SENTENZA
N. 500
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Prof. Cesare MIRABELLI Presidente
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
- Dott. Franco BILE "
- Prof. Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 291 del codice civile, promosso con ordinanza emessa
il 14 aprile 1999 dal Tribunale di Sassari sul ricorso proposto da Maurizio
Sanna, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
48, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 12 aprile 2000 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.
Ritenuto
in fatto
1. ¾ Il
Tribunale di Sassari, chiamato a pronunciarsi in ordine all’adozione di persona
maggiore di età da parte del marito senza prole della madre dell’adottando, con
ordinanza emessa il 14 aprile 1999 (reg. ord. n. 646 del 1999) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice civile, nella
parte in cui, stabilendo le condizioni per l’adozione di un maggiorenne, non la
permette da parte del coniuge del suo genitore se manca il requisito della differenza
di età di almeno diciotto anni tra l’adottante e l’adottando. Ad avviso del
giudice rimettente questa norma sarebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 29,
primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione.
Il
Tribunale di Sassari ricorda che è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale di un analogo limite previsto dalla disciplina dell’adozione di
minori (art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184), nel caso in
cui l’adozione sia chiesta dal coniuge del genitore dell’adottando stabilmente
inserito nel contesto familiare, se sussistono validi motivi per la
realizzazione dell’unità familiare (sentenza n. 44 del 1990). Ad avviso del
giudice rimettente la medesima situazione ricorrerebbe nel caso di adottando
maggiorenne, quando l’adozione non sia diretta a soddisfare l’interesse
dell’adottante ad avere un erede e ad attribuire all’adottando il proprio nome,
ma tenda piuttosto ad inserire a pieno titolo l’adottando nella famiglia della
quale, di fatto, costituisce già uno dei membri pur se al vincolo affettivo non
corrisponde un vincolo giuridico. Il giudice rimettente ritiene che se
l’adozione ha questa finalità, richiedere come inderogabile requisito il
divario di età stabilito dall’art. 291 cod. civ. sia in contrasto con il
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), non essendo giustificata la disparità
di trattamento rispetto all’adozione di minori. Inoltre sarebbero compromessi i
diritti fondamentali attinenti alla personalità sia dell’adottante sia
dell’adottando, garantiti dall’art. 2 della Costituzione, giacché non
verrebbero tutelati dal punto di vista giuridico legami affettivi nell’ambito
di una famiglia fondata sul matrimonio, espressamente riconosciuta
dall’ordinamento quale formazione sociale.
Sarebbero
anche violati gli artt. 29, primo comma, e 30,
terzo
comma, della Costituzione, giacché la norma denunciata non garantirebbe
adeguatamente né l’unità del nuovo nucleo familiare, fondato sul matrimonio tra
la madre dell’adottando e l’adottante, né il figlio nato fuori del matrimonio,
cui sarebbe negato il diritto di fare parte integrante, con l’adozione, della
famiglia del proprio genitore.
2. ¾ E’
intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che
la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, giacché verrebbero
riproposti dubbi di legittimità costituzionale relativi al divario di età tra
adottante ed adottando maggiorenne, la cui disciplina la Corte ha già
riconosciuto debba essere rimessa alla discrezionalità del legislatore
(sentenze n. 89 del 1993 e n. 252 del 1996).
Considerato
in diritto
1. ¾ La
questione di legittimità costituzionale investe la disciplina delle condizioni
previste dall’art. 291 del codice civile per l’adozione di persone maggiori di
età.
Il
Tribunale di Sassari ritiene che questa disposizione possa essere in contrasto
con la Costituzione nella parte in cui non permette l’adozione ordinaria alle
persone che non superano di almeno diciotto anni l’età di coloro che essi
intendono adottare, anche se l’adottando è figlio del proprio coniuge. Questa
norma - che
il rimettente ritiene assolutamente inderogabile, non aderendo a diverse
interpretazioni emerse nella giurisprudenza di legittimità per casi particolari
-
violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), non
essendo giustificata la diversità di disciplina rispetto all’adozione di
minori, consentita, a seguito della dichiarazione della parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 44, quinto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(sentenza n. 44 del 1990), per realizzare l’unità familiare. Sarebbe anche
violato il diritto tanto dell’adottante quanto dell’adottando a svolgere la
propria personalità nell’ambito della comunità familiare (art. 2 Cost.). Come
pure non sarebbero garantiti, in contrasto con i diritti riconosciuti alla
famiglia fondata sul matrimonio (art. 29, primo comma, Cost.), l’unità nel
nuovo nucleo familiare, ed, in contrasto con la tutela giuridica e sociale da
assicurare ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30, terzo comma, Cost.), il
diritto del figlio maggiorenne di fare parte integrante della famiglia del
proprio genitore, mediante l’adozione da parte del coniuge di questi.
2. ¾ La
questione di legittimità costituzionale non è fondata.
Il
giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparità di trattamento
nella disciplina del divario minimo di età che deve intercorrere tra
l’adottante e l’adottando maggiorenne, requisito che ritiene non superabile
mediante una diversa interpretazione del sistema normativo pur rimessa al
giudice comune nell’applicazione della legge, indica quale termine di
comparazione la regola prevista per l’adozione di minori, sul presupposto che
le situazioni siano identiche quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge
dell’adottante.
Questa
premessa è stata già ritenuta inesatta (sentenza n. 89 del 1993), giacché
l’adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a
quelli che caratterizzano l’adozione dei minori. Quest’ultima ha come
essenziale obiettivo l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed
armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua personalità, in un equilibrato
contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi.
L’adozione
di minori è, inoltre, caratterizzata dall’inserimento nella famiglia di
definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali,
assumendo la responsabilità educativa del minore adottato, divengono titolari
dei poteri e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei
confronti dei figli. Ciò implica il pieno inserimento del minore nella comunità
familiare adottiva e l’obbligo dell’adottante di mantenere, istruire ed educare
l’adottato così come è previsto per i figli dall’art. 147 cod. civ. (richiamato
dall’art. 48 della legge n. 184 del 1983).
L’adozione
di persone maggiori di età si caratterizza in modo diverso. Non implica
necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non
determina la soggezione alla potestà del genitore adottivo, che non assume
l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.
Non
mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una
diversità di disciplina che consenta solo per l’adozione di minori il
superamento del divario di età ordinariamente richiesto tra adottante e
adottato, in ragione del raccordo tra l’unità familiare e l’ineliminabile
momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalità
del minore in una famiglia e che solo quella famiglia può assicurare (sentenza
n.89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del legislatore la
ponderazione di nuove esigenze sociali, che eventualmente sollecitino una
innovazione in questa disciplina.
Le
considerazioni già svolte in relazione alla funzione ed agli effetti
dell’adozione di persone maggiori di età ¾ quali risultano dal
disegno normativo dell’istituto, che in particolare non comporta
necessariamente l’inserimento dell’adottato nella comunità familiare, e non
quali le parti interessate eventualmente ritengano di perseguire ¾
consentono di escludere anche la violazione degli altri parametri di
valutazione della legittimità costituzionale indicati dal giudice rimettente.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 del codice
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente e
Redattore
Depositata in cancelleria il 17
novembre 2000.