalutazione monetaria (come
affermato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 156 del
1991);
che l’ordinanza ritiene violato, al
tempo stesso, l'art. 3 della Costituzione, dal momento che la disciplina
denunziata non solo dà luogo ad una "irragionevole disparità di
trattamento nei confronti dei titolari di trattamento di quiescenza oltre il
limite fissato dalla legge", ma pone in essere, altresì, "una sorta
di prelievo tributario ... del tutto disancorato da una considerazione
complessiva del reddito del pensionato";
che è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità e la manifesta infondatezza
della questione.
Considerato che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, appartiene alla discrezionalità del
legislatore, col solo limite della palese irrazionalità, stabilire la misura
dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni,
attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto
alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità
finanziarie e delle esigenze di bilancio (sentenza n. 372 del
1998);
che, in particolare, secondo detta
giurisprudenza, la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità
del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse
disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di
manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche
alla legislazione di spesa (sentenza n. 99 del
1995);
che,
nel caso di specie, la disposizione che esclude l’attribuzione, per le pensioni
di importo più elevato, dell’adeguamento automatico, è contenuta in una legge
(la n. 449 del 1997), che reca misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica, sì da trovare fondamento nella più complessa manovra correttiva posta
in essere di volta in volta dal Parlamento, nel quadro degli equilibri di
bilancio;
che,
per le ragioni sopra accennate, la questione è da reputare manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
per la Regione Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2001.