ORDINANZA
N. 82
ANNO 2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai Signori:
-
Cesare RUPERTO Presidente
-
Fernando SANTOSUOSSO Giudice
-
Massimo VARI "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 291 del codice civile,
promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 2000 dal Tribunale di Torino sul
ricorso proposto da Vittorio Grimaldi ed altre, iscritta al n. 622 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il Giudice relatore Franco Bile.
che l’ordinanza è stata
emessa nel corso di un procedimento promosso da una coppia di coniugi che -
avendo già adottato una minorenne ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184,
ed avendo altresì ottenuto l’affiliazione del fratello naturale di costei,
ormai maggiorenne - intendevano adottarlo, secondo il regime dell'adozione
ordinaria;
che il giudice rimettente -
rilevato che all’accoglimento della domanda di adozione ostava la mancanza di
una differenza di età fra adottanti e adottando di almeno diciotto anni, quale
prevista dall’art. 291 del codice civile - ha ritenuto l’irragio-nevolezza
dell’inderogabilità di tale limite, dettato dal principio dell’imitatio naturae, ove, come nella
specie, ne derivi il sacrificio di diritti inviolabili della persona umana
costituzionalmente garantiti, con conseguente violazione degli indicati
articoli della Costituzione;
che è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza
della questione.
che l’incomparabilità tra
siffatti due tipi è riconosciuta dallo stesso giudice rimettente, il quale pone
infatti la questione in termini diversi, in particolare rilevando: a) che l’adozione dei maggiorenni si è
rivelata idonea a soddisfare nuove esigenze socialmente apprezzabili e
meritevoli di tutela, come quella di dare veste giuridica al rapporto personale
e affettivo; b) che a questa esigenza
si ricollega l’aspirazione alla costituzione di un <<legame giuridico
familiare>>; c) che nella
specie i coniugi istanti - che hanno accolto due figli nati dagli stessi
genitori naturali, adottato la sorella minorenne ai sensi della legge n. 184
del 1983 ed affiliato il fratello maggiorenne - mirano, con l’adozione
ordinaria di quest’ultimo, all’instaurazione dello stato giuridico di fratelli
tra il maggiorenne adottando (già affiliato) e la minorenne (già adottata con
adozione legittimante); d) che
l’assoluta inderogabilità della differenza di almeno diciotto anni fra
adottanti e adottato maggiore di età, <<quando sussistano gravi motivi e
circostanze eccezionali concernenti i diritti inviolabili della persona umana
attinenti alla sua identità personale ed al riconoscimento giuridico dei legami
familiari naturali (di sangue) esistenti nella realtà>>, viola gli artt.
2, 3, 30 e 31 della Costituzione;
che la questione di
legittimità costituzionale deve essere quindi esaminata sotto il solo profilo
dell’irragionevolezza intrinseca della norma impugnata, rimanendo estraneo al
tema ogni profilo concernente la possibilità di estendere all’adozione
ordinaria aspetti della disciplina dell’adozione legittimante assunta come tertium
comparationis;
che
la tesi dell’irragionevolezza intrinseca poggia sul presupposto interpretativo
secondo cui l’adozione ordinaria consentirebbe la costituzione di un
<<legame giuridico familiare>>, in particolare fra il maggiorenne
adottato ed i figli degli adottanti;
che
tale presupposto - peraltro affermato apoditticamente - è palesemente erroneo,
perché l’art. 300, secondo comma, del codice civile afferma, in senso
esattamente contrario, che l’adozione (ordinaria) <<non induce alcun
rapporto civile [...] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le
eccezioni stabilite dalla legge>> (delle quali comunque il giudice
rimettente non parla), e - sotto altro aspetto - l’art. 567, secondo comma,
dello stesso codice precisa che <<i figli adottivi sono estranei alla
successione dei parenti dell’adottante>>;
che l’erroneità del
presupposto su cui riposa l’interpretazione data alla norma impugnata dal
giudice rimettente inficia radicalmente le valutazioni da lui svolte circa i
rapporti fra la disciplina dell’adozione dei maggiorenni posta dalla norma
stessa ed i parametri costituzionali ritenuti violati, con conseguente
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal
Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 19 marzo 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Franco BILE,
Redattore
Depositata in
Cancelleria il 23 marzo 2001.