ORDINANZA
N. 102
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera del Consiglio regionale della Lombardia n. VII/25 del 15 settembre 2000, recante “Proposta di indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale, alla Regione”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 1° dicembre 2000, depositato in cancelleria il 5 successivo e iscritto al n. 56 del registro conflitti 2000.
Visto l’atto di
costituzione della Regione Lombardia;
udito nella camera di
consiglio del 5 aprile 2001 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
uditi l’avvocato dello
Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato
Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.
Ritenuto che
con ricorso notificato il 1° dicembre 2000 e depositato il 5 dicembre 2000 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti della Regione Lombardia, in relazione alla deliberazione del
Consiglio regionale del 15 settembre 2000, n. VII/25, recante “Proposta di
indizione di referendum consultivo per il trasferimento delle funzioni statali
in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia
locale, alla Regione”;
che il Governo ricorrente impugna la
suddetta deliberazione in quanto con essa il Consiglio regionale della
Lombardia, contraddicendo i principi affermati nella sentenza n. 470 del
1992 di questa Corte, chiamerebbe la popolazione iscritta nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione medesima a esprimere il proprio voto su un
quesito (così formulato nella parte dispositiva della deliberazione: “Volete
voi che la Regione Lombardia, nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le
iniziative istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle
funzioni statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché
di polizia locale, alla Regione?”) che, non essendo riferibile a provvedimenti
che possano dirsi “di competenza” del medesimo Consiglio regionale, come invece
stabilisce l’art. 25, primo comma, della legge della Regione Lombardia 28
aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione
Lombardia - Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1973, n. 26 e
successive modificazioni), atterrebbe all’esercizio, da parte del citato
Consiglio, della facoltà di presentare alle Camere una proposta di legge di
revisione della Costituzione della Repubblica;
che inoltre il ricorrente richiama, a
sostegno dell’impugnazione, la sentenza n. 496 del
2000 di questa Corte, che ha definito i limiti della ammissibilità della
partecipazione di una frazione del popolo – tramite referendum consultivo in ambito regionale – ai procedimenti di
revisione costituzionale, escludendo in particolare che sia consentita una
“doppia pronuncia” popolare, di una parte prima e dell’intero poi,
relativamente alle decisioni politiche di modifica della Costituzione;
che il ricorrente rileva infine che il
quesito referendario oggetto della deliberazione impugnata è privo dei
requisiti di chiarezza e di omogeneità, menzionando - accanto a materie che già
sono devolute, dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione, alle autonomie
regionali - materie come “l’istruzione, anche professionale” che
implicherebbero una revisione costituzionale, alla stregua del vigente testo
dell’art. 117 della Costituzione;
che il Governo ricorrente chiede
altresì preliminarmente a questa Corte la sospensione dell’esecuzione della
delibera del Consiglio regionale impugnata, sulla duplice premessa della
“gravità e vistosità del vulnus
arrecato alle attribuzioni statali” e per “l’esigenza di impedire distorsioni e
di prevenire emulazioni”, sottolineando, in una successiva memoria, che
l’auspicio di “correttezza costituzionale” da parte della Regione è stato
frustrato, avendo - successivamente al ricorso - il Presidente della Regione
Lombardia disposto, con un proprio decreto del 28 febbraio 2001, lo svolgimento
del referendum consultivo, per la
data “concomitante con la tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento
della Repubblica”, decreto a sua volta separatamente impugnato dallo stesso
ricorrente;
che nel giudizio per conflitto così
promosso si è costituita la Regione Lombardia, che, richiamando l’art. 65,
primo comma, del proprio Statuto e la legge regionale n. 34 del 1983 che ne ha
dato attuazione, contesta il presupposto - da cui muove il Governo ricorrente –
del necessario collegamento tra il referendum
consultivo oggetto della delibera e il procedimento politico-parlamentare di
revisione costituzionale, osservando in contrario che l’atto impugnato attiene
a “iniziative istituzionali” di “promozione” del trasferimento di talune
funzioni statali, nelle materie menzionate, da prendersi “nel quadro dell’unità
nazionale”: si tratterebbe dunque di iniziative legislative ordinarie, o in
campo organizzativo e amministrativo, ma comunque di attività che non si
svolgono sul piano della revisione costituzionale;
che, adducendo altresì profili di
possibile “virtualità” del conflitto promosso dal Governo per difetto di
lesività da parte dell’atto impugnato di una qualsiasi attribuzione
riconducibile a parametri costituzionali, la resistente Regione, nel concludere
per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, chiede la reiezione
dell’istanza di sospensione della delibera per cui è conflitto, in particolare
osservando – in una memoria successivamente depositata - che il decreto di
“indizione” del referendum adottato
dal Presidente della Regione costituisce, in base alla disciplina legislativa
regionale, un atto dovuto, e che comunque non potrebbero ravvisarsi né gli
estremi del fumus boni iuris (per gli
argomenti addotti sul merito del conflitto) né un estremo di “danno” a un bene
di rilievo costituzionale, non sussistendo alcun pericolo di
“soggettivizzazione” della popolazione della Regione Lombardia che sia
apprezzabile sul piano costituzionale, né tantomeno sussistendo un
corrispondente effetto di pericolo per l’unità della Repubblica.
Considerato che, con la delibera del Consiglio
regionale della Lombardia del 15 settembre 2000, gli elettori della Regione
Lombardia sono chiamati a pronunciarsi sull’opportunità che la Regione medesima
“nel quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali
necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni statali in materia
di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di polizia locale”;
che tale quesito è posto – secondo il
preambolo della delibera della quale esso forma parte integrante - nella
prospettiva “di un rafforzamento delle prerogative autonomistiche spettanti
alla Regione e di riconduzione di materie di competenza dei ministeri ad un
modello di amministrazione e gestione ispirato ad un effettivo federalismo che,
in base al principio di sussidiarietà, valorizzi il ruolo e le autonomie di
tutti i soggetti istituzionali locali”, al fine di “intraprendere iniziative
istituzionali necessarie alla promozione del trasferimento delle funzioni
statali in materia di sanità, istruzione, anche professionale, nonché di
polizia locale, alla Regione, nel quadro dell’unità nazionale”;
che la delibera consiliare in questione
non coinvolge “scelte fondamentali di livello costituzionale” in presenza delle
quali non è consentita la separata consultazione di frazioni del corpo
elettorale (sentenza
n. 496 del 2000) e che pertanto non ricorrono quelle gravi ragioni che,
sole, giustificano la sospensione dell’esecuzione degli atti che danno luogo al
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione (art. 40 della legge 11 marzo
1953, n. 87).
Visti gli
artt. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 28 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul
merito del ricorso,
rigetta
l’istanza di sospensione della delibera del Consiglio regionale della Lombardia
n. VII/25 del 15 settembre 2000, presentata dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2001.