ORDINANZA N.13
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 33, lettera f) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59)
e dell'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio
2000 dal Tribunale di Nola nel procedimento civile vertente tra l'Azienda
sanitaria locale (ASL) n. 4 della Regione Campania e il Centro Fisiovesuviano
s.a.s., iscritta al n. 342 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 ottobre
2000 il Giudice relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 31 gennaio 2000,
pervenuta alla Corte il 22 maggio 2000, il Tribunale di Nola, nel corso di un
giudizio di opposizione proposto dall’Azienda sanitaria locale (ASL) n. 4 della
Regione Campania, avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto dal
Centro Fisiovesuviano s.a.s. per il corrispettivo di non meglio specificate
prestazioni, ha sollevato in primo luogo questione di legittimità
costituzionale dell’art. 33, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59)
e, in via subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 11, comma 4,
lett. g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa);
che, secondo il
rimettente, l'art. 33, comma 2, lettera f) é in contrasto con l’articolo
76 e con l’art. 77, primo comma, della Costituzione, laddove ha sottratto alla
giurisdizione del giudice ordinario ed ha devoluto alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese
nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del
servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione delle controversie
concernenti i rapporti individuali di utenza con soggetti privati, di quelle
meramente risarcitorie del danno alla persona e di quelle in materia di
invalidità;
che la norma
denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega, in quanto avrebbe violato i
criteri direttivi dell’art. 11, comma 4, lettera g) della legge di
delegazione n. 59 del 1997;
che la questione
proposta in via subordinata é stata prospettata con riferimento alla stessa
norma di delegazione, che violerebbe gli articoli 3, primo comma, 24, primo e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;
che é intervenuto
nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura
generale dello Stato, che ha prima sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza
della questione e, quindi, con successiva memoria ha rilevato che la questione
sarebbe stata già decisa nelle more dalla Corte con la sentenza n. 292 del 2000.
Considerato che, dopo la proposizione della
questione di legittimità costituzionale, é prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000
- con cui questa Corte ha, fra l’altro, dichiarato l’incostituzionalità del
secondo comma dell’art. 33, cioé della norma di cui faceva parte la lettera f)
(censurata in via principale dal rimettente) e la non fondatezza della
questione di costituzionalità della norma dell’art. 11, comma 4, lett. g)
(sia pure con riferimento ad altro profilo dell’oggetto della delega da esso
previsto) - e, quindi, la legge n. 205 del 2000 (in vigore dal 10 agosto 2000),
la quale con l'art. 7 ha formalmente sostituito il testo dell’art. 33 del
d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto della norma, quale risultante
dagli effetti della citata sentenza, ma - naturalmente - attribuendogli
l’efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;
che la
valutazione dell’incidenza della successione degli effetti della citata
sentenza e dell’indicata sopravvenienza normativa in ordine al persistere della
rilevanza delle sollevate questioni compete al rimettente;
che, in
conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perchè compia
la suddetta valutazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale
di Nola.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5
gennaio 2001.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Franco BILE,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 23 gennaio 2001.