Ordinanza n. 201

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ORDINANZA N. 201

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE  

- Avv. Fernanda CONTRI  

- Prof. Guido NEPPI MODONA  

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti), promossi con n. 8 ordinanze emesse il 20 marzo (n. 2 ordinanze) ed il 29 marzo 1996 (n. 6 ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 e 930 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che con sette identiche ordinanze, emesse tra il 20 e il 29 marzo 1996 (in altrettanti giudizi fissati per la discussione ma in cui ricorrevano le condizioni per il rinvio ad altra udienza), la Commissione tributaria di secondo grado di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede l'attribuzione delle controversie pendenti dinanzi alle Commissioni di secondo grado alle Commissioni regionali alla data d'insediamento delle stesse (1° aprile 1996);

che il giudice a quo censura gli artt. 1 e 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, l'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 69 della legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992, e l'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123, nella parte in cui non prevedono una disciplina transitoria "sufficiente ed adeguata" per assicurare il raccordo tra il precedente regime e l'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario;

che tale lacuna si evidenzierebbe con particolare riguardo alle controversie fissate per la discussione ad udienza anteriore al 1° aprile 1996 e non decise "per legittima richiesta di rinvio ad altra udienza" o "nell'ipotesi di decisione in seguito alla discussione in data anteriore (a quella predetta)... per le quali il Collegio ravvisi motivi per rinviare la decisione stessa non oltre 30 giorni, laddove detto termine decorra ad quem in epoca successiva" al 1° aprile 1996;

che, secondo la rimettente Commissione, il legislatore non avrebbe tenuto presente che il giudice naturale delle predette controversie doveva considerarsi la Commissione di secondo grado e non avrebbe viceversa utilizzato l'opportunità di introdurre una deroga nello stabilire il termine di operatività decisionale delle stesse;

che la stessa rimettente riporta poi il testo delle istruzioni con cui l'Amministrazione finanziaria, per evitare inconvenienti, sconsiglia di fissare udienze oltre il 1° marzo 1996 e rappresenta l'esigenza di effettuare i depositi entro il 31 marzo 1996: ravvisando in esse una violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.;

che ulteriore violazione é poi ravvisata con riguardo all'art. 24 Cost. poichè "le incertezze e le gravi difficoltà della disciplina transitoria" potrebbero provocare un vuoto -- sia pure temporaneo -- di giurisdizione tributaria;

che, infine, leso sarebbe anche l'art. 97 Cost., avuto riguardo all'attività di trasmissione dei fascicoli dalle segreterie delle Commissioni attuali alle segreterie dei neo-istituiti organi ed ai problemi logistici connessi;

che in tutti i giudizi, con identiche argomentazioni, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità ovvero di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che le ordinanze prospettano la medesima questione e vanno quindi congiuntamente trattate e decise;

che la rimettente Commissione -- nel censurare la normativa attributrice della competenza a conoscere di tutte le controversie pendenti alle neo-istituite Commissioni provinciali -- postula sostanzialmente un'ultrattività del previgente regime e, in definitiva, della propria attività giurisdizionale, almeno per quanto riguarda la definizione dei giudizi già fissati per la discussione ma rinviati;

che, viceversa, le disposizioni impugnate rappresentano una delle possibili soluzioni che, nell'assicurare il passaggio da una disciplina all'altra, il legislatore é libero di adottare secondo tempi, modi e scale di priorità rientranti nel senso politico della sua discrezionalità (cfr. sentenza n. 400 del 1996);

che dunque non può dirsi lesiva del diritto di difendersi e di agire in giudizio l'opzione legislativa di regolare la sorte dei processi in corso mantenendo in vita solo una parte ovvero la totalità delle norme abrogate (v. anche sentenze n. 101 del 1993 e n. 136 del 1991 e ordinanza n. 419 del 1990);

che inoltre la devoluzione ai nuovi organi di giurisdizione delle cause pendenti, in quanto attuata secondo criteri generali e prefissati ex lege, esclude la violazione dell'art. 25 Cost.;

che priva di consistenza risulta anche la censura ex art. 97 Cost., la quale viene basata soltanto su asserite ma non meglio esplicitate difficoltà logistiche delle segreterie delle Commissioni;

che, infine, il richiamo all'art. 101 Cost. appare inconferente, siccome non riferito alla normativa impugnata;

che, pertanto, la questione é manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri evocati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dell'art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificativa dell'art. 1 del decreto legislativo n. 545 del 1992 e dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1996, n. 123 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti), sollevata -- in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 97 e 101 della Costituzione -- dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Cesare RUPERTO: Redattore

Depositata in cancelleria il 24 giugno 1997.