Sentenza n. 350/2000

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SENTENZA N. 350

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13, comma 2, della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante “Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l’anno 1997”, nonché dell’intera medesima legge, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 31 dicembre 1997, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1998 ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1998.

 Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

 udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

 uditi l’avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Torre per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 31 dicembre 1997 e depositato il 9 gennaio 1998, il Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante “Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l’anno 1997”, per violazione degli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione; dell’art. 13, comma 2, della stessa legge per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; nonché dell’intera legge predetta, per violazione dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il ricorrente, premesso che il provvedimento ha lo scopo di dare idonea copertura finanziaria ai maggiori oneri per il bilancio regionale derivanti dall’incremento della quota a carico della Regione della spesa sanitaria per l’anno 1997, osserva che esso contiene “madornali errori materiali, non formalmente rimediabili”, che nel loro complesso non consentirebbero di ritenere rispettato il principio di cui all’art. 81, quarto comma, della Costituzione in relazione alla integrale copertura dell’onere finanziario che ne deriva.

Infatti l’art. 16 della legge dispone che alla maggiore spesa di 456.604 milioni di lire, derivante dall’applicazione degli articoli 1, 3, 4, 6, 8, 13, 14 e 15, commi 1 e 2, si provvede quanto a 371.604 milioni con la riduzione delle disponibilità dei capitoli di cui all’annessa tabella B, e per la differenza di 85 miliardi con l’aumento del mutuo a pareggio del disavanzo di bilancio, autorizzato dall’art. 21 della legge regionale n. 14 del 1997. Orbene, dall’esame della tabella B emergerebbero divergenze con l’articolato, e imprecisioni circa i capitoli richiamati e la capienza degli stessi.

In particolare, un capitolo verrebbe portato in decremento per un importo inferiore a quello previsto dall’art. 5; non sarebbero riportate nella tabella le diminuzioni disposte dall’art. 5 su due capitoli di spesa; sarebbero omessi tre capitoli di spesa di cui l’art. 10, comma 2, dispone l’incremento, dando così luogo ad una alterazione dei risultati differenziali; per un capitolo si indicherebbe nella tabella un incremento inferiore a quello disposto dall’art. 10, comma 2; si riporterebbero nella tabella, in assenza di precise disposizioni normative, variazioni in diminuzione su stanziamenti il cui ammontare era predeterminato con legge; si prevederebbe per un capitolo una diminuzione superiore all’entità del relativo stanziamento.

Infine, soprattutto, si prevederebbe un incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio, senza però prevedere le spese per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento del capitale del maggiore mutuo, omettendo quindi la copertura di detti oneri a carico dei bilanci futuri.

E’ censurata poi, come manifestamente irragionevole, la disposizione dell’art. 13, comma 2, la quale prevede che le economie verificatesi nello stanziamento disposto per l’esercizio finanziario 1995 sul capitolo 15718 possano essere utilizzate nell’anno in corso: sarebbe infatti un assurdo contabile prevedere l’utilizzazione di somme non impegnate nel 1995, che hanno costituito economie di spesa e contribuito, nel loro complesso, a ridurre il disavanzo di amministrazione del medesimo esercizio, già oggetto di rendicontazione.

In terzo luogo è censurato l’art. 12, che autorizza il rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, con esclusione di oneri e spese aggiuntive.

Secondo il ricorrente la disposizione, che autorizza il rimborso di spese sostenute per manifestazioni legittimate solo ex post dall’approvazione tardiva del relativo calendario, travalicherebbe la ratio della legge che prevede i contributi, consentendo l’integrale rimborso delle spese sostenute anziché contributi ad esse parametrati; e si configurerebbe come indebita sanatoria di provvedimenti illegittimamente adottati, intervenendo dopo che l’assessore regionale al turismo è stato condannato in un giudizio di responsabilità contabile per aver disposto pagamenti senza che il calendario delle manifestazioni fosse stato approvato entro l’anno, e ciò in assenza dei requisiti di presenza di interessi pubblici legislativamente rilevanti, di preminente importanza generale e strettamente collegati con la specifica peculiarità del caso, nonché di rispetto dell’art. 3 della Costituzione e di salvaguardia dell’esercizio della funzione giurisdizionale di cui all’art. 103 della Costituzione.

2. – Si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo il rigetto del ricorso.

Secondo la Regione, la censura relativa alle discrepanze fra il testo normativo e la tabella B, che sarebbero ascrivibili ad errori materiali, sarebbe inammissibile, o comunque infondata, in quanto dette discrepanze non inciderebbero sulla copertura delle spese recate dalla legge impugnata, ma semmai sulla manovra finanziaria di assestamento del bilancio prevista dall’art. 16, non specificamente censurato.

Infondata sarebbe, secondo la Regione, la censura relativa alla mancata copertura degli oneri conseguenti all’aumento del mutuo a pareggio, poiché tale aumento non sarebbe che una modifica del livello massimo del ricorso al mercato autorizzato dalla legge regionale modellata sul tipo della legge finanziaria statale, limite fissando il quale il legislatore non sarebbe tenuto ad indicare i mezzi di copertura degli oneri di ammortamento, provvedendosi ad essi normalmente con la legge di bilancio.

Quanto alle censure relative all’art. 13, comma 2, la Regione eccepisce la inammissibilità per genericità di quella riferita all’art. 3 Cost., non avendo il ricorrente specificato sotto quale profilo la norma confliggerebbe con il principio di eguaglianza, e afferma la infondatezza di quella riferita all’art. 97 Cost., poiché l’utilizzo di eventuali economie non potrebbe considerarsi arbitrario né abnorme dal punto di vista contabile: del resto non sarebbe implausibile supporre che si tratti di somme impegnate nell’esercizio di provenienza.

In ordine, infine, all’art. 12, la Regione afferma che i soggetti presi in considerazione dalla norma di sanatoria rientrano fra i destinatari della normativa vigente, anche se non poterono fruire dei benefici da essa previsti a causa della tardiva approvazione del calendario delle manifestazioni turistiche. L’intervento del legislatore regionale sarebbe perciò sorretto da un interesse pubblico legislativamente rilevante, quale quello di promuovere manifestazioni la cui utilità è stata riconosciuta dalla amministrazione, sia pure dopo il loro svolgimento. Sarebbe infine da escludere ogni interferenza con l’esercizio della funzione giurisdizionale, atteso il carattere non retroattivo della norma, mentre resterebbe intangibile il giudicato eventualmente formatosi nel giudizio di responsabilità contabile instaurato nei confronti dell’assessore regionale.

Considerato in diritto

1. – Il Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana ha impugnato sia l’intero testo della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1997, recante “Misure urgenti per la sanità ed interventi urgenti di carattere finanziario per l’anno 1997”, per contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, con particolare riguardo alla mancanza di copertura degli oneri futuri derivanti dall’aumento del mutuo a pareggio del bilancio 1997; sia, specificamente, l’art. 12 (relativo ad una autorizzazione per il rimborso di spese per manifestazioni turistiche), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 103 della Costituzione, e l’art. 13, comma 2 (relativo all’utilizzazione di stanziamenti per contributi a favore di imprese agricole), della stessa legge, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il provvedimento legislativo, adottato pochi giorni prima dello scadere dell’esercizio 1997, tendeva a realizzare una ampia e articolata manovra di assestamento del bilancio per detto esercizio, operando sul versante della spesa, sia in aumento che in diminuzione. Il risultato complessivo derivante dalle modifiche disposte era un aumento del disavanzo per 85.000 milioni di lire, la cui copertura era data dall’incremento del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio (art. 16, comma 1, e art. 2, comma 1).

La voce più consistente di maggiore spesa era costituita dall’incremento, per 436.953 milioni, della quota del fondo sanitario di parte corrente assunta a carico della Regione (art. 1), in attuazione di quanto disposto dal legislatore statale con l’art. 1, comma 143, della legge n. 662 del 1996.

Degli ulteriori incrementi di spesa, alcuni erano accompagnati dalla indicazione di specifiche coperture costituite dalla riduzione dello stanziamento di altri capitoli di spesa (art. 10, commi 1 e 2, e comma 3 per la copertura; art. 11, comma 1, e comma 2 per la copertura; art. 12, commi 1 e 2, e commi 3 e 4 per la copertura; art. 14, comma 2, e comma 3 per la copertura; art. 15, comma 3, e comma 4 per la copertura); altri erano coperti, nel loro complesso, in parte con riduzioni di altri capitoli di spesa elencati nella tabella B allegata alla legge (art. 16, commi 1 e 2), in parte, come si è detto, con l’aumento del mutuo a pareggio del bilancio. L’art. 5, a sua volta, disponeva direttamente la riduzione degli stanziamenti di numerosi capitoli di spesa.

La tabella A allegata riportava la variazione allo stato di previsione dell’entrata derivante dall’aumento del mutuo a pareggio; la tabella B riportava le variazioni sia in aumento che in diminuzione allo stato di previsione della spesa: ma non sempre vi era concordanza fra le variazioni indicate in tabella e quelle disposte negli articoli della legge.

In correlazione con tale complesso assestamento del bilancio – disposto, come si è visto, ad esercizio pressoché concluso – l’art. 2, comma 2, della legge prevedeva che il mutuo autorizzato per il 1997 potesse essere contratto entro il 30 aprile 1998; e l’art. 7, comma 1, prevedeva che sugli stanziamenti autorizzati con la stessa legge le amministrazioni regionali competenti fossero autorizzate ad assumere impegni di spesa entro il 20 gennaio 1998.

2. – Successivamente alla proposizione del ricorso – cui non ha fatto seguito l’esercizio, da parte del Presidente della Regione, del potere di promulgare la legge in pendenza dell’impugnazione, previsto dall’art. 29, secondo comma, dello statuto speciale – il legislatore regionale ha sostanzialmente riprodotto in un successivo provvedimento legislativo la disposizione (di portata, come si è visto, predominante, dal punto di vista finanziario, nel quadro del provvedimento per cui è giudizio) concernente l’aumento della quota del fondo sanitario a carico della Regione per il 1997, al fine di “consentire il pagamento delle obbligazioni assunte nell’esercizio finanziario 1997 dalle aziende unità sanitarie locali nonché dalle aziende ospedaliere” (art. 9, comma 2, della legge regionale 8 maggio 1998, n. 7, recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000”), prevedendo che l’erogazione della predetta somma avvenga “dopo l’approvazione dei rendiconti generali consuntivi presentati dalle singole aziende” (art. 9, comma 3, della stessa legge). Contestualmente si è disposta l’“abrogazione” dell’art. 1 della legge impugnata (art. 9, comma 4, della stessa legge regionale n. 7 del 1998).

Per questa parte, dunque, è venuto meno certamente l’oggetto del presente giudizio. Ma poiché l’operazione finanziaria in questione è stata spostata sull’esercizio 1998, anche il previsto aumento dell’importo del mutuo a pareggio per il 1997, destinato a coprire parzialmente l’aumento della spesa, in gran parte relativo all’incremento della quota del fondo sanitario a carico della Regione, non ha più alcuna possibilità né ragione di divenire operativo: senza dire che il termine del 30 aprile 1998, che l’art. 2, comma 2, della legge impugnata stabiliva per la contrazione di detto mutuo, non potrebbe più essere osservato. Dunque anche per questa parte deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.

3. – Parimenti, l’autorizzazione all’Assessore regionale per il turismo a rimborsare le spese sostenute dalle associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche del 1994, già contenuta nell’art. 12 della legge impugnata, oggetto di specifica censura, è stata riprodotta, con formula in parte corretta, nell’art. 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 1998), autorizzandosi la relativa spesa per gli anni dal 1998 al 2000.

A sua volta, l’art. 8 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 (Disposizioni per l’Ente di sviluppo agricolo ed altri interventi urgenti per l’agricoltura), ha nuovamente disposto l’autorizzazione di spesa già prevista dall’art. 13, comma 1, della legge impugnata per erogazioni a favore di aziende agricole a titolo di “contributo perequazione costi energia elettrica”, senza più riprodurre, invece, l’autorizzazione, già disposta con il comma 2 dell’art. 13, specificamente impugnato, ad utilizzare per le stesse finalità le eventuali economie su di uno stanziamento di spesa dell’esercizio 1995. Si deve pertanto intendere che, anche a questo proposito, il legislatore regionale, disciplinando la materia con un nuovo provvedimento, abbia definitivamente privato di ogni potenziale efficacia la disposizione oggetto del giudizio.

4. – Resta l’impugnazione dell’intera legge approvata il 24 dicembre 1997, per contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione. Ma sta di fatto che il provvedimento – almeno per quanto riguarda il suo contenuto fondamentale di variazione del bilancio del 1997, a cui si riferisce la censura, salvo il profilo, di cui si è già detto, relativo alla copertura degli oneri per il maggior mutuo a pareggio – non potrebbe più acquistare alcuna efficacia, né per quanto riguarda le autorizzazioni di nuove o maggiori spese, essendo ormai chiuso l’esercizio e largamente oltrepassato il termine entro il quale si prevedeva la possibilità di assumere i relativi impegni (art. 7, comma 1, della legge impugnata); né per quanto riguarda le riduzioni compensative di altre spese, destinate ad incidere su stanziamenti, sempre relativi al bilancio del 1997, ormai definitivamente fissati nella loro entità a seguito della chiusura dell’esercizio: mentre le eventuali minori spese, rispetto alle previsioni, che di fatto si siano verificate nel medesimo esercizio, sono ormai destinate a riflettersi sull’assetto finanziario della Regione solo attraverso il risultato complessivo – di avanzo o di minore disavanzo – di un bilancio che ha esaurito i suoi effetti autorizzativi.

5. – Può dunque concludersi che la materia del contendere è cessata sotto ogni profilo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.