Ordinanza n. 152/2001

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ORDINANZA N. 152

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO            

- Massimo VARI                     

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Annibale MARINI               

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promossi con due ordinanze emesse il 9 maggio 2000 dal Giudice di pace di Avola nei procedimenti civili vertenti tra R. P. e A. V. e tra P.F. e UNIASS S.p.A. ed altri, iscritte ai nn. 479 e 480 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Giudice di pace di Avola, con due distinte ordinanze, entrambe emesse il 9 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione;

che i giudizi principali, iniziati in data anteriore al 30 aprile 1995 dinanzi alla Pretura circondariale di Siracusa, sezione distaccata di Noto, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore e della mancata istituzione di una corrispondente sezione distaccata di tribunale, sono stati attribuiti, a norma dell'art. 47 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla sezione distaccata di Avola del Tribunale di Siracusa, alla quale é stata accorpata la circoscrizione della sezione distaccata di Noto;

che successivamente i medesimi giudizi, rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, in applicazione di quest'ultima legge sono stati trasmessi al Giudice di pace del luogo dove ha sede la sezione distaccata di tribunale alla quale erano stati precedentemente attribuiti;

che il giudice rimettente richiama nelle ordinanze le argomentazioni delle parti, secondo cui la norma impugnata, nella parte in cui prevede la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio é pendente alla data di entrata in vigore della medesima legge, viola l'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto sottrae le cause al giudice naturale, da individuarsi nel Giudice di pace di Noto;

che la norma impugnata contrasterebbe inoltre con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una disparità di trattamento rispetto agli altri giudizi di competenza del giudice di pace, nonchè a quelli già pendenti dinanzi ai soppressi uffici di conciliazione, che devono essere trattati nella sede di Noto;

che, in uno dei giudizi dinanzi alla Corte, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che la norma impugnata é volta ad evitare gli inconvenienti derivanti dal mutamento del luogo di svolgimento del giudizio, e si riferisce a cause che non erano originariamente di competenza del giudice di pace, e per le quali non é quindi individuabile come giudice naturale il giudice di pace di un determinato luogo.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di pace di Avola hanno entrambe ad oggetto l'art. 2, comma 1, della legge n. 479 del 1999, nella parte in cui, in riferimento ai giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, e rientranti nella competenza per valore del giudice di pace in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, prevede la competenza per territorio del giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio é pendente alla data di entrata in vigore della stessa legge;

che l'identità delle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione ne rende opportuno l'esame congiunto;

che il trasferimento previsto dalla legge n. 479 del 1999 s'inscrive nel quadro dei provvedimenti volti ad agevolare l'entrata in funzione del giudice unico di primo grado e ad accelerare la definizione dei giudizi civili pendenti alla data di entrata in vigore della riforma del processo civile, i quali, a norma dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, continuano ad essere regolati dalle disposizioni anteriormente vigenti;

che, nell'ambito di tale disciplina, la norma impugnata individua il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi c.d. "di vecchio rito" già pendenti dinanzi ai pretori e successivamente trasmessi ai tribunali, e non già in riferimento a singole controversie;

che non sussiste pertanto la denunciata violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la garanzia del giudice naturale non é lesa quando il giudice sia designato in modo non arbitrario nè a posteriori, oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dall'art. 25, primo comma, della Costituzione (cfr. ordinanza n. 159 del 2000, sentenza n. 419 del 1998, ordinanza n. 176 del 1998);

che, entro i predetti limiti, l'individuazione del giudice competente a decidere determinate controversie é rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale, nel regolare la fase di transizione tra diverse discipline ordinamentali e processuali, può introdurre, rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, deroghe fondate su un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo (cfr. ordinanza n. 201 del 1997, sentenze n. 51 del 1997 e n. 143 del 1996);

che la deroga ai criteri generali di ripartizione della competenza per territorio prevista dalla norma impugnata risponde alla finalità di semplificare l'individuazione del giudice competente a definire i procedimenti già pendenti dinanzi ai pretori, anche in relazione all'eventuale configurabilità di fori alternativi, evitando nel contempo alle parti ed ai loro difensori i disagi derivanti da ulteriori modificazioni nel luogo di svolgimento del giudizio;

che la peculiarità delle esigenze tenute presenti dal legislatore appare sufficiente a giustificare la diversità del trattamento riservato ai giudizi in questione rispetto agli altri pendenti dinanzi al giudice di pace individuato in base agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, escludendo quindi anche la sussistenza della denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Avola con le ordinanze indicate in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2001.