ORDINANZA N.18
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali),
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il
10 aprile 1999 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra
Binello Angelo Luigi e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, iscritta
al n. 331 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonchè
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 12 dicembre
2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi l’avvocato Carlo De Angelis per l’INPS e
l’avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio civile,
promosso dal titolare di una pensione di anzianità per ottenere la
retrodatazione della decorrenza della pensione medesima al 1° gennaio 1993,
negatagli dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale poichè egli, al
momento della domanda di pensionamento, beneficiava del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria quale dipendente di un'impresa sottoposta a
procedura concorsuale - il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 10 aprile
1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
2, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre
1992, n. 438;
che, secondo il
rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto con l'art. 3 Cost.,
"nella parte in cui limita la non applicabilità delle disposizioni di cui
al comma 1 [riguardanti il blocco dei pensionamenti di anzianità] della
medesima norma alle [sole] ipotesi relative: "ai lavoratori dipendenti da
imprese per le quali siano stati approvati i programmi di cui all'art. 1, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè ai lavoratori ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della medesima legge n.
223 del 1991", senza menzionare i lavoratori di cui all'art. 3, comma
1" (fra cui rientra appunto il ricorrente nel giudizio a quo);
che infatti,
sempre secondo il rimettente, é irragionevole e lesivo del principio di
uguaglianza un sistema che - volendo assicurare un contemperamento tra diritto
di accedere alla pensione di anzianità e interesse dello Stato a perseguire
politiche di riforma del sistema di previdenza e di contenimento della spesa
pubblica - introduce una disparità di trattamento fra lavoratori che si trovano
nella medesima situazione giuridica di sospensione del rapporto di lavoro, solo
perchè il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria viene
concesso, ai lavoratori di imprese cosiddette "in crisi", a sèguito
della verifica da parte del competente organo ministeriale dell'esistenza di
una effettiva crisi aziendale, attraverso un meccanismo di controllo non
previsto nell'ipotesi di impresa sottoposta a procedura concorsuale, in cui il
trattamento medesimo é concesso ai dipendenti su semplice richiesta del curatore;
che osserva in
proposito il rimettente come non sia dissimile la posizione dei lavoratori di
tali imprese, i quali, anzi, si trovano in situazione più difficile, sotto il
profilo sostanziale, essendo irreversibile la crisi della loro azienda e assai
scarse le possibilità che, al termine del periodo di integrazione salariale,
essi possano riprendere l'attività lavorativa;
che é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, di manifesta infondatezza della sollevata
questione;
che si é
costituito in giudizio l’INPS, concludendo nel senso della infondatezza della
questione medesima.
Considerato che, secondo quanto più volte questa
Corte ha affermato, le previsioni di "blocco" dei pensionamenti
anticipati (contenute nei c.d. "decreti catenaccio", di cui quello in
esame é il primo in ordine cronologico) si inseriscono nel processo di radicale
riconsiderazione del trattamento di anzianità, finalizzato ad una complessa
opera di riforma, attraverso la quale il legislatore é passato da un iniziale e
contingente intervento di ripristino degli equilibri finanziari delle diverse
gestioni ad una soluzione di natura strutturale, raggiunta con la legge 8
agosto 1995, n. 335, diretta ad incidere sui requisiti stessi del pensionamento
(v. sentenze n.
245 del 1997, n.
417 del 1996, n.
439 del 1994 ed ordinanze n. 318 e 92 del 1997);
che la Corte ha
rilevato come tale articolato processo muova (e tragga giustificazione) dalla
necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale
mediante la stabilizzazione entro determinati livelli del rapporto tra la spesa
medesima ed il prodotto interno lordo (sentenza n. 417 del 1996, cit.);
che rispetto
all'obbiettivo perseguito - atteso che le limitazioni della (originariamente
generale) operatività della temporanea sospensione della possibilità di accesso
ai trattamenti pensionistici di anzianità di cui al comma 2 dell'art. 1
(introdotte con emendamento presentato dal Governo davanti alla V Commissione
della Camera, il 14 ottobre 1992, in sede di conversione del citato
decreto-legge n. 384 del 1992) assumono, come tali, natura di deroghe
eccezionali, non suscettibili di interpretazione analogica, alla regola sancita
dal precedente comma 1 - la scelta di escludere determinate categorie di
lavoratori dalle misure di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di
discrezionalità politica riservata al legislatore;
che tale scelta
neppure appare di per sè irrazionale, essendo dettata dalla ritenuta necessità
di porre rimedio a particolari situazioni occupazionali e di evitare il
possibile "ingorgo previdenziale", mediante uno scaglionamento dei
pensionamenti (v. lavori preparatori sopra citati);
che, d'altronde,
mentre l’intervento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 3
della legge 23 luglio 1991, n. 223, é di automatica applicazione ed é diretto a
sostenere il reddito del lavoratore, l’intervento di cui all’art. 1 della
stessa legge, previsto per il caso di approvazione ministeriale del piano per
le imprese in crisi indicato nel comma 2, é invece predisposto soprattutto
(anche se non esclusivamente) a favore dell’impresa ed é discrezionalmente
concedibile a sèguito d’un esame, da parte del deputato organo amministrativo,
del relativo piano aziendale;
che la diversità
di presupposti, struttura, procedura e finalità dei due istituti, benchè entrambi
diretti ad assolvere la funzione di ammortizzatori sociali, rende palese la
disomogeneità delle normative poste a raffronto, e dunque l’inidoneità della
disciplina evocata a fungere da tertium comparationis onde configurare
l’asserito vulnus al principio di uguaglianza da parte della norma
denunciata;
che, pertanto, la
sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, in legge
14 novembre 1992, n. 438, sollevata - in riferimento all'art. 3 della
Costituzione - dal Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Cesare RUPERTO,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.