Ordinanza n. 85/2001

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ORDINANZA N.85

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando                    SANTOSUOSSO            Presidente

- Massimo                     VARI                                 Giudice  

- Riccardo                     CHIEPPA                              "

- Gustavo                      ZAGREBELSKY                 "

- Valerio                        ONIDA                                  "

- Carlo                           MEZZANOTTE                    "

- Fernanda                     CONTRI                                "

- Guido                          NEPPI MODONA                "

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                         "

- Annibale                     MARINI                                "

- Franco                         BILE                                      "

- Giovanni Maria          FLICK                                   "

ha pronunciato la seguente                  

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Saccullo Maria, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa urbanistica e di altri reati concorrenti, ha sollevato, d’ufficio, con ordinanza emessa il 12 novembre 1999 (r.o. n. 80 del 2000) questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 24 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), nella parte in cui non include, tra i reati estinguibili per oblazione, le contravvenzioni sanzionate dall’art. 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonchè quella prevista dall’art. 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);

che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, pur avendo dichiarata funzione interpretativa del secondo comma dell’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), non include tra i reati estinguibili per effetto della integrale corresponsione dell’oblazione da parte di uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di condono di cui all’art. 31 della legge n. 47 del 1985, le contravvenzioni previste dall’art. 17 della legge n. 1086 del 1971 e dall’art. 20 della legge n. 64 del 1974, specificamente contemplate dal citato art. 38;

che tale esclusione - secondo la prospettazione dello stesso giudice - sarebbe in assoluto contrasto con il principio di ragionevolezza, derivante dal più generale principio costituzionale di eguaglianza;

che, sempre secondo la Corte di cassazione, non potrebbe essere fornita una lettura della norma secondo una interpretazione costituzionalmente corretta, in quanto verrebbe violato il principio di tassatività che regola la materia penale.

Considerato che l’ordinanza di remissione ritiene la questione rilevante nel giudizio a quo, in quanto, anche se fossero presenti i presupposti di una estinzione del reato per causa di prescrizione, l'eventuale dichiarazione di estinzione per effetto della oblazione già pagata avrebbe conseguenze più favorevoli per l’imputata;

che la stessa ordinanza non fornisce, ai fini della rilevanza, alcun elemento nè chiarisce la natura del tipo di oblazione corrisposta dalla germana dell'imputata, la quale in occasione di siffatta corresponsione aveva dichiarato di essere l'autrice dell'opera abusiva, invocando i benefici della "prima casa";

che, invero, non é dato conoscere se l'oblazione in oggetto é quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 162 e 162-bis del codice penale (v. ordinanza n. 149 del 1999), ovvero quella prevista dalla legge di condono n. 47 del 1985 o dall’art. 39 della successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724;

che, in particolare, qualora si trattasse dell’ipotesi di "condono-oblazione" non si precisa la posizione della germana dell'imputata, autrice dell’oblazione, rispetto alla proprietà dell’opera, non essendo dato conoscere se costei fosse comproprietaria, rientrante nella previsione del citato art. 38, secondo comma, della legge n. 47, come risulta dalla sostituzione operata dall’art. 5 del d.l. 23 aprile 1985, n. 146 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298) e dalle aggiunte introdotte dal d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1988, n. 68), che contemplano espressamente tra i reati estinguibili sia l’art. 20 della legge n. 64 del 1974, sia l’art. 17 della legge n. 1086 del 1971;

che la stessa ordinanza non si dà carico di queste modifiche, nè degli effetti della norma denunciata, se quest'ultima sia interpretabile nel senso di allargare sul piano soggettivo, ferma la posizione dei comproprietari, gli effetti estintivi della oblazione effettuata da altro soggetto con limitazioni oggettive, nè minimamente della qualità dell’imputato, se rientrante o meno in una delle distinte e separate categorie dei soggetti (sempre diversi dai proprietari o comproprietari) contemplati, con riferimento all’art. 6 (titolare della concessione, committente, costruttore, direttore lavori, v. sentenza n. 214 del 1997), dal quinto comma dello stesso art. 38 della legge n. 47 del 1985, disposizione non oggetto di interpretazione, nè abrogata dal denunciato art. 24 della legge n. 136 del 1999;

che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2001.