ORDINANZA N. 11
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli articoli 10 e 147 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal Tribunale di Catanzaro nel
procedimento civile vertente tra la Banca Popolare di Crotone e Varano Giuseppe
& C. s.n.c., iscritta al numero 650 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Udito nella
camera di consiglio del 14 dicembre 2000 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che il
Tribunale di Catanzaro, nel corso di un giudizio per la dichiarazione di
fallimento di una società in nome collettivo e dei suoi soci illimitatamente
responsabili, con ordinanza emessa il 28 giugno 2000, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
che il giudice
rimettente evidenzia che la società resistente nel giudizio a quo, pur essendo
stata posta in liquidazione e cancellata da oltre un anno dal registro delle
imprese, dovrebbe considerarsi,secondo una consolidata giurisprudenza di
legittimità, ancora in vita a causa della mancata estinzione di tutti i debiti
precedenti l’apertura della liquidazione;
che,
conseguentemente, mentre resterebbe precluso il decorso del termine annuale
previsto dall’art. 10 della legge fallimentare, dovrebbe essere dichiarato,
ricorrendone nella specie tutti i presupposti, il fallimento sia della società
che del socio unico non receduto;
che, oltre alla
menomazione del diritto di difesa, si verificherebbe, in tal modo, una palese
disparità di trattamento tra l’imprenditore individuale, assoggettato al
fallimento solamente entro il termine di un anno dalla cessazione dell’attività,
e l’impresa sociale, sostanzialmente esposta al fallimento senza alcun termine,
nonchè tra il socio illimitatamente responsabile receduto, cui il predetto
termine si applicherebbe in virtù della pronuncia interpretativa di questa
Corte n. 66 del
1999, ed il socio di società cancellata da oltre un anno dal registro delle
imprese, a sua volta esposto al fallimento senza limiti temporali.
Considerato che
l’art. 10 della legge fallimentare é già stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con sentenza n. 319 del 2000,
"nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione
dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della
società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle
imprese";
che la questione
va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e
della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 15
dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Annibale MARINI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.