Ordinanza n.13

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ORDINANZA N.13

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 2000 dal Tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria locale (ASL) n. 4 della Regione Campania e il Centro Fisiovesuviano s.a.s., iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il Giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 31 gennaio 2000, pervenuta alla Corte il 22 maggio 2000, il Tribunale di Nola, nel corso di un giudizio di opposizione proposto dall’Azienda sanitaria locale (ASL) n. 4 della Regione Campania, avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dal Centro Fisiovesuviano s.a.s. per il corrispettivo di non meglio specificate prestazioni, ha sollevato in primo luogo questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e, in via subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 11, comma 4, lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);

che, secondo il rimettente, l'art. 33, comma 2, lettera f) é in contrasto con l’articolo 76 e con l’art. 77, primo comma, della Costituzione, laddove ha sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione delle controversie concernenti i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, di quelle meramente risarcitorie del danno alla persona e di quelle in materia di invalidità;

che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega, in quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di delegazione n. 59 del 1997;

che la questione proposta in via subordinata é stata prospettata con riferimento alla stessa norma di delegazione, che violerebbe gli articoli 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, che ha prima sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza della questione e, quindi, con successiva memoria ha rilevato che la questione sarebbe stata già decisa nelle more dalla Corte con la sentenza n. 292 del 2000.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di legittimità costituzionale, é prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000 - con cui questa Corte ha, fra l’altro, dichiarato l’incostituzionalità del secondo comma dell’art. 33, cioé della norma di cui faceva parte la lettera f) (censurata in via principale dal rimettente) e la non fondatezza della questione di costituzionalità della norma dell’art. 11, comma 4, lett. g) (sia pure con riferimento ad altro profilo dell’oggetto della delega da esso previsto) - e, quindi, la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal 10 agosto 2000), la quale con l'art. 7 ha formalmente sostituito il testo dell’art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto della norma, quale risultante dagli effetti della citata sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli l’efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell’incidenza della successione degli effetti della citata sentenza e dell’indicata sopravvenienza normativa in ordine al persistere della rilevanza delle sollevate questioni compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perchè compia la suddetta valutazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.