Sentenza n. 163/2001

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.163

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente         

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA  

- Gustavo ZAGREBELSKY  

- Valerio ONIDA        

- Carlo MEZZANOTTE         

- Fernanda CONTRI   

- Guido NEPPI MODONA    

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI    

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK        

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell’atto di appello del 6 aprile 1991, proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno, avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, emessa in data 26 marzo 1991, relativa alla assoluzione del consigliere regionale Ettore Beggiato, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 17 aprile 2000, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 16 del registro conflitti 2000.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 17 aprile 2000 e depositato il 26 aprile 2000, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all’atto di appello proposto il 6 aprile 1991 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno, con la quale il consigliere regionale Ettore Beggiato era stato assolto dalla imputazione di calunnia. Premessi brevi cenni sulla vicenda processuale - della quale la ricorrente soltanto "ora" sarebbe venuta a conoscenza - e una diffusa analisi delle prerogative sancite dall’art. 122, quarto comma, della Costituzione, la Regione ricorrente ha in particolare sottolineato come nell’alveo della protezione costituzionale debba essere iscritta anche la funzione di indirizzo politico e di controllo che i consiglieri regionali sono chiamati a svolgere: funzione rispetto alla quale l’immunità vale a coprire non soltanto le opinioni espresse attraverso atti tipici, ma anche – alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata nell’atto di ricorso – mediante dichiarazioni che presentino un preciso nesso funzionale rispetto alla attività consiliare. Una volta escluso, dunque, che l’immunità sia destinata ad operare soltanto nella sede consiliare ed in occasione dei lavori dell’organo assembleare, ne deriva – sostiene la Regione ricorrente – che l’art. 122, quarto comma, Cost., "deve trovare applicazione quando le manifestazioni del pensiero siano oggettivamente correlabili alla posizione istituzionale del consigliere stesso", sicchè quest’ultimo "deve poter esprimere, in ragione del suo status e dei compiti che gli sono assegnati dall’ordinamento, le valutazioni di ordine politico sia particolare sia generale incidenti sulla concreta struttura e sul funzionamento dell’ente di cui fa parte". Conclude la ricorrente che l’esposto-denuncia presentato il 29 novembre 1990 dal consigliere regionale Ettore Beggiato e posto all’origine del procedimento penale, riguarda "eventi di rilievo regionale", interessando gli stessi la Regione come ente a fini generali e come titolare "di competenze specifiche inerenti l’esercizio di funzioni relative agli immigrati".

2.- Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto. A parere dell’Avvocatura, infatti, nel ricorso non risulterebbero dedotti gli estremi degli atti riconducibili alla "funzione consiliare tipica" che sarebbero stati oggetto del procedimento penale per il reato di calunnia, nè altri elementi idonei a dimostrare la sussistenza del nesso funzionale, assunto dalla giurisprudenza di questa Corte quale presupposto per la insindacabilità ex art. 68 Cost.

3.- Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione ricorrente ha ribadito le proprie tesi, contestando la fondatezza degli argomenti addotti dalla Avvocatura erariale.

Considerato in diritto

1.- La Regione ricorrente pone a fondamento del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato l'atto di appello, a suo tempo proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Belluno, avverso la sentenza pronunciata il 26 marzo 1991, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale aveva assolto per insussistenza del fatto, a norma degli artt. 438 e segg. e 529 e segg. cod.proc.pen., il consigliere regionale Ettore Beggiato dalla imputazione di calunnia ascrittagli. A parere della Regione, l'impugnazione proposta dal pubblico ministero vulnererebbe la prerogativa sancita dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, di riflesso, gli artt. 121 e 123 della medesima Carta, posti a presidio della disciplina della organizzazione e delle funzioni dei supremi organi regionali.

2.- Il ricorso é inammissibile per palese carenza dei relativi presupposti oggettivi.

L'atto di appello - che la Regione Veneto assume essere nella specie invasivo e compromissorio della peculiare garanzia prevista dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione, per l'esercizio della funzione di consigliere regionale - é privo di qualsiasi portata "esterna" rispetto allo specifico alveo processuale in cui si iscrive; esso esprime soltanto l'esercizio del diritto di reclamo che l'ordinamento assicura, "nel" e "per" il processo, a tutte le parti, pubbliche o private che siano. L'impugnazione, infatti, qualunque sia il soggetto legittimato a proporla, ha come termine oggettivo di riferimento, non la posizione delle parti in quanto tali, ma unicamente la statuizione giurisdizionale avverso la quale si reclama. Sicchè, é la statuizione in sè - e non certo l'atto di gravame - ad essere se mai potenzialmente suscettibile di assumere quella rilevanza esterna al processo, idonea a perturbare la sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate ad enti o poteri dello Stato.

D'altra parte, neppure é senza significato la circostanza che questa Corte - mentre ha ritenuto il pubblico ministero legittimato a sollevare conflitto di attribuzione quale "potere", allorchè venga in discorso l'indipendenza nell'espletamento delle proprie attribuzioni finalizzate all'obbligatorio esercizio della azione penale (da ultimo, ordinanza n. 521 del 2000) - ha escluso che "il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso la sentenza di primo grado" possa ritenersi "riconducibile all'obbligo di esercitare l'azione penale" (sentenza n. 280 del 1995).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto sollevato dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2001.