ORDINANZA N. 45
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Massimo VARI Giudice
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Cesare RUPERTO "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
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Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale per
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, in sede di esame
di istanza cautelare, nel corso di un procedimento di impugnazione di un atto
con cui il Comune di Taranto aveva respinto un'istanza di concessione edilizia
in sanatoria, il Tribunale amministrativo regionale per
che il giudice rimettente, dopo aver
richiamato la sentenza interpretativa di questa Corte n. 302 del 1996,
tuttavia ha ritenuto di riproporre la questione, considerando palesemente
irragionevole un impianto normativo che non consenta la sanatoria degli
ampliamenti superiori al 30 per cento della volumetria della costruzione
originaria, anche se inferiori al limite di
che, quanto alla rilevanza, il
giudice a quo osserva, con una motivazione plausibile, che solo
l'accoglimento della questione proposta eviterebbe al ricorrente di subire le
conseguenze della reiezione della domanda di condono;
che nel giudizio introdotto con
l'ordinanza di cui sopra é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per la inammissibilità della questione, nonchè
per la infondatezza della stessa;
che, con successiva memoria, la
difesa erariale ha insistito per la infondatezza, ponendo l'accento sulla
distinzione dei due limiti previsti dalla norma denunciata.
Considerato che l’art. 39, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n.724 é stato già sottoposto al
giudizio di questa Corte (sentenza n. 302 del 1996;
ordinanza n. 395
del 1996), che ha privilegiato una interpretazione
"di sistema" delle disposizioni in esame, sottolineando la natura di
limite assoluto ed inderogabile propria della previsione massima di cubatura di
750 mc., che funge altresì come norma di chiusura, in
aggiunta al limite di incremento volumetrico del 30 per cento, nella ipotesi di
ampliamento di fabbricati preesistenti;
che i profili di illegittimità
costituzionale di detta disposizione sono stati ritenuti non fondati "nei
sensi di cui in motivazione", proprio alla luce del "sistema del
nuovo condono edilizio" del 1994, delineato come del tutto contingente ed
eccezionale e non ulteriormente reiterabile (sentenze nn.
416 e 427 del 1995;
ordinanza n. 395
del 1996), accompagnato da nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed
oggettive, che valgono a circoscrivere l’ambito della definizione agevolata o a
riequilibrare situazioni di eccessivo vantaggio, nella
valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici, come l’esclusione
di abusi maggiori;
che il predetto sistema del nuovo
condono é caratterizzato non da sole ragioni di natura finanziaria, ma anche da
esigenze di recupero dell’assetto del territorio attraverso una serie di
limiti, preclusioni e prescrizioni di parere favorevole dell’amministrazione
preposta alla tutela dei vincoli (sentenza n. 427 del 1995;
ordinanza n. 395
del 1996), diretti tutti a restringere l’ampiezza della riapertura dei
termini;
che i limiti di volumetria ammessa
per la sanatoria discendono da esigenze dirette a circoscrivere la definizione
agevolata, e inderogabili per una interpretazione conforme a Costituzione, di
modo che il limite di 750 mc. funzioni,
senza distinzione per tutte le sanatorie ammissibili, come norma di chiusura,
che per gli ampliamenti di fabbricati preesistenti si aggiunge (come limite
ulteriore) al limite di incremento volumetrico del 30 per cento rispetto alla
volumetria della costruzione originaria;
che detta norma, invece, per le
"nuove costruzioni" (che, come tali, per la differenza di situazione
oggettiva, non possono avere un parametro di preesistente riferimento non
essendovi costruzione originaria) costituisce limite unico (riferito alla nuova
costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescindere
dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio
temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle
ipotesi eccezionali in cui é ammessa la scissione delle domande di sanatoria
per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni
quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria (v.
sentenza n. 302
del 1996);
che giova sottolineare - anche ai
fini della non assoluta irragionevolezza della distinzione adottata dal
legislatore tra ampliamenti rispetto a costruzione originaria e nuove
costruzioni - che l’ipotesi di ampliamento suscettibile di condono comprende
anche le opere abusive di ampliamento compiute in un successivo momento su
fabbricato originariamente abusivo ed oggetto di precedente condono in base
alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ipotesi che qui ricorre), oltre gli
ampliamenti effettuati in corso di opera rispetto a volumetria assentita in
base a regolare concessione;
che il limite del 30 per cento si
riferisce, nella espressa scelta del legislatore, ai soli ampliamenti di
fabbricati esistenti e non alle nuove costruzioni con carattere di autonomia,
per cui rientra nell'attribuzione del giudice a quo e
dell'amministrazione la valutazione della concreta "novità" della
costruzione del "deposito" (staccato ed autonomo rispetto
all'abitazione) ai fini dell'applicabilità del diverso limite di 750 mc. per le nuove costruzioni; oltre l'esame della
possibilità di ridurre la condonabilità del
fabbricato ad abitazione nei limiti del 30 per cento di ampliamento ammesso,
con la demolizione della restante volumetria eccedente;
che il legislatore, con una scelta
discrezionale non viziata da irragionevolezza, ha voluto che gli ampliamenti ricompresi nel nuovo condono non eccedessero dal duplice
coesistente limite (non superiore al 30% della volumetria iniziale originaria o
assentita; ovvero a 750 mc. in assoluto) sempre con
riferimento alla volumetria costituente ampliamento, risultando, così, che il
limite di chiusura di 750 mc. applicabile agli
ampliamenti veniva a scattare, impedendo il condono, quando il fabbricato
"originario o assentito" aveva una volumetria superiore a 2500 mc. ( 30% di 2500 mc. = 750 mc.);
che, pertanto, risulta evidente che
non sussiste una palese irragionevolezza della disposizione denunciata, per cui
la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3
della Costituzione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.