Sentenza n. 1 del 2001

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ORDINANZA N. 1

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con tre ordinanze emesse il 16 marzo 2000 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 409, 410 e 592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il Giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore, tutte in data 16 marzo 2000, emesse nel corso di giudizi pensionistici, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che i ricorsi in materia pensionistica "possano essere proposti anche senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte in cui non prevede che i ricorsi possano essere proposti senza patrocinio legale solo per le cause di valore inferiore a quello predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche con riferimento alla natura della controversia";

che, ad avviso del rimettente, vi sarebbe una irragionevole divaricazione fra la disciplina dell’assistenza tecnica nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti e quella dettata per il giudizio civile, per il processo del lavoro, anche relativamente alle cause di natura previdenziale, e per il processo tributario, giudizi tutti per i quali é prevista, come principio generale, la necessità dell’assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi previste dalla legge;

che, in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni della scelta operata dal legislatore ove si consideri che il giudizio pensionistico si configura ormai come un processo di parti, modellato sul giudizio civile ordinario, nel quale si trattano, oltretutto, questioni di elevatissima complessità tecnica, come risulterebbe confermato dalla circostanza che per l’appello é prevista la necessaria assistenza di un avvocato cassazionista;

che, quale ulteriore elemento di irragionevolezza della denunciata disposizione, il rimettente, nel ricordare la diversa disciplina dettata per l'assistenza tecnica nella fase di appello, ancorchè il merito del giudizio sia lo stesso, osserva, in particolare, che la predetta disposizione "non solo potrebbe ledere sostanzialmente il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma anche stimolare un processo inflattivo del ricorso in appello", nel tentativo di recuperare quanto incautamente compromesso nella prima fase del giudizio;

che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità ovvero, nel merito, per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare, non può ritenersi imposto al legislatore, quale scelta costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come indefettibile l'assistenza tecnica del difensore nel processo, rientrando, invece, nella sua discrezionalità anche il potere di non introdurre l'onere del patrocinio legale, in considerazione della tenuità del valore della lite e della natura della controversia, o, ancora, in ragione delle caratteristiche del singolo atto da compiersi in giudizio, potendo essere sufficiente che, in procedimenti più snelli, venga assicurata alla parte la possibilità di interloquire personalmente oppure di farsi assistere da un difensore, senza rendere obbligatoria tale assistenza (vedi, ex plurimis, sentenze n. 189 del 2000, n. 160 del 1995 e n. 351 del 1989);

che, con specifico riferimento al giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il fatto che l’assistenza tecnica sia prevista come obbligatoria solo per lo svolgimento della difesa orale in udienza si giustifica con la semplificazione procedimentale che caratterizza tale processo, in considerazione della particolarità delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996);

che, comunque, il diritto costituzionale di difesa é assicurato, in tale giudizio, anche dal fatto che la disposizione denunciata non interdice all'interessato di avvalersi della difesa tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995);

che, al tempo stesso, l’obbligo dell’assistenza tecnica nel giudizio di appello, da parte di un avvocato cassazionista, trova giustificazione nella natura del gravame nel processo pensionistico, che può essere proposto solo per motivi di diritto;

che, in ragione di ciò, le censure prospettate dalle ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, devono reputarsi manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Massimo VARI, Redattore

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.