ORDINANZA N. 1
ANNO 2001
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Fernando SANTOSUOSSO Presidente
- Massimo VARI Giudice
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19,
promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai
nn. 409, 410 e 592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella
camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore,
tutte in data 16 marzo 2000, emesse nel corso di giudizi pensionistici, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre
1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19,
nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica "possano
essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in
cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale
solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o
prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della
controversia";
che, ad avviso
del rimettente, vi sarebbe una irragionevole divaricazione fra la disciplina
dell’assistenza tecnica nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti
e quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro, anche
relativamente alle cause di natura previdenziale, e per il processo tributario,
giudizi tutti per i quali é prevista, come principio generale, la necessità
dell’assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi previste
dalla legge;
che, in
particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni della scelta operata dal
legislatore ove si consideri che il giudizio pensionistico si configura ormai
come un processo di parti, modellato sul giudizio civile ordinario, nel quale
si trattano, oltretutto, questioni di elevatissima complessità tecnica, come
risulterebbe confermato dalla circostanza che per l’appello é prevista la
necessaria assistenza di un avvocato cassazionista;
che, quale
ulteriore elemento di irragionevolezza della denunciata disposizione, il
rimettente, nel ricordare la diversa disciplina dettata per l'assistenza
tecnica nella fase di appello, ancorchè il merito del giudizio sia lo stesso,
osserva, in particolare, che la predetta disposizione "non solo potrebbe
ledere sostanzialmente il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma
anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello", nel
tentativo di recuperare quanto incautamente compromesso nella prima fase del
giudizio;
che é intervenuto
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per
l'inammissibilità ovvero, nel merito, per l'infondatezza della sollevata
questione.
Considerato
che, secondo quanto
questa Corte ha già avuto occasione di affermare, non può ritenersi imposto al
legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire
come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo, rientrando,
invece, nella sua discrezionalità anche il potere di non introdurre l'onere del
patrocinio legale, in considerazione della tenuità del valore della lite e
della natura della controversia, o, ancora, in ragione delle caratteristiche
del singolo atto da compiersi in giudizio, potendo essere sufficiente che, in
procedimenti più snelli, venga assicurata alla parte la possibilità di
interloquire personalmente oppure di farsi assistere da un difensore, senza
rendere obbligatoria tale assistenza (vedi, ex plurimis, sentenze n. 189 del 2000,
n. 160 del 1995
e n. 351 del 1989);
che, con
specifico riferimento al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti,
il fatto che l’assistenza tecnica sia prevista come obbligatoria solo per lo
svolgimento della difesa orale in udienza si giustifica con la semplificazione
procedimentale che caratterizza tale processo, in considerazione della
particolarità delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996);
che, comunque, il
diritto costituzionale di difesa é assicurato, in tale giudizio, anche dal
fatto che la disposizione denunciata non interdice all'interessato di avvalersi
della difesa tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995);
che, al tempo
stesso, l’obbligo dell’assistenza tecnica nel giudizio di appello, da parte di
un avvocato cassazionista, trova giustificazione nella natura del gravame nel
processo pensionistico, che può essere proposto solo per motivi di diritto;
che, in ragione
di ciò, le censure prospettate dalle ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, devono reputarsi manifestamente infondate.
Visti gli artt.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.
6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre
2000.
Fernando SANTOSUOSSO, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 4 gennaio
2001.