ORDINANZA N. 529
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco GUIZZI Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI “
- Cesare RUPERTO “
- Riccardo CHIEPPA “
- Gustavo ZAGREBELSKY “
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni
Maria FLICK “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 2000 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2000.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con
ordinanza in data 23 febbraio 2000, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 304,
comma 6, del codice di procedura penale, “nella parte in cui prevede che il
limite del doppio dei termini previsti dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen.
sia parimenti applicabile all’ipotesi di regresso del procedimento di cui
all’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., oltre che all’ipotesi di evasione
dell’interessato di cui all’art. 303, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente
irragionevole equiparazione di situazioni tra loro sostanzialmente eterogenee”;
che il
remittente riferisce che l’imputato nei confronti del quale si procede,
catturato dopo un periodo di latitanza e successivamente all’emissione del
decreto di citazione a giudizio, aveva subito condanna in primo grado con
sentenza poi annullata dalla Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria per
nullità del decreto che ne aveva disposto il giudizio, sicché il procedimento
era regredito alla fase delle indagini preliminari;
che
nell’ordinanza di rimessione si precisa che la difesa dell’imputato ha dedotto
il superamento del doppio del termine massimo di fase previsto per le indagini
preliminari, computando l’intero periodo di custodia cautelare dal momento
della cattura a quello della sentenza d’appello;
che il
giudice a quo assume che il limite
finale di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., pari al doppio dei
termini di custodia cautelare previsti dall’art. 303, commi 1, 2 e 3, cod.
proc. pen., debba essere calcolato tenendo conto soltanto dei segmenti di
custodia cautelare “omogenei”, relativi cioè alla medesima fase, senza
computare quelli relativi a fasi diverse e anteriori al provvedimento che ha
determinato la regressione del procedimento;
che su
queste premesse il trattamento riservato all’imputato in caso di regressione
del procedimento (art. 303, comma 2, cod. proc. pen.) appare al remittente
irragionevolmente equiparato a quello dell’evaso (art. 303, comma 3, cod. proc.
pen.), in quanto, mentre il primo soggiace sine
culpa all’evento ripristinatorio del corso dei termini, il secondo vi ha
dato illecitamente causa;
che,
in particolare, l’equiparazione delle due situazioni (regressione del
procedimento ed evasione), ai fini della operatività del limite massimo di cui
all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen., sarebbe in contrasto con l’art. 3 della
Costituzione, che impone trattamenti identici per situazioni omogenee e
discipline ragionevolmente differenziate per situazioni diverse;
che,
secondo il giudice a quo, la
disposizione censurata violerebbe l’art. 3 della Costituzione anche per
“l’incongruenza sistematica” e “l’irrazionalità complessiva dell’istituto”,
derivanti dal fatto che “il doppio del termine massimo di una fase non può mai
verificarsi prima del compimento del termine massimo semplice”, sicché la
estensione della regola di cui all’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. ai casi di
cui all’art. 303, commi 2 e 3, dello stesso codice potrebbe operare soltanto
“nelle ipotesi in cui si siano verificate più regressioni del procedimento o
più evasioni e conseguenti catture, ovvero un regresso od una evasione, con
successiva cattura, indefettibilmente contrappuntati però da vicende di
sospensione del decorso dei termini massimi di custodia cautelare, a norma
dell’art. 304 cod. proc. pen”;
che in
giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che il
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, nel
promuovere questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’articolo
3 della Costituzione, dell’art. 304, comma 6, del codice di procedura penale,
muove dal presupposto interpretativo che questa disposizione, nella parte in
cui prevede che la custodia cautelare non possa comunque superare il doppio dei
termini di cui all’art. 303, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., si riferisca
esclusivamente ai periodi di custodia cautelare tra loro omogenei, relativi
cioè ad una stessa fase, e non debbano perciò essere calcolati, ai fini del
raggiungimento del termine massimo, periodi di custodia cautelare sofferti in
fasi diverse;
che,
posta questa interpretazione, la disposizione censurata gli appare in contrasto
con l’art. 3 della Costituzione, poiché, nel prevedere che il limite del doppio
dei termini previsti dall’art. 303, comma 1, cod. proc. pen. sia parimenti
applicabile nell’ipotesi di regresso del procedimento di cui all’art. 303,
comma 2, cod. proc. pen. e in quella di evasione di cui all’art. 303, comma 3,
cod. proc. pen., determinerebbe una irragionevole equiparazione di situazioni
tra loro sostanzialmente eterogenee, in quanto nel caso di regressione del
procedimento l’imputato soggiace sine
culpa all’evento ripristinatorio del corso dei termini di fase, mentre nel
caso di evasione vi ha dato illecitamente causa;
che
un’ulteriore censura è avanzata dal remittente sempre in riferimento all’art. 3
della Costituzione, a causa della irrazionalità e della incongruenza sul piano
sistematico che deriverebbero proprio dall’interpretazione che egli ritiene di
poter dare dell’art. 304, comma 6, riferendo il doppio dei termini ivi previsto
soltanto alle fasi omogenee: in tal modo – argomenta il giudice a quo – la disciplina dei termini
massimi di custodia cautelare, sia nel caso di regressione del procedimento ex art. 303, comma 2, sia in quello di
evasione dell’imputato ex art. 303,
comma 3, avrebbe un limitatissimo ambito di applicazione (le sole ipotesi di
più evasioni o più regressioni del procedimento), giacché ben prima dello
spirare del termine massimo verrebbe sempre raggiunto il termine di fase;
che
entrambi i profili di censura muovono dall’erroneo presupposto interpretativo
che ai fini del termine massimo di cui all’art. 304, comma 6, vadano calcolati
soltanto i periodi di custodia cautelare subiti dall’imputato in fasi omogenee;
che a
un simile errore non può certo avere indotto la sentenza n. 292 del 1998 di
questa Corte, giacché, contrariamente a quanto ha ritenuto la stessa Corte di
cassazione a sezione unite (19 gennaio 2000, n. 4), in quella sentenza, come
risultava chiaramente dalla stessa esposizione dei fatti, si trattava di
imputato che aveva visto regredire il suo procedimento e aveva subito custodia
cautelare in fasi non omogenee, e proprio in ragione di ciò la relativa
questione era stata ritenuta rilevante e decisa nel merito mediante una
soluzione interpretativa coerente con i principî di proporzionalità della pena
e di inviolabilità della libertà personale;
che va
qui ribadito quanto già affermato da questa Corte nella anzidetta sentenza e
nelle successive ordinanze nn. 429 del 1999 e 214 del 2000, e cioé che l’uso
dell’avverbio “comunque” nell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esprime in
tutta la sua pregnanza l’idea del carattere assoluto e non condizionato della
imposizione di un termine finale alla custodia cautelare, con la conseguenza
che deve essere ritenuta costituzionalmente obbligata in forza del valore
espresso dall’art. 13 della Costituzione, l’interpretazione secondo cui la
custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia superato un
periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in
considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso, prorogato o sia
cominciato nuovamente a decorrere a seguito della regressione del processo;
che la
scelta del legislatore è stata quella di introdurre uno sbarramento finale,
ragguagliato anche alla durata dei termini di fase comunque modulata (sentenza
n. 292 del 1998), e destinato ad operare oggettivamente ed in ogni caso come
limite assoluto, sicché non appare affatto irragionevole che tale sbarramento
riguardi anche l’ipotesi di evasione dell’imputato di cui all’art. 303, comma
3, cod. proc. pen.;
che,
infatti, una volta stabilito che l’art. 13 della Costituzione impone di
«individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato
coercitivo si presuppone essere “sproporzionato” in quanto eccedente gli stessi
limiti di tollerabilità del sistema» (sentenza n. 292 del 1998), non vi è luogo
ad introdurre distinzioni riferite alle ragioni che hanno determinato il nuovo
corso del termine, come del resto risulta dal testo dell’art. 304, comma 6,
cod. proc. pen., che esplicitamente richiama i primi tre commi dell’art. 303;
che i
profili di “incongruenza sistematica” e di “irrazionalità complessiva
dell’istituto”, anch’essi denunciati dal giudice a quo, derivano proprio dall’erronea interpretazione dell’art. 304,
comma 6, cod. proc. pen., dalla quale prende le mosse l’ordinanza di
rimessione;
che,
infatti, se si include nel calcolo del termine finale di cui all’art. 304,
comma 6, cod. proc. pen. anche la custodia cautelare subita dall’imputato in
fasi diverse – seguendo l’indirizzo reiteratamente espresso da questa Corte e
oggi ribadito come il solo coerente con l’art. 13 della Costituzione, che
impone di privilegiare la soluzione interpretativa che riduca al minimo il
sacrificio della libertà personale – la disposizione censurata mantiene integra
la sua naturale sfera di applicazione e non resta limitata, come ipotizza il
remittente, ai casi eccezionali di molteplici regressioni del procedimento o di
pluralità di evasioni;
che,
pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all’articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.
Francesco GUIZZI, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.