Ordinanza n. 82/2001

ORDINANZA N. 82

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai Signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal Tribunale di Torino sul ricorso proposto da Vittorio Grimaldi ed altre, iscritta al n. 622 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

 Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

 udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.

 

Ritenuto che con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, nella parte in cui - disciplinando le condizioni per l’adozione di persone maggiori di età - non consente al giudice competente, in presenza di validi motivi e/o circostanze eccezionali, di ridurre l’intervallo di diciotto anni di età che deve intercorrere fra adottanti e adottando, pur quando la differenza di età rimanga in concreto ricompresa in quella di solito intercorrente fra genitori e figli;

 

che l’ordinanza è stata emessa nel corso di un procedimento promosso da una coppia di coniugi che - avendo già adottato una minorenne ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed avendo altresì ottenuto l’affiliazione del fratello naturale di costei, ormai maggiorenne - intendevano adottarlo, secondo il regime dell'adozione ordinaria;

 

che il giudice rimettente - rilevato che all’accoglimento della domanda di adozione ostava la mancanza di una differenza di età fra adottanti e adottando di almeno diciotto anni, quale prevista dall’art. 291 del codice civile - ha ritenuto l’irragio-nevolezza dell’inderogabilità di tale limite, dettato dal principio dell’imitatio naturae, ove, come nella specie, ne derivi il sacrificio di diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente garantiti, con conseguente violazione degli indicati articoli della Costituzione;

 

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione.

 

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, nella parte relativa ai limiti di età in tema di adozione di maggiorenni, proposta sotto il profilo dell’asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto ai corrispondenti limiti previsti per l’adozione dei minori dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, ed ha ritenuto a tal fine determinante la differenza di struttura, di funzione e di effetti tra i due tipi di adozione (sentenze n. 89 del 1993 e n. 500 del 2000);

 

che l’incomparabilità tra siffatti due tipi è riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, il quale pone infatti la questione in termini diversi, in particolare rilevando: a) che l’adozione dei maggiorenni si è rivelata idonea a soddisfare nuove esigenze socialmente apprezzabili e meritevoli di tutela, come quella di dare veste giuridica al rapporto personale e affettivo; b) che a questa esigenza si ricollega l’aspirazione alla costituzione di un < < legame giuridico familiare>>; c) che nella specie i coniugi istanti - che hanno accolto due figli nati dagli stessi genitori naturali, adottato la sorella minorenne ai sensi della legge n. 184 del 1983 ed affiliato il fratello maggiorenne - mirano, con l’adozione ordinaria di quest’ultimo, all’instaurazione dello stato giuridico di fratelli tra il maggiorenne adottando (già affiliato) e la minorenne (già adottata con adozione legittimante); d) che l’assoluta inderogabilità della differenza di almeno diciotto anni fra adottanti e adottato maggiore di età, < < quando sussistano gravi motivi e circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana attinenti alla sua identità personale ed al riconoscimento giuridico dei legami familiari naturali (di sangue) esistenti nella realtà>>, viola gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione;

 

che la questione di legittimità costituzionale deve essere quindi esaminata sotto il solo profilo dell’irragionevolezza intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al tema ogni profilo concernente la possibilità di estendere all’adozione ordinaria aspetti della disciplina dell’adozione legittimante assunta come tertium comparationis;

 

che la tesi dell’irragionevolezza intrinseca poggia sul presupposto interpretativo secondo cui l’adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un < < legame giuridico familiare>>, in particolare fra il maggiorenne adottato ed i figli degli adottanti;

 

che tale presupposto - peraltro affermato apoditticamente - è palesemente erroneo, perché l’art. 300, secondo comma, del codice civile afferma, in senso esattamente contrario, che l’adozione (ordinaria) < < non induce alcun rapporto civile [...] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge>> (delle quali comunque il giudice rimettente non parla), e - sotto altro aspetto - l’art. 567, secondo comma, dello stesso codice precisa che < < i figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante>>;

 

che l’erroneità del presupposto su cui riposa l’interpretazione data alla norma impugnata dal giudice rimettente inficia radicalmente le valutazioni da lui svolte circa i rapporti fra la disciplina dell’adozione dei maggiorenni posta dalla norma stessa ed i parametri costituzionali ritenuti violati, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001.

 

Cesare RUPERTO, Presidente

 

Franco BILE, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001.