Sentenza n. 500/2000

SENTENZA N. 500

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Cesare MIRABELLI, Presidente

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

- Prof. Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 dal Tribunale di Sassari sul ricorso proposto da Maurizio Sanna, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 1999.

 Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto in fatto

 

1. ¾ Il Tribunale di Sassari, chiamato a pronunciarsi in ordine all’adozione di persona maggiore di età da parte del marito senza prole della madre dell’adottando, con ordinanza emessa il 14 aprile 1999 (reg. ord. n. 646 del 1999) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, nella parte in cui, stabilendo le condizioni per l’adozione di un maggiorenne, non la permette da parte del coniuge del suo genitore se manca il requisito della differenza di età di almeno diciotto anni tra l’adottante e l’adottando. Ad avviso del giudice rimettente questa norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione.

 

Il Tribunale di Sassari ricorda che è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un analogo limite previsto dalla disciplina dell’adozione di minori (art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), nel caso in cui l’adozione sia chiesta dal coniuge del genitore dell’adottando stabilmente inserito nel contesto familiare, se sussistono validi motivi per la realizzazione dell’unità familiare (sentenza n. 44 del 1990). Ad avviso del giudice rimettente la medesima situazione ricorrerebbe nel caso di adottando maggiorenne, quando l’adozione non sia diretta a soddisfare l’interesse dell’adottante ad avere un erede e ad attribuire all’adottando il proprio nome, ma tenda piuttosto ad inserire a pieno titolo l’adottando nella famiglia della quale, di fatto, costituisce già uno dei membri pur se al vincolo affettivo non corrisponde un vincolo giuridico. Il giudice rimettente ritiene che se l’adozione ha questa finalità, richiedere come inderogabile requisito il divario di età stabilito dall’art. 291 cod. civ. sia in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la disparità di trattamento rispetto all’adozione di minori. Inoltre sarebbero compromessi i diritti fondamentali attinenti alla personalità sia dell’adottante sia dell’adottando, garantiti dall’art. 2 della Costituzione, giacché non verrebbero tutelati dal punto di vista giuridico legami affettivi nell’ambito di una famiglia fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta dall’ordinamento quale formazione sociale.

 

Sarebbero anche violati gli artt. 29, primo comma, e 30,

 

terzo comma, della Costituzione, giacché la norma denunciata non garantirebbe adeguatamente né l’unità del nuovo nucleo familiare, fondato sul matrimonio tra la madre dell’adottando e l’adottante, né il figlio nato fuori del matrimonio, cui sarebbe negato il diritto di fare parte integrante, con l’adozione, della famiglia del proprio genitore.

 

2. ¾ E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, giacché verrebbero riproposti dubbi di legittimità costituzionale relativi al divario di età tra adottante ed adottando maggiorenne, la cui disciplina la Corte ha già riconosciuto debba essere rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 89 del 1993 e n. 252 del 1996).

 

Considerato in diritto

 

1. ¾ La questione di legittimità costituzionale investe la disciplina delle condizioni previste dall’art. 291 del codice civile per l’adozione di persone maggiori di età.

 

Il Tribunale di Sassari ritiene che questa disposizione possa essere in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non permette l’adozione ordinaria alle persone che non superano di almeno diciotto anni l’età di coloro che essi intendono adottare, anche se l’adottando è figlio del proprio coniuge. Questa norma - che il rimettente ritiene assolutamente inderogabile, non aderendo a diverse interpretazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità per casi particolari - violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la diversità di disciplina rispetto all’adozione di minori, consentita, a seguito della dichiarazione della parziale illegittimità costituzionale dell’art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (sentenza n. 44 del 1990), per realizzare l’unità familiare. Sarebbe anche violato il diritto tanto dell’adottante quanto dell’adottando a svolgere la propria personalità nell’ambito della comunità familiare (art. 2 Cost.). Come pure non sarebbero garantiti, in contrasto con i diritti riconosciuti alla famiglia fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma, Cost.), l’unità nel nuovo nucleo familiare, ed, in contrasto con la tutela giuridica e sociale da assicurare ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30, terzo comma, Cost.), il diritto del figlio maggiorenne di fare parte integrante della famiglia del proprio genitore, mediante l’adozione da parte del coniuge di questi.

 

2. ¾ La questione di legittimità costituzionale non è fondata.

 

Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina del divario minimo di età che deve intercorrere tra l’adottante e l’adottando maggiorenne, requisito che ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell’applicazione della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista per l’adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano identiche quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge dell’adottante.

 

Questa premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89 del 1993), giacché l’adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l’adozione dei minori. Quest’ultima ha come essenziale obiettivo l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi.

 

L’adozione di minori è, inoltre, caratterizzata dall’inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilità educativa del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità familiare adottiva e l’obbligo dell’adottante di mantenere, istruire ed educare l’adottato così come è previsto per i figli dall’art. 147 cod. civ. (richiamato dall’art. 48 della legge n. 184 del 1983).

 

L’adozione di persone maggiori di età si caratterizza in modo diverso. Non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.

 

Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una diversità di disciplina che consenta solo per l’adozione di minori il superamento del divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del raccordo tra l’unità familiare e l’ineliminabile momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare (sentenza n.89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che eventualmente sollecitino una innovazione in questa disciplina.

 

Le considerazioni già svolte in relazione alla funzione ed agli effetti dell’adozione di persone maggiori di età ¾ quali risultano dal disegno normativo dell’istituto, che in particolare non comporta necessariamente l’inserimento dell’adottato nella comunità familiare, e non quali le parti interessate eventualmente ritengano di perseguire ¾ consentono di escludere anche la violazione degli altri parametri di valutazione della legittimità costituzionale indicati dal giudice rimettente.

 

Per Questi Motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente e Redattore

Depositata in cancelleria il 17 novembre 2000.