SENTENZA N. 319
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell’articolo 147, primo e secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione all’articolo 10 dello stesso regio
decreto; dell’articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; degli
articoli 10 e 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa),
promossi con ordinanze emesse il 16 luglio 1999 dal Tribunale di Palermo, il 13
maggio 1999 dal Tribunale di Milano e il 5 ottobre 1999 dal Tribunale di
Bologna rispettivamente iscritte al n. 724 del registro ordinanze 1999 ed ai
nn. 87 e 25 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 2, 6 e 11, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visti gli
atti di costituzione di Dalle Carbonare Sante ed altri e del Fallimento
TREVITEX s.p.a. ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 20 giugno 2000 e nella camera di consiglio del 21
giugno 2000 il Giudice relatore Annibale Marini;
uditi gli
avvocati Francesco Barilà per Dalle Carbonare Sante ed altri, Gian Pietro
Rausse e Pietro Guerra per il fallimento TREVITEX s.p.a. ed altri e l’avvocato
dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.- Il
Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa il 16 luglio 1999, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 147, primo e secondo comma, del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta
amministrativa), in relazione all’art. 10 dello stesso regio decreto, nella
parte in cui prevedono che la sentenza che dichiara il fallimento della società
con soci a responsabilità illimitata produce anche il fallimento dei soci
illimitatamente responsabili che abbiano perduto tale qualità per effetto della
trasformazione della società, pur dopo che sia trascorso un anno dalla
iscrizione della modifica nel registro delle imprese.
Premessa
la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo ad oggetto l’opposizione ad una sentenza dichiarativa di
fallimento in estensione pronunciata dal Tribunale di Palermo nei confronti di
un socio che, a seguito della trasformazione del tipo sociale, non era più da
oltre un anno illimitatamente responsabile - il rimettente rileva che il
fallimento è stato pronunciato in conformità al principio, costantemente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la trasformazione di
una società non comporta l’estinzione di un soggetto e la creazione di un
altro, bensì la semplice modifica della struttura e dell’organizzazione
societaria che lascia immutata l’identità soggettiva dell’ente ed i rapporti
giuridici ad esso facenti capo e che mantiene inalterata, ad ogni effetto, per
le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione, la responsabilità
illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico.
Ed il
permanere di siffatta responsabilità comporterebbe, di conseguenza, secondo la
giurisprudenza prevalente, nel caso di fallimento della società trasformata, il
fallimento dei soci già illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147
della legge fallimentare.
Osserva
tuttavia il giudice a quo che con
sentenza n. 66 del 1999 questa Corte ha affermato - in contrasto con
l’orientamento fino ad allora consolidato della giurisprudenza di legittimità -
che gli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, secondo i quali il fallimento
dell’imprenditore individuale può essere dichiarato solamente entro l’anno dal
decesso e dalla cessazione dell’attività di impresa, esprimono un principio di
carattere generale e vanno perciò interpretati nel senso che anche il
fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o cessati può essere
dichiarato, in conseguenza del fallimento della società, solamente entro il
termine di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale.
Il
principio affermato nella sentenza non potrebbe tuttavia - ad avviso del rimettente
- essere direttamente applicato in via interpretativa a fattispecie diverse da
quelle specificamente prese in esame nella sentenza stessa.
Residuerebbe
pertanto una ingiustificata disparità di trattamento tra l’imprenditore individuale
o il socio illimitatamente responsabile cessato o defunto, la cui dichiarazione
di fallimento può avvenire solamente entro il termine previsto dagli artt. 10 e
11 della legge fallimentare, ed il socio di società trasformata che, pur avendo
perduto la responsabilità illimitata per effetto della trasformazione della
società, resta tuttavia soggetto al fallimento senza alcun limite di tempo.
1.1.-
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria
di inammissibilità e infondatezza della questione.
Ad
avviso dell’Avvocatura la questione sollevata dal Tribunale di Palermo sarebbe
infatti identica a quelle già dichiarate manifestamente infondate da questa
Corte con l’ordinanza n. 919 del 1988 e con la sentenza n. 66 del 1999.
2.- Il
Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13 maggio 1999, ha sollevato,
senza esplicito riferimento ad alcun parametro, questione di legittimità
costituzionale della stessa norma «nella
parte in cui non contiene la precisazione di un termine ragionevole entro il
quale può essere dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente responsabili
dopo che essi hanno perso tale qualità a seguito della trasformazione del tipo
sociale».
Illustrata
la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo ad oggetto, anche in tal caso, l’opposizione al fallimento
pronunciato nei confronti di soci già illimitatamente responsabili dopo il
decorso dell’anno dalla iscrizione della trasformazione del tipo sociale nel
registro delle imprese e dalla dichiarazione di fallimento della società - il
rimettente muove a sua volta dalla sentenza n. 66 del 1999 ed osserva che le
indubbie differenze esistenti tra l’ipotesi del recesso del socio e quella
della trasformazione della società non sembrano tali da giustificare una
disparità di trattamento nei due casi quanto alla soggezione al fallimento dei
soci.
Rileva,
tuttavia, che il diritto vivente esclude che l’art. 10 della legge fallimentare
possa essere applicato anche all’imprenditore collettivo e tale orientamento
giurisprudenziale sarebbe stato perentoriamente avallato dalla Corte
costituzionale con l’ordinanza n. 180 del 1998, escludendo profili di
incostituzionalità nella disparità di trattamento che si viene in tal modo a
creare tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo.
Se
dunque l’art. 10 della legge fallimentare non si applica alle società, dovrebbe
conseguentemente escludersi - ad avviso del rimettente - che esso possa essere
assunto a principio generale riguardo ai soci, il cui fallimento discende dal
fallimento della società. Tanto più che l’art. 147, secondo comma, della legge
fallimentare prevede espressamente l’ipotesi che la posizione di socio
illimitatamente responsabile emerga dopo la dichiarazione di fallimento della
società, senza porre alcun limite di tempo al sopravvenire della pronuncia
estensiva.
La
mancata previsione di un ragionevole limite temporale per l’estensione del
fallimento al socio, con riferimento sia al momento della perdita della
responsabilità illimitata sia al momento della dichiarazione di fallimento
della società, suscita tuttavia, secondo il rimettente, dubbi di
costituzionalità, in quanto lascia indefinitamente aperta l’assoggettabilità
del socio alla procedura concorsuale, dando luogo ad una sperequazione
inaccettabile rispetto alla posizione dell’imprenditore individuale e ledendo
l’interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche.
La
soluzione interpretativa non sarebbe d’altro canto praticabile, sia per le già
evidenziate perplessità riguardo alla generalizzata applicazione dell’art. 10
al fallimento dei soci, sia e soprattutto perché il termine di un anno,
previsto dalla norma citata, risulterebbe - ad avviso dello stesso rimettente -
irragionevolmente breve se applicato al meccanismo estensivo del fallimento ai
soci che hanno perso la responsabilità illimitata in epoca anteriore alla
dichiarazione del fallimento sociale e determinerebbe, nel sistema, disarmonie
non tollerabili alla luce degli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
2.1.-
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto di contenuto
analogo al precedente.
2.2.-
Si sono costituiti in giudizio Sante, Sebastiano e Pietro Dalle Carbonare,
attori nel giudizio a quo,
concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione, in quanto - ad
avviso delle predette parti private - dovrebbe nella specie farsi diretta
applicazione dei principi enunciati nella sentenza n. 66 del 1999.
2.3.-
Si sono costituiti altresì in giudizio i fallimenti Trevitex S.p.A. in
liquidazione, Dalle Carbonare Sante, Dalle Carbonare Pietro Aldo e Dalle
Carbonare Sebastiano, convenuti nel giudizio di opposizione al fallimento.
Ad
avviso delle predette parti private tra le vicende della morte o della perdita
della qualità di socio, da un lato, e quella della trasformazione della
società, dall’altro, sussistono, diversamente da quanto il Tribunale rimettente
assume, differenze tali da giustificare la diversità di disciplina quanto
all’assoggettabilità al fallimento. Nel primo caso, infatti, si tratta di
eventi che attengono alla sfera personale del socio e determinano il venir meno
della stessa appartenenza alla compagine sociale; nel secondo caso l’evento incide
sulla vita della società e produce, quale conseguenza, la mera modifica dello
statuto del partecipante, il quale mantiene, comunque, la qualità di socio.
Le
esigenze di equità che sembrano essere, tra le altre, alla base della sentenza
n. 66 del 1999 non ricorrerebbero, poi, nella fattispecie della trasformazione
sociale, in quanto la permanenza dei soci, già illimitatamente responsabili,
nella compagine sociale pur diversamente strutturata varrebbe ad escludere il
rischio che l’assoggettamento alla procedura colpisca, come avviene nel caso di
fallimento dell’ex socio, un soggetto
ormai estraneo da anni alla vita della società.
Nemmeno
ricorrerebbero, nella ipotesi di trasformazione, le esigenze di certezza dei
rapporti giuridici alle quali pure fa riferimento la sentenza in questione,
proprio in quanto farebbe difetto, in questo caso, un evento che tronchi la
relazione tra il socio e la società, rendendo opportuna la fissazione di un
termine oltre il quale non sia più possibile provocare il fallimento dell’ex socio illimitatamente responsabile.
Ulteriore
significativa diversità tra le due ipotesi sarebbe poi rappresentata dal fatto
che, nel caso di trasformazione della società, il persistere della
responsabilità illimitata dei soci non è automatico - come nel caso di
cessazione del rapporto sociale - ma subordinato, ai sensi dell’art. 2499 cod.
civ., alla mancata liberazione da parte dei creditori, alla quale dovrebbe
dunque attribuirsi il valore di una manifestazione di volontà diretta a tener
ferma la fallibilità dei soci senza limiti temporali.
Le
parti private osservano quindi che la giurisprudenza di legittimità è
consolidata nel senso di ritenere l’art. 10 della legge fallimentare
inapplicabile all’ipotesi di fallimento dei soci già illimitatamente
responsabili di una società di persone trasformata in società di capitali e che
la tesi favorevole all’estensione è assai contrastata in dottrina.
Rilevano
inoltre che con l’ordinanza n. 180 del 1998 la stessa Corte costituzionale ha
escluso l’illegittimità dell’art. 10 della legge fallimentare nella parte in
cui, secondo l’interpretazione prevalente, esige la liquidazione di ogni
rapporto passivo per affermare la cessazione dell’impresa collettiva ed
esentarla dal fallimento. Tale pronuncia, ad avviso delle medesime parti
private, non si pone in contrasto con la successiva sentenza n. 66 del 1999
proprio per la netta distinzione che deve operarsi tra l’ipotesi di cessazione
del rapporto sociale relativamente al socio illimitatamente responsabile di
società di persone, avente in quanto tale la veste di coimprenditore, e
l’ipotesi di cessazione dell’imprenditore collettivo.
Concludono
quindi le parti private, in via principale, per una declaratoria di
infondatezza della questione che escluda altresì l’applicabilità al caso di
specie del principio affermato nella sentenza n. 66 del 1999; in via
subordinata, chiedono che la Corte, con sentenza interpretativa, accerti che il
termine di assoggettamento a fallimento per ripercussione non possa
incominciare a decorrere prima della dichiarazione di fallimento principale e
comunque venga interrotto dal deposito della domanda di estensione del
fallimento al socio già illimitatamente responsabile.
3.- Il
Tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999, ha sollevato, in
riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 147, primo e secondo comma, della legge fallimentare, «in
quanto tali norme impongono il fallimento delle società di persone e dei loro
soci illimitatamente responsabili senza limiti di tempo, anche dopo la
cancellazione dal registro delle imprese - a fronte del termine di preclusione
annuale viceversa previsto per l’imprenditore individuale che abbia cessato la
propria attività d’impresa».
Premessa
la rilevanza della questione - avendo il giudizio a quo ad oggetto l’opposizione al fallimento dichiarato, nei
confronti di soci illimitatamente responsabili di società di persone, oltre un anno
dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese - il giudice
rimettente osserva che, secondo la giurisprudenza ormai unanime, né la
cessazione dell’esercizio dell’impresa da parte della società né la
cancellazione della società stessa dal registro delle imprese assumono
rilevanza al fine della decorrenza del termine di cui all’art. 10 della legge
fallimentare, essendo a tal fine necessaria la conclusione effettiva della fase
liquidatoria, ravvisabile soltanto nell’esaurimento di tutti i rapporti
pendenti.
Nella
recente sentenza n. 66 del 1999 la Corte costituzionale ha peraltro affermato,
con riguardo ai soci cessati o defunti, che l’ammissibilità del loro fallimento
«dev’essere
tuttavia circoscritta entro un rigoroso limite temporale, proprio al fine di
non pregiudicare ... l’interesse generale alla certezza delle situazioni
giuridiche»
e che tale limite, non risultando fissato dall’art. 147, «va
rinvenuto all’interno del sistema della stessa legge fallimentare e
precisamente nella norma dettata dagli artt. 10 e 11, che in considerazione
della sua ratio assume una portata
generale».
Siffatta
portata generale dell’art. 10 della legge fallimentare sarebbe tuttavia
vanificata - secondo il Tribunale rimettente - dalla già ricordata interpretazione
giurisprudenziale della norma, secondo la quale l’imprenditore collettivo si
estinguerebbe soltanto con il pagamento dell’ultimo debito sociale, allorché
ovviamente non può esservi più alcuna insolvenza. Con la conseguenza di
determinare una illegittima disparità di trattamento tra due categorie di
soggetti, i soci di società di persone già cancellate e gli imprenditori
individuali non più operanti, che viceversa l’ordinamento mostra di considerare
in modo unitario.
L’assoluta
prevalenza dell’orientamento giurisprudenziale sottoposto a critica non
consentirebbe tuttavia - ad avviso ancora del rimettente - una mera
interpretazione adeguatrice della norma da parte dello stesso giudicante ed
imporrebbe quindi l’intervento del giudice delle leggi.
3.1.-
E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, mediante atto di contenuto
analogo ai precedenti.
Considerato in diritto
1.- Il Tribunale di Palermo solleva, in
riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 147, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in
relazione all’art. 10 dello stesso regio decreto, nella parte in cui detta
norma - per diritto vivente - prevede, in caso di fallimento di società, anche
il fallimento dei soci illimitatamente responsabili pure se abbiano perso tale
qualità, per trasformazione del tipo sociale, da oltre un anno.
Il Tribunale di Milano solleva invece
questione di legittimità costituzionale della stessa norma, sempre con
riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., non esplicitamente evocato ma
desumibile chiaramente dalla motivazione dell’ordinanza, nella parte in cui non
contiene la fissazione di un termine ragionevole - che si assume comunque dover
essere diverso dal termine annuale previsto dall’art. 10 dello stesso regio
decreto - entro il quale possa essere dichiarato il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, dopo che essi abbiano perso tale qualità a seguito di
trasformazione societaria.
Il Tribunale di Bologna, infine,
solleva, in riferimento ancora all’art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 147, primo e secondo
comma, della legge fallimentare in quanto tali norme impongono - sempre secondo
il diritto vivente - la declaratoria di fallimento delle società e dei loro
soci illimitatamente responsabili senza limiti di tempo, anche dopo la
cancellazione della società dal registro delle imprese, a fronte del termine di
preclusione annuale fissato dall’art. 10 per l’imprenditore individuale che
abbia cessato l’attività di impresa.
I tre giudizi, comportando la
risoluzione di questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza.
2.- Le ordinanze di rimessione muovono
tutte dalla pronuncia con cui questa Corte, nel dichiarare non fondata una
analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 147 della legge
fallimentare, ha affermato che «la
disposizione denunciata va interpretata nel senso che, a seguito del fallimento
della società commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l’appartenenza
alla compagine sociale può essere dichiarato solo entro il termine, fissato
dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, di un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale»
(sentenza n. 66 del 1999).
I rimettenti escludono, per motivi
diversi, che l’interpretazione adeguatrice sopra riferita sia direttamente
applicabile alle diverse fattispecie sottoposte al loro giudizio. Rilevano
peraltro - sotto profili non del tutto coincidenti - come la previsione di un
termine per la declaratoria di fallimento dell’imprenditore individuale e
dell’ex socio (secondo
l’interpretazione contenuta nella sentenza n. 66 del 1999) e la mancanza invece
di qualsiasi termine per la declaratoria di fallimento delle società
commerciali e dei soci illimitatamente responsabili, pur dopo la perdita della
responsabilità illimitata di questi ultimi a seguito della trasformazione del
tipo sociale, comporti una irragionevole disparità di trattamento fra
situazioni omogenee, così risultando lesiva dell’art. 3 Cost.
3.- Nella sentenza n. 66 del 1999
questa Corte ha osservato che, così come l’assoggettabilità a fallimento
dell’imprenditore cessato o defunto postula, in applicazione del generale
principio di certezza delle situazioni giuridiche, la fissazione di un limite
temporale entro cui debba seguire la dichiarazione di fallimento - limite
fissato negli artt. 10 e 11 della legge fallimentare in un anno dalla
cessazione dell’impresa (o dalla morte dell’imprenditore)-, analogamente ed a
maggior ragione deve essere circoscritta entro un prestabilito limite temporale
l’ammissibilità del fallimento dell’ex socio,
la cui sottoposizione alla procedura fallimentare prescinde del tutto dalla
sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5 della legge fallimentare,
che vanno accertati solo nei confronti della società.
In coerenza all’affermazione, costante
nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le leggi «in linea di
principio non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile
darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma
perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (così, ex plurimis, sentenze n. 200 del 1999 e n. 65 del 1999) si è individuato, in
via interpretativa, il limite temporale all’ammissibilità del fallimento
dell’ex socio all’interno della stessa legge fallimentare, e precisamente nella
norma dettata dagli artt. 10 ed 11, attribuendo quindi ad essa, in
considerazione della sua ratio, una
portata generale e non limitata al solo imprenditore individuale.
La giurisprudenza dei giudici ordinari,
successiva alla citata sentenza di questa Corte, ha tuttavia mostrato
un’evidente contrarietà ad abbandonare l’interpretazione restrittiva da lungo
tempo consolidata in sede di legittimità. Gli stessi rimettenti - come si è
detto - muovono dal presupposto che l’art. 10 della legge fallimentare non sia
suscettibile di diretta applicazione al di fuori della fattispecie
espressamente esaminata nella sentenza n. 66, con ciò stesso implicitamente
negando il carattere generale della norma, affermato invece nella predetta
sentenza.
Da qui l’opportunità - onde evitare il
perpetuarsi di una grave incertezza interpretativa - che l’esame delle
sollevate questioni di legittimità costituzionale, per molti versi connesse a
quelle affrontate nella richiamata sentenza n. 66 del 1999, venga questa volta
condotto sulla base della diversa interpretazione della denunciata normativa,
consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità ed assunta dai rimettenti quale
diritto vivente.
4.- Alla luce di tale premessa, è da
ritenersi innanzitutto fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 10 della legge fallimentare, sollevata dal Tribunale di Bologna.
Il termine annuale, previsto da tale
norma, oltre il quale non può darsi declaratoria di fallimento, nel caso di
impresa collettiva decorre - appunto secondo il diritto vivente - non già dalla
cessazione dell’attività o dallo scioglimento della società medesima, bensì dal
compimento della fase liquidatoria, che non coincide con la chiusura formale
della liquidazione ma con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo
alla società, sicché questa si considera esistente, e dunque assoggettabile a
fallimento, finché rimangono rapporti, attivi o passivi, da definire.
E’ evidente peraltro che la norma
stessa, così interpretata, risulta sostanzialmente inapplicabile, atteso che il
termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento della
società, nonché il fallimento in estensione dei suoi soci illimitatamente responsabili,
inizia a decorrere solamente dal momento in cui, essendo stato definito ogni
rapporto passivo che fa capo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi
l’esistenza dello stato di insolvenza, costituente il presupposto della
dichiarazione di fallimento.
Va chiarito, a tale proposito, che
rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore individuare
diversamente, per l’impresa individuale e per quella collettiva, il dies a quo del termine entro il quale il
fallimento dev’essere dichiarato dopo la cessazione dell’impresa, così come
prevedere, eventualmente, in riferimento alle due fattispecie, termini diversi.
La discrezionalità del legislatore incontra peraltro un limite nel principio di
ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., il quale postula che la norma con la
quale viene fissato un termine non sia congegnata in modo tale da vanificare
completamente la ratio che presiede
alla fissazione di quel termine, rendendolo così del tutto inutile.
Va perciò dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 10 della legge fallimentare - risultando assorbita in
tale pronuncia la censura relativa all’art. 147 - nella parte in cui prevede
che il termine di un anno dalla cessazione dell’impresa, entro il quale può
intervenire la dichiarazione di fallimento, decorra, per l’impresa collettiva,
dalla liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, invece che
dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
5.- Parimenti fondate, nei limiti di
seguito precisati, sono le questioni sollevate dai Tribunali di Palermo e
Milano.
Questa Corte, come si è detto, ha
affermato nella sentenza n. 66 del 1999 che il generale principio di certezza
delle situazioni giuridiche - in considerazione delle conseguenze che dalla
declaratoria di fallimento discendono, non solo per chi ne è colpito ma anche
per i terzi che con lui siano entrati in rapporto - impone che l’ammissibilità
del fallimento dell’ex socio sia ristretta entro un congruo limite temporale,
così come previsto, in ragione di una identica esigenza, dagli artt. 10 e 11
della legge fallimentare per il fallimento dell’imprenditore deceduto o che
abbia cessato l’attività di impresa.
Tale affermazione va ora ulteriormente
precisata - con riguardo all’ipotesi, cui le questioni si riferiscono, di
fallimento del socio che abbia perso la responsabilità illimitata a séguito di
trasformazione del tipo sociale - nel senso che deve ritenersi la necessità di
un limite temporale alla assoggettabilità al fallimento del socio di società
commerciale, allo stesso modo e per le medesime ragioni già illustrate nella
sentenza n. 66 del 1999, in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della
responsabilità illimitata.
Poiché, secondo l’interpretazione
prospettata dai rimettenti, la norma di cui agli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare non può intendersi riferita - come si è visto - anche al
fallimento in estensione del socio, ne consegue l’illegittimità costituzionale
dell’art. 147, primo comma, della legge fallimentare, nella parte in cui prevede
che il fallimento della società produce il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, pur dopo che sia decorso un anno dal momento in cui costoro
abbiano perso per qualsiasi causa la responsabilità illimitata.
Va precisato, ancora una volta, che ben
potrebbe il legislatore - nel bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela
dei creditori e di certezza delle situazioni giuridiche - fissare, per la
assoggettabilità al fallimento dei soci illimitatamente responsabili, un
termine diverso da quello annuale previsto dagli artt. 10 e 11 della legge
fallimentare. Laddove evidente appare che, da parte di questa Corte, il
rilevato vizio di illegittimità costituzionale non possa essere sanato in altro
modo che uniformando, sul punto, la disciplina del fallimento del socio
illimitatamente responsabile a quella dettata per l’imprenditore individuale o
collettivo dai menzionati artt. 10 e 11 della legge fallimentare.
6.- Restano assorbite, in quanto prive
di autonoma rilevanza nei giudizi a
quibus, le censure relative all’art. 147, secondo comma, della legge
fallimentare.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della
amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella
parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione
dell’esercizio dell’impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della
società decorra dalla cancellazione della società stessa dal registro delle
imprese;
dichiara
l’illegittimità
costituzionale dell’art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui
prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società
fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui
essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11
luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 21 luglio 2000.