ORDINANZA N. 34
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta
dai signori Giudici:
- Fernando
SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI
Giudice
- Cesare RUPERTO
"
- Riccardo CHIEPPA
"
- Gustavo
ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE
"
- Guido NEPPI
MODONA "
- Piero Alberto
CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI
"
- Franco BILE
"
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza), e
dell’art. 148 del codice penale militare di pace (Diserzione), promosso con
ordinanza emessa il 4 maggio 1999 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di C.
V., iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del
13 dicembre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino ha
sollevato, con ordinanza del 4 maggio
che, secondo quanto riferisce in
fatto l’ordinanza di rinvio, nel processo principale dinanzi al giudice
rimettente é stata esercitata azione penale nei confronti dell’imputato per il
reato di diserzione impropria [art. 148, numero 2),
cod. pen. mil. pace], per essersi questi assentato dal reparto
ininterrottamente dal 1° luglio 1998; dopo l’esercizio dell’azione penale,
l’imputato si é presentato presso un notaio dichiarando di non voler svolgere
il servizio militare per motivi di coscienza collegati a convincimenti morali e
religiosi; a seguito dell’espressione di tale rifiuto del servizio motivato da
ragioni di coscienza mai in precedenza fatte valere, il pubblico ministero
presso il giudice militare ha segnalato il fatto alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario, potendosi delineare l’ipotesi del reato previsto
dall’art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998, che ha ricompreso
nella fattispecie del rifiuto del servizio anche le manifestazioni di esso
successive all’incorporazione [in ciò divergendo dalla preesistente disciplina
(legge n. 772 del 1972)];
che appunto della possibile
successione di due incriminazioni - e sanzioni - nei confronti di uno stesso
soggetto, per il reato militare di diserzione dinanzi al giudice militare prima
e per il reato di rifiuto del servizio per motivi di coscienza dinanzi al
giudice ordinario poi, il giudice rimettente dubita, sul piano della
costituzionalità, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione;
che, rileva infatti il rimettente,
in tutti i casi – come quello di specie - in cui un soggetto arruolato e
incorporato si assenta dal reparto ingiustificatamente per più di cinque giorni
e poi manifesta, persistendo l’assenza dal servizio, la volontà di rifiutare
globalmente il servizio militare già assunto, adducendo a motivo del proprio
rifiuto uno di quelli legalmente previsti (art. 1 della legge n. 230 del 1998),
può darsi una duplice incriminazione e sanzione penale, nelle due diverse sedi
giudiziarie, militare e ordinaria, non operando tra i due reati, comune e
militare, il regime della connessione dei procedimenti a norma dell’art. 13
cod. proc. pen.,
nè tantomeno essendo possibile sul piano giuridico
ritenere che l’adduzione dei motivi del rifiuto del servizio possa retroagire al momento in cui il soggetto aveva realizzato
il comportamento contrario allo svolgimento del servizio di leva allontanandosi
o non rientrando in reparto, poichè – rileva ancora
il rimettente - il fatto costitutivo del reato militare di diserzione si é
realizzato in ogni suo elemento una volta decorso il termine di cinque giorni
previsto dalla norma incriminatrice, là dove la
disciplina dell’obiezione di coscienza non stabilisce alcun termine ad quem per l'espressione del rifiuto, che può essere
manifestato in qualsiasi momento;
che tuttavia, secondo il giudice a
quo, posto che i due reati rivestono la medesima obiettività giuridica,
corrispondente all’interesse dello Stato di curare l’assolvimento degli
obblighi militari in vista dell’effettività della prestazione militare,
l’applicazione delle due norme incriminatrici e
l’irrogazione delle relative sanzioni contrasterebbe, per un primo profilo, con
l’art. 3 della Costituzione, perchè in tal modo può verificarsi un sensibile
aggravamento del trattamento sanzionatorio conseguente alla condotta di
rifiuto, al quale può aggiungersi la pena prevista per la diserzione, e ciò
soltanto in dipendenza di un elemento temporale, consistente nell’espressione
dei motivi di coscienza prima o dopo il maturare del termine di cinque giorni
necessario per l’integrazione del reato militare di diserzione; con
discriminazione in danno dell’obiettore che manifesti le ragioni del proprio
rifiuto della prestazione militare dopo il termine stabilito per l’integrazione
del reato di diserzione, rispetto all’obiettore che manifesti il proprio
motivato rifiuto prima di assumere il servizio militare ovvero comunque prima
dell’anzidetto termine di cinque giorni;
che il giudice rimettente ravvisa un
ulteriore profilo di contrasto con l’art. 3 della Costituzione sul piano della
ragionevolezza, poichè con la disciplina denunciata
"... si viene ad incidere pesantemente ed irrazionalmente nei diritti
inviolabili dell’uomo, quali il libero atteggiarsi della coscienza e il libero
formarsi anche temporalmente della stessa";
che, infine, le norme impugnate si
porrebbero in contrasto con l’art. 27 della Costituzione, sul piano della
finalità rieducativa della pena, apparendo al rimettente non conforme al
principio costituzionale che si debba irrogare la pena della reclusione
militare (in conseguenza del reato di diserzione inizialmente commesso),
finalizzata al recupero all’assolvimento dell’obbligo, a chi successivamente
abbia manifestato, motivandola secondo ragioni di coscienza, l’intenzione di
sottrarsi definitivamente alla prestazione del servizio;
che la questione é rilevante,
conclude il giudice a quo, perchè, se accolta, comporterebbe l’invio degli atti
al giudice ordinario affinchè proceda per il – solo –
reato di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998;
che nel giudizio così promosso é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della
questione.
Considerato
che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di
Torino solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza) e 148 cod. pen. mil.
pace (Diserzione), nella parte in cui rende possibile
che sia punibile per entrambi i distinti reati, anzichè
per il solo reato di rifiuto del servizio previsto dal citato art. 14, il
soggetto che, dopo essersi assentato arbitrariamente e per più di cinque giorni
dal reparto realizzando così gli estremi del reato militare di diserzione,
abbia successivamente manifestato il proprio rifiuto del servizio militare di
leva adducendo i motivi di cui alla legge n. 230 del 1998, integrando in tal
modo la condotta del reato (non militare) di cui all’art. 14, assumendone il
contrasto a) con l’art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza della
disciplina, e per ingiustificato sfavorevole trattamento del caso anzidetto
rispetto a chi rifiuti il servizio, motivando le proprie ragioni di coscienza,
prima di assumerlo o comunque prima che sia decorso il termine di cinque giorni
necessario per l’integrazione del reato di diserzione; b) con l’art. 27 della
Costituzione, sotto il profilo della finalità rieducativa della pena, apparendo
incongrua l’irrogazione della sanzione militare per il reato di diserzione a
chi, con il successivo rifiuto motivato del servizio, manifesti l’intenzione di
sottrarsi definitivamente al consorzio militare;
che, data la prospettazione
dell’ordinanza di rinvio, il giudice rimettente chiede a questa Corte una
decisione che sia tale da escludere la possibilità di pronunciare più di una
condanna e di irrogare più di una pena in relazione al particolare caso sopra
descritto, in modo da rendere applicabile per esso la sola fattispecie incriminatrice del reato di rifiuto del servizio militare
per ragioni di coscienza (art. 14, comma 2, della legge n. 230 del 1998) e non
anche quella di diserzione (art. 148 cod. pen. mil. pace);
che, come risulta dall’esposizione
dei fatti, nel giudizio principale dinanzi al rimettente giudice militare si
procede per il reato – militare - di diserzione, cioé
per il reato necessariamente anteriore sul piano cronologico, mentre il
procedimento e il giudizio per il reato non militare di rifiuto per motivi di
coscienza costituiscono una mera eventualità, dipendente da scelte che
l’autorità giudiziaria ordinaria, e non quella militare, é chiamata a prendere;
che pertanto nel giudizio a quo non
potrebbe in alcun modo porsi un profilo di cumulabilità
delle condanne e di irrogazione delle relative pene, potendo evidentemente
assumere rilievo, e dare luogo a un problema di costituzionalità, la
successione, o la duplicazione, di condanne, da un lato in quanto vi sia stata
una prima pronuncia giudiziale sul primo reato e dall’altro in quanto sussista
un giudizio in atto, e non in potenza, sul secondo reato, che non forma
peraltro oggetto di accertamento dinanzi al giudice che ha sollevato il dubbio
di costituzionalità;
che, alla stregua dei rilievi suddetti, la presente questione di legittimità costituzionale é sollevata in via ipotetica, in vista di una possibile evenienza futura e incerta, e pertanto, in quanto priva del necessario requisito della rilevanza, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., tra molte, le ordinanze nn. 237 del 1999, 459, 165
e 34 del 1998; sentenza n. 336 del 1995).Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove
norme in materia di obiezione di coscienza), e 148
cod. pen. mil. pace (Diserzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.