ORDINANZA
N.64
ANNO
2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Cesare RUPERTO Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera f) e comma 3, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n.
59), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal Giudice di pace di
Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria locale (ASL)
n. 6 di Palermo e Gabriella Marrocco, iscritta al n. 655 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima
serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001
il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza, emessa il 12 maggio 1999
e depositata il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il
Giudice di pace di Palermo, nel corso di un giudizio di opposizione, introdotto
dall’Azienda USL n. 6 di Palermo avverso un decreto ingiuntivo nei suoi
confronti ottenuto da Gabriella Marrocco, nella sua qualità di titolare della
farmacia omonima, per il pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate
agli assistiti del Servizio sanitario nazionale nel mese di luglio del 1998, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, comma
2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4,
della L. 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all’art. 76 della Costituzione;
che il rimettente riferisce che
l’opponente - invocando il citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ha
eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza
sulla controversia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
mentre l’opposta ha replicato, sostenendo, in via principale, l’infondatezza
della questione di giurisdizione ed eccependo, in via subordinata,
l’incostituzionalità dell’art. 33, se ritenuto idoneo ad attrarre la
controversia nell’indicata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
che il rimettente, dopo avere
argomentato la fondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione, ha
sostenuto che la norma denunciata sarebbe in contrasto con l’articolo 76 della
Costituzione, laddove, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, anche di natura
patrimoniale, non ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario in
ordine alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi
di rapporti concessori di pubblici servizi;
che la devoluzione di tali
controversie alla giurisdizione amministrativa avrebbe integrato un eccesso di
delega, in quanto sarebbe avvenuta in violazione dei criteri direttivi fissati
dall’art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), in esecuzione della quale è stato emanato il
d.lgs. n. 80 del 1998.
Considerato che, dopo la proposizione della questione di
costituzionalità, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del
2000 - con cui questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ed è, quindi,
entrata in vigore (dal 10 agosto 2000) la legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), la quale, con l’art. 7,
ha formalmente sostituito il testo dello stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del
1998, modificando il contenuto della norma, quale risultante dagli effetti
della citata sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli l’efficacia della
legge formale e non più quella della legge sostanziale;
che la valutazione dell’incidenza
della successione degli effetti della citata sentenza e dell’indicata
sopravvenienza normativa in ordine al persistere della rilevanza della
sollevata questione compete al rimettente;
che, in conseguenza, si impone la
restituzione degli atti al rimettente perché compia la suddetta valutazione.
per
questi motivi
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice di
pace di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Depositata in cancelleria il 13
marzo 2001.