ORDINANZA N. 46
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
-
Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Fernanda CONTRI "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 2000 dal
Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Filipazzi
Sergio, iscritta al n. 628 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del
14 dicembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che il Tribunale di Cuneo,
nel corso di un procedimento penale a carico di un soggetto imputato di
violazione della normativa urbanistica ed ambientale (artt. 20, lettera a), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e artt. 1 e 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431), con
ordinanza dell’8 maggio 2000 (r.o. n. 628 del
2000) ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
combinato disposto degli artt. 13 e
22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui non prevede che
il rilascio della concessione in sanatoria, ex art. 13 citato, estingua,
oltre alle violazioni di natura strettamente urbanistica, anche il reato
ambientale (fattispecie disciplinata dagli artt.
1 e 1-sexies del menzionato d.l. n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 431 del 1985);
che il giudice a quo esclude
che la situazione di "legittimità sostanziale", costituente il
presupposto della concessione in sanatoria, possa prescindere dall'accertamento
di una equivalente situazione di insussistenza di antigiuridicità oggettiva
anche sotto il profilo della tutela paesaggistica, e ritiene che la mancata
estensione al reato ambientale dell'effetto estintivo
delle violazioni urbanistiche, attribuito alla concessione in sanatoria,
determinerebbe una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra
analoghe situazioni accertative ex post dell'intrinseca
legittimità dell'attività edilizia;
che il rimettente dà conto della
ordinanza della Corte costituzionale n. 149 del 1999,
con la quale é stata dichiarata la manifesta infondatezza dell'analoga
questione posta in riferimento alla mancata previsione dell'estinzione dei
reati previsti dalla normativa sulle costruzioni in cemento armato e su quelle
in zona sismica; peraltro osserva che il profilo di illegittimità
costituzionale da lui sottoposto al giudizio della Corte discende dall'analisi
della contraddittorietà intrinseca della norma dipendente dal combinato
disposto degli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del
1985, e non tanto dalla constatazione del diverso meccanismo estintivo previsto, per le violazioni collaterali a quelle
propriamente urbanistiche, dalla procedura di condono di cui al Capo IV della stessa legge n. 47 del 1985, e dalle corrispondenti
disposizioni dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 2,
comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
che, inoltre, il giudice a quo
rileva che la citata pronuncia della Corte si riferiva a norme sanzionatorie poste a presidio di attività solo
occasionalmente ed estrinsecamente connesse con la trasformazione edilizia del
territorio.
Considerato che questa Corte ha avuto occasione di
rilevare che la particolare sanatoria di regime (e non eccezionale e
temporanea), prevista attraverso l’accertamento di conformità dagli articoli 13
e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, comporta la verifica che, nel momento
in cui le opere edilizie siano state realizzate, come nel momento della
domanda, le stesse opere non si rilevino contrastanti con gli strumenti
urbanistici generali e di attuazione, di modo che vi é
un accertamento della natura solo "formale e non sostanziale dell’abuso
edilizio" e di inesistenza di danno urbanistico e della mancanza ex tunc della antigiuridicità sostanziale del fatto reato
(sentenza n. 370 del 1988);
che tale forma di regolarizzazione
formale dell’abuso é stata espressamente limitata alle violazioni edilizie e ai
reati contravvenzionali previsti dalle norme
urbanistiche, con implicita esclusione (attesa la tassatività
delle previsioni estintive di reati) dei reati
ambientali, logicamente e normativamente distinti ed
autonomi rispetto alle violazioni urbanistiche, con una valutazione rientrante
nella discrezionalità del legislatore;
che tale scelta legislativa, nella
specie, é tutt’altro che palesemente irragionevole o
arbitraria, attesa la particolare tutela dei beni paesaggistico-ambientali
considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela
della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche
alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale
assunto dall'ordinamento quale "valore primario ed assoluto" insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro
(sentenza n. 151 del 1986; n. 417 del 1995;
n. 259 e n. 419 del 1996);
che nell’accertamento di conformità ex
artt. 13 e 22 é prescritta come unico parametro
di valutazione la conformità dell’opera agli strumenti urbanistici generali e di attuazione, senza alcuna espressa valutazione dei profili
paesaggistico-ambientali e, per di più, in tale
accertamento non vi é una previsione procedimentale
di partecipazione di autorità preposta ai vincoli paesaggistico-ambientali;
che in ogni caso non può essere
irragionevole la scelta di matenere - soprattutto a
fini di prevenzione generale - la punibilità di un comportamento modificativo
del territorio, che ha comportato un rischio per l’ambiente in mancanza di
preventiva autorizzazione, attesa la irreparabilità di talune trasformazioni e
la mancanza di controlli durante l’esecuzione di opere non autorizzate;
che l’esclusione di una assoluta
irragionevolezza della scelta di limitare la particolare ipotesi (artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985) di estinzione
dei reati solo a quelli contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche é stata affermata da questa Corte sia con riferimento
ai profili attinenti alla sicurezza statica e alla prevenzione dei rischi
sismici (ordinanza n. 149 del 1999
presa in considerazione dal giudice a quo) sia con riferimento allo
specifico reato ambientale di cui all’art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 27 giugno 1985,
n. 312 (ordinanza n.
327 del 2000);
che appare irrilevante la diversa
soluzione adottata dal legislatore con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 (art.
39, comma 8), attesa la diversa natura temporanea ed eccezionale (e non
ripetibile) del condono edilizio che, per le opere abusive ultimate entro il 31
dicembre
che tale forma ulteriore di
sanatoria (eccezionale e non ripetibile), in ipotesi applicabile anche alle
opere edilizie che siano state oggetto di concessione edilizia o di
accertamento di conformità (ordinanza n. 327 del 2000),
era configurata solo per gli abusi compiuti entro il 31 dicembre 1993, e quindi
lasciava, per il suo carattere limitato, del tutto fuori gli abusi commessi in
epoca successiva, secondo lo stesso giudice a quo realizzati fino all’11
luglio 1997;
che pertanto risulta evidente che
non sussiste la denunciata irragionevolezza della disposizione denunciata, per
cui la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento
all’art. 3 della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio
1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Cuneo con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.