ORDINANZA N. 3
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2
(recte: 2-bis) del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni
fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438,
promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dalla Commissione tributaria
regionale di Bari sul ricorso proposto da Rea Rocco contro la Direzione
regionale per le entrate per la Puglia, sezione di Foggia, iscritta al n. 596
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 30 novembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di
Bari, con ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 53, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438;
che, come si
evince dalla stessa ordinanza, il caso all’esame del rimettente concerne la
richiesta, avanzata da un contribuente, del rimborso delle somme versate per
effetto degli artt. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del menzionato
decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n.
438 del 1992, disposizioni le quali prevedono, per l’anno 1992, un’imposizione
straordinaria a carico delle persone fisiche che possiedono motocicli di
potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura di un quintuplo delle tasse
automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale;
che, ad avviso
del giudice a quo, le denunciate disposizioni determinerebbero, anzitutto,
"una manifesta disparità di trattamento" in danno dei possessori di
motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli rispetto ai possessori di
altre categorie di beni, "sicuramente qualificabili
"elitari"" (e cioé, le autovetture di potenza fiscale inferiore
a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di lunghezza superiore a 10
metri: escluse totalmente dall’imposizione; nonchè, le autovetture di potenza
fiscale superiore a 20 cavalli e le imbarcazioni da diporto a motore di
lunghezza compresa tra i 12 ed i 15 metri: "gravate dall’imposta straordinaria
solo in misura pari a tre volte l’importo ¾ rispettivamente ¾ della tassa
automobilistica e della tassa di stazionamento");
che, per le
medesime ragioni appena evidenziate, l’ordinanza assume esservi, altresì, un
vulnus dell’art. 53, primo comma, della Costituzione, giacchè la censurata
normativa risulta "affetta da evidente arbitrarietà e ingiustificata
sperequazione";
che é intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che "la questione sia
dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza".
Considerato, in via preliminare, che l’erronea
indicazione nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione del comma 2 dell’art.
8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali),
convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, può essere
corretta in quella del comma 2-bis del medesimo art. 8, atteso che, come emerge
dalla motivazione dello stesso atto di promovimento del giudizio di
costituzionalità, la censura del rimettente investe chiaramente tale ultima
disposizione;
che la questione
é stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la
determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità
dell’onere tributario é riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo
il controllo sotto il profilo della palese arbitrarietà ed irrazionalità che,
nel caso di specie, non possono ravvisarsi, attesa la eterogeneità delle
situazioni poste a raffronto (vedi ordinanze n. 475 del 1994,
n. 355 del 1995
e n. 471 del 1997);
che il giudice a
quo non adduce profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati in
precedenza o, comunque, tali da indurre a diverso avviso, sicchè la questione
va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico
impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella
legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53,
primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di
Bari, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
dicembre 2000.
Fernando
SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo VARI,
Redattore
Depositata in
cancelleria il 4 gennaio 2001.