ORDINANZA N. 429
composta
dai signori:
- Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI Giudice
- Prof. Cesare MIRABELLI ”
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO ”
- Avv. Massimo VARI ”
- Dott. Cesare RUPERTO ”
- Dott. Riccardo CHIEPPA ”
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY ”
- Prof. Valerio ONIDA ”
- Prof. Carlo MEZZANOTTE ”
- Avv. Fernanda CONTRI ”
- Prof. Guido NEPPI MODONA ”
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI ”
- Prof. Annibale MARINI ”
ha pronunciato la seguente
nei
giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 4, del codice di
procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 17 dicembre, il 23 novembre
(n. 2 ordinanze), il 7 dicembre e il 23 novembre 1998 dal Tribunale di Napoli,
il 26 marzo 1999 dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, il 13
novembre (n. 2 ordinanze) e il 23 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, rispettivamente
iscritte ai nn. 194, 216, 217, 260, 293, 324, 335, 336 e 384 del registro
ordinanze 1999 e pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 14, 16, 19, 21, 23, 24 e 28, prima serie
speciale, dell’anno 1999.
Visti gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che
il Tribunale di Napoli, con otto ordinanze di contenuto pressoché identico, e
la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, hanno sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che,
oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di
scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si
verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303;
che
al riguardo i giudici rimettenti hanno evidenziato che, non condividendo le
affermazioni poste a fondamento della sentenza di questa Corte n. 292 del 1998,
con la quale venne dichiarata non fondata “nei sensi di cui in motivazione”
l’identica questione a suo tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e
tenuto conto dell’efficacia che occorre riconoscere alle decisioni
interpretative di rigetto secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite penali
della Corte di cassazione, si imponeva la riformulazione del quesito di
costituzionalità negli stessi termini e per le stesse ragioni già prospettate
nella ordinanza di rimessione allora pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria;
che
in alcuni dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che le ordinanze di rimessione
sollevano l’identica questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con un unico provvedimento;
che
le doglianze prospettate dai giudici rimettenti, anziché concentrarsi sulla
disposizione formalmente attinta dal dubbio di costituzionalità, si diffondono
nel contestare la validità degli argomenti sviluppati nella sentenza
“interpretativa” di questa Corte n. 292 del 1998;
che
a tal proposito i giudici a quibus,
nel sottolineare come ciascuno di tali argomenti possa essere ribaltato sul
piano della ricostruzione ermeneutica, ritengono insuperabile il dato offerto
dalla collocazione della specifica norma dettata dal comma 6 dell’art. 394 cod.
proc. pen., sicché la stessa troverebbe applicazione soltanto nel caso di
sospensione dei termini di custodia cautelare; conclusione, questa, che i
rimettenti ritengono essere in linea, non soltanto con la lunga e travagliata
“storia” della disciplina che viene qui in esame, ma anche con i valori di
razionalità intrinseca del sistema, che la norma, diversamente interpretata,
soddisferebbe appieno;
che
la soluzione interpretativa prospettata dai giudici rimettenti, pur se degna di
ogni attenzione, non sfugge agli stessi rilievi di cui è stata fatto oggetto la
richiamata sentenza di questa Corte, giacché ciascuno degli argomenti giuridici
addotti può essere invertito nei risultati, ove se ne contesti la premessa
fondante (affermare, ad esempio, che l’avverbio “comunque” varrebbe soltanto “a
sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie
ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono…”,
equivale null’altro che ad affermare un giudizio ipotetico sul piano
interpretativo, dotato di un tasso di persuasività astrattamente identico alla
ipotesi reciproca);
che
al contrario deve qui riaffermarsi che è proprio l’uso di quell’avverbio dal
valore assoluto e non condizionato a imporre di ritenere, come soluzione
ermeneutica costituzionalmente obbligata, “che il superamento di un periodo di
custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in
considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia, anche se quei
termini sono stati sospesi, prorogati o - per stare al caso che qui interessa -
sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo”,
che,
pertanto, non essendo stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre
questa Corte a mutare le affermazioni poste a fondamento della citata sentenza
n. 292 del 1998, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
riuniti
i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 4, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Napoli e dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente (e Redattore).
Depositata
in cancelleria il 19 novembre 1999.