Ordinanza n. 471/97

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ORDINANZA N.471

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì sul ricorso proposto da Marino Amedeo contro la Direzione regionale entrate per l'Emilia-Romagna di Forlì, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 ottobre 1996 (r.o. n. 197 del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Forlì - nel corso di un giudizio promosso da Marino Amedeo avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria in merito ad una istanza di rimborso del tributo straordinario versato per l'anno 1992, quale possessore di un motociclo di cavalli fiscali 9 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, le suddette disposizioni, nel prevedere una imposizione straordinaria nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e della relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992, si porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per irragionevolezza e disparità di trattamento, rispetto sia ai proprietari di autovetture di potenza fiscale pari a 20 cavalli vapore, del tutto escluse dalla imposizione, sia ai proprietari di autovetture di potenza fiscale superiore a 20 cavalli vapore, gravate da imposta straordinaria solo nella misura di tre volte le tasse predette.

Considerato che la questione è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in quanto la determinazione degli indici di capacità contributiva e della conseguente entità dell'onere tributario è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo il controllo sotto il profilo della palese arbitrarietà ed irrazionalità, che, nella specie, non possono ritenersi sussistenti, attesa la eterogeneità delle situazioni poste a raffronto (v. ordinanza n. 475 del 1994 ed altresì ordinanza n. 355 del 1995);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a-bis), e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Presidente: Renato GRANATA

Relatore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.