ORDINANZA N. 44
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
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Fernando SANTOSUOSSO Presidente
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Cesare RUPERTO Giudice
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Massimo VARI "
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Riccardo CHIEPPA "
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Gustavo ZAGREBELSKY "
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Carlo MEZZANOTTE "
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Guido NEPPI MODONA "
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Piero Alberto CAPOTOSTI "
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Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17
(Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la
destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso con
ordinanza emessa il 26 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per
Visti l'atto di costituzione di Crupi
Paolo nonchè l'atto di intervento
della Regione Siciliana;
udito nella camera di
consiglio del 13 dicembre 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per
l'annullamento del parere parzialmente negativo espresso dalla Soprintendenza
ai beni culturali ed ambientali di Palermo in relazione ad una
istanza di concessione edilizia in sanatoria (peraltro di opere abusive
in parte allo stato grezzo, che esigevano un completamento posteriore al
vincolo), il Tribunale amministrativo regionale per
che l'art. 23, comma 10, della legge
della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37 prevedeva, ai fini delle concessioni
edilizie in sanatoria, il rilascio, da parte degli enti di tutela, di un nulla
osta, sempre che il vincolo fosse antecedente all'esecuzione dell'opera;
che la norma impugnata stabilisce,
al contrario, che il rilascio del nulla osta dell'autorità preposta alla
gestione del vincolo debba intervenire anche quando il vincolo sia stato
apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva;
che il giudice a quo rileva
che l'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n.
17, pur qualificandosi norma interpretativa, in realtà inciderebbe
profondamente sul dato letterale della norma interpretata, in quanto
introdurrebbe una previsione non desumibile dal testo interpretato, nel quale
si fa espresso riferimento alla preesistenza del vincolo;
che in tal modo - secondo il giudice
rimettente - mentre l'originaria norma regionale applicherebbe correttamente il
principio della irretroattività (art. 11 delle preleggi),
il quale, se pur non elevato, al di fuori della materia penale, a rango
costituzionale, tuttavia rappresenterebbe una regola essenziale del nostro
ordinamento a cui il legislatore deve attenersi, la norma di cui all'art. 5,
comma 3, della legge regionale n. 17 del 1994, esorbitando dall'ambito di una
interpretazione autentica della norma precedente, violerebbe il disposto
dell'art. 101 della Costituzione; ne conseguirebbe che, per la sua natura
interpretativa, in realtà solo apparente, vincolerebbe l'interpretazione del
giudice, con palese violazione dell'art. 101, secondo comma, della
Costituzione;
che nel giudizio si é costituita la
parte privata, la quale ha chiesto la declaratoria di illegittimità della norma
impugnata, svolgendo argomentazioni adesive a quelle dell’ordinanza di rimessione;
che é altresì intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, richiamando
la giurisprudenza costituzionale, secondo cui in nessun caso la illegittimità
costituzionale di una legge di interpretazione autentica potrebbe derivare da
una presunta portata innovativa della stessa; la legge interpretativa,
peraltro, non inciderebbe sul principio della divisione dei poteri, giacchè essa agirebbe sul piano astratto delle fonti normative;
che, nell'imminenza della data
fissata per l'udienza pubblica, la parte privata nel giudizio a quo ha
depositato una memoria, con la quale ribadisce le proprie conclusioni in ordine
alla illegittimità costituzionale della norma impugnata. In particolare sottolinea che detta norma difetterebbe dei requisiti propri
della legge di interpretazione autentica e non sarebbe giustificabile sul piano
della ragionevolezza, in quanto incide arbitrariamente su situazioni
sostanziali poste in essere da leggi precedenti, e che, pur riconoscendosi un
alto valore alla tutela paesaggistica ed ambientale, tuttavia non potrebbe
essere leso il principio di irretroattività e più in generale il principio di
giustizia e di uguaglianza dell'affidamento, della parità di trattamento e
della certezza del diritto.
Considerato che i profili suscettibili di essere
esaminati in questa sede sono esclusivamente quelli su cui si é basato il
giudice rimettente per sollevare la questione di legittimità costituzionale,
con riguardo all’unico parametro costituzionale preso in considerazione (art.
101, secondo comma, della Costituzione), con esclusione di quelli dichiarati
manifestamente infondati (tra cui quello relativo all’art.
3 della Costituzione);
che, pertanto, non possono essere
prese in considerazioni le deduzioni formulate dalla parte privata attinenti
alla ragionevolezza ed alla arbitrarietà di modificazioni incidenti su
situazioni poste in essere sulla base di leggi preesistenti, con asserita
violazione dei principi di eguaglianza e di affidamento e di parità di
trattamento, riconducibili in astratto al parametro dell’art. 3 della
Costituzione (rispetto al quale vi é una preclusione in questa sede, derivante
dalla manifesta infondatezza formulata dal giudice a quo);
che al legislatore spetta la
possibilità di dare una interpretazione di una legge ed anche di innovare al
contenuto della stessa legge, con il rispetto di valori ed interessi
costituzionalmente protetti, ma l’esercizio di tale attività non può, di per sè, considerarsi lesivo della sfera riservata al giudice,
potendo questi, a sua volta, pienamente valutare l’effettivo contenuto della
norma interpretativa e della sua innovazione nel sistema della preesistente
norma interpretata;
che non risulta, nè
é stato dedotto, alcun elemento da cui possa desumersi una volontà del
legislatore di sovrapporsi a situazioni definite o comunque decise in sede
giurisdizionale o di incidere intenzionalmente su concrete fattispecie sub
iudice (v., da ultimo, sentenze n. 525 del 2000
e n. 416 del
1999);
che, infatti, la funzione
giurisdizionale non può dirsi violata per il solo fatto dell’intervento
legislativo, perchè il legislatore non tocca la potestà di giudicare, quando si
muove sul piano generale ed astratto delle fonti e costruisce il modello
normativo (sentenza n. 432 del 1997);
che, del resto, il modello normativo
prevede che sia richiesto il nulla osta dell’autorità preposta alla gestione
del vincolo, quando esista al momento della pronuncia sulla richiesta di
sanatoria un vincolo, anche se apposto successivamente alla ultimazione
dell’opera (con esclusione, tuttavia, di sanzioni amministrative pecuniarie in quest’ultimo caso), essendo evidente l’esigenza di un
intervento dell’autorità preposta al vincolo anche al fine di un contributo alla
verifica dell’epoca del commesso abuso, nonchè per la
valutazione di compatibilità con le esigenze di tutela e di necessità di
eventuali prescrizioni o limitazioni;
che, in realtà - di fronte ad un
edificio di cinque piani - il parere negativo e la parziale demolizione
disposta dalla Sovraintendenza (basato su un giudizio
estetico ritenuto dal giudice a quo immune dai vizi denunciati)
comportava la necessaria preclusione, per questa parte, di sanatoria totale che
avrebbe consentito (dopo che già esisteva ed era operante il vincolo) ulteriori
opere di completamento della porzione di edificio rimasta allo stato grezzo;
che la norma denunciata non preclude
alcuno dei poteri del giudice di accertare gli eventuali vizi di legittimità
(anche sotto i diversi profili sintomatici dell’eccesso di potere) del parere
negativo di nulla osta dell’autorità preposta al vincolo, nonchè
di valutare gli effetti negativi del rifiuto di nulla osta in caso di vincolo,
sopravvenuto all’abuso edilizio prima della definizione del condono, ed il
raccordo con la norma base originaria prescrivente la subordinazione delle
concessioni in sanatoria "al nulla osta rilasciato dagli enti di tutela
sempre che il vincolo, posto antecedentemente all’esecuzione delle opere, non
comporti inedificabilità e le costruzioni non
costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima" (art. 23 della
legge della Regione Siciliana 10 agosto 1985, n. 37);
che l’ordinanza di rimessione sottolinea i rischi di compromissione
di un interesse pubblico primario alla tutela dei beni culturali-paesaggistici,
ed invero é la stessa Costituzione che, tra i principi fondamentali, pone la
tutela dell’ambiente-paesaggio a garanzia della qualità della vita dell’uomo,
inteso come valore prioritario;
che, in definitiva, il problema in
astratto rilevante sul piano costituzionale non é dato dalla natura della legge
interpretativa o innovativa, ma può riguardare i limiti che simili leggi
incontrano quanto alla loro portata retroattiva, questione nella specie
esulante dalla invocata tutela costituzionale sotto il profilo esclusivo
dell’art. 101, secondo comma, della Costituzione;
che pertanto risulta la manifesta
infondatezza dei profili di illegittimità costituzionale denunciati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma
3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per
la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni
edilizie abusive esistenti), sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 6 marzo 2001.