Sentenza n. 527/2000

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SENTENZA N. 527

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche, riapprovata il 30 giugno 1998, recante “Disciplina dei campeggi”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 luglio 1998, depositato in cancelleria il 29 successivo e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 1998.

 Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;

 udito nell’udienza pubblica del 24 ottobre 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

 uditi l’avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Roberto Nania per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso del 17 luglio 1998, regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della delibera legislativa della Regione Marche (Disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, per contrasto con l’art. 6, sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), avente carattere, secondo il ricorrente, di principio fondamentale a norma dell’art. 117 della Costituzione.

La delibera legislativa regionale impugnata prevede che nei campeggi possano essere installate anche unità abitative fisse, bungalows e monolocali, mentre la norma statale, affermando che i campeggi sono “esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento”, impedisce la dislocazione di strutture abitative, ancorché minime, stabilmente infisse sul terreno. L’inciso “di norma” – secondo il ricorrente - non implicherebbe una possibilità di deroga alla prescrizione che debba trattarsi di strutture mobili, ma si riferirebbe a turisti muniti del solo sacco a pelo, oppure a coloro che utilizzino attrezzature mobili non di loro proprietà, ma affittate dal gestore del campeggio; mentre – si osserva nel ricorso - gli esercizi ricettivi abilitati a essere sede di strutture fisse sono qualificati dalla legge quadro, all’art. 6, settimo comma, come “villaggi turistici”.

2. – Nel giudizio così promosso si è costituita la Regione Marche, sostenendo l’infondatezza della questione.

Secondo la difesa della Regione, l’inciso “di norma” contenuto nell’art. 6, sesto comma, della legge quadro statale, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, lascerebbe aperta la possibilità di installare nei campeggi strutture fisse, sia pure in misura minima e non prevalente, per provvedere all’accoglienza di turisti privi di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento; gli esercizi abitativi destinati a essere sede di strutture fisse non sarebbero dunque necessariamente i “villaggi turistici” di cui al settimo comma del medesimo art. 6. La distinzione tra campeggi e villaggi turistici poggia, secondo la Regione, su un criterio di prevalenza: nei campeggi devono prevalere le strutture mobili, nei villaggi turistici quelle fisse. D’altra parte la disciplina preesistente in materia (legge regionale 22 ottobre 1994, n. 42) prevedeva già, all’art. 6, comma 2, che nei campeggi potessero essere installati allestimenti minimi, che avessero una capacità non superiore al 25 per cento di quella complessiva dell’esercizio. La nuova legge regionale ha solo elevato, dal 25 al 30 per cento, tale limite massimo, e ha introdotto una esemplificazione della nozione di “allestimento stabile minimo”. E norme di questo tipo, si osserva in conclusione, sono presenti nella legislazione di quasi tutte le altre regioni italiane.

3. - In prossimità dell’udienza, la Regione Marche ha depositato una memoria, rilevando che a seguito della approvazione della legge regionale 31 agosto 1999, n. 23 (Disciplina dei campeggi) deve ritenersi cessata la materia del contendere: la nuova legge, infatti, reca una organica disciplina della intera materia e non contiene la previsione impugnata, in quanto il nuovo art. 2, definendo la nozione di campeggio, non prevede la possibilità di installare unità abitative fisse. Nel merito, comunque, la Regione ha ribadito, sviluppando gli argomenti addotti nell’atto di costituzione, l’infondatezza della questione.

4. – All’udienza pubblica del 24 ottobre 2000, l’Avvocatura dello Stato e la Regione Marche hanno concluso per la cessazione della materia del contendere.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Marche recante “Disciplina dei campeggi”, approvata il 17 febbraio 1998 e riapprovata a maggioranza assoluta, dopo il rinvio governativo, in data 30 giugno 1998.

Il ricorrente si duole, in particolare, dell’art. 2, commi 2 e 3, della delibera legislativa regionale, assumendone il contrasto con la disciplina posta dall’art. 6, sesto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica): quest’ultimo, infatti, nel definire i campeggi come “esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento”, sta a significare che per definirsi tali i campeggi non possono essere utilizzati per dislocarvi unità abitative fisse e stabili, ancorché di modesta volumetria, come monolocali, bungalows e simili strutture; mentre la delibera legislativa regionale prevede che nei campeggi possano essere insediate dette unità abitative. In ciò il ricorrente ravvisa la violazione dell’art. 117 della Costituzione, per la contraddizione tra la legge regionale e il principio fondamentale posto dalla legge quadro.

2. - Dopo la proposizione del ricorso, è intervenuta la legge regionale 31 agosto 1999, n. 23, che, nel porre una nuova e organica “Disciplina dei campeggi” complessivamente ricalcante quella contenuta nella delibera legislativa del 1998, non ha tuttavia ripetuto la disposizione oggetto della presente questione: il nuovo art. 2, recante la definizione dei campeggi, stabilisce che essi sono “esercizi ricettivi ... allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento”.

Con tale formulazione, allineata nella sostanza alla definizione posta dalla legge quadro n. 217 del 1983 invocata dal ricorrente, la Regione resistente, disciplinando la materia con un nuovo e organico provvedimento, ha definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione oggetto del presente giudizio; ciò, del resto, conformemente all’obiettivo di “far cadere il giudizio innanzi alla Corte costituzionale” manifestato nella relazione della Giunta proponente sulla iniziativa di legge regionale n. 378 presentata in data 24 giugno 1999, dalla quale muove la nuova disciplina regionale.

Deve pertanto ritenersi, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (tra molte, sentenze nn. 350 e 138 del 2000), che sia venuta meno la materia del giudizio sulla disposizione legislativa regionale impugnata.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche (Disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all’art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 novembre 2000.