SENTENZA N. 477
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27 e 29 della legge regionale del Trentino-Alto
Adige 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano); degli artt. 1 e 2 della
legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla
legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano”); degli artt. 3,
4, 6, 8 e 9 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 17 ottobre 1988, n.
22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7,
modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull’ordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di
Bolzano); degli artt.1, 6, e 11 della legge regionale del Trentino-Alto Adige
22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di Trento e di Bolzano); dell’art.4 della legge regionale del Trentino-Alto
Adige 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
22 maggio 1980, n. 8, contenente “Norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano”) e degli artt. 2, 5 e 7 della legge
regionale del Trentino-Alto Adige 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale
27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato l’8 ottobre 1994, depositato in cancelleria
il 15 successivo e iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1994.
Visto
l’atto di costituzione della Regione Trentino-Alto Adige;
udito
nell’udienza pubblica del 4 luglio 2000 il Giudice relatore Gustavo
Zagrebelsky;
uditi
l’avvocato dello Stato Giovanni Lancia per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Trentino-Alto Adige.
1. – Con ricorso notificato l’8 ottobre 1994 e depositato il 15
ottobre 1994, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, ai sensi
dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra
atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà
statale di indirizzo e coordinamento), questione di legittimità costituzionale
di molteplici disposizioni della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige
in materia di camere di commercio.
In
particolare, gli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22,
25, 27, 29, della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano),
gli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla
legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano”), che modificano
marginalmente gli artt. 7 e 11 della precedente legge regionale, gli artt. 3,
4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, modificata dalla legge
regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull’ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), che
sostituiscono, rispettivamente, gli artt. 8, 9, 15, 25 e 27 della legge
regionale n. 7 del 1982, sono censurati per violazione dell’art. 4, numero 8),
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670), non essendo stati adeguati nei termini prescritti ai principi introdotti
in materia di camere di commercio dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). L’impugnativa
è poi estesa agli artt. 1, 6, 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8
(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di
Bolzano), all’art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche
ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente “Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”), agli
artt. 2, 5, 7 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 (Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 e alla legge regionale
27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano), tutti in materia di stato giuridico del
personale delle camere di commercio, in quanto non adeguati ai principi recati
dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione
e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale) e dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), richiamati dall’art. 19
della legge n. 580 del 1993.
Secondo il ricorrente le disposizioni statali
che definiscono la struttura delle camere di commercio, ne precisano le
funzioni, ne fissano la composizione e il funzionamento, disciplinano il
personale, vanno considerate come norme fondamentali di riforma
economico-sociale, cui anche le regioni a statuto speciale debbono conformarsi,
in quanto le camere stesse, per le funzioni e i poteri riconosciuti loro
dall’ordinamento (e in particolare quelli di tenere il registro delle imprese,
di costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, di promuovere azioni per la repressione
della concorrenza sleale) costituiscono strumenti di primario rilievo pubblico.
La normativa dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige in materia di
ordinamento delle camere di commercio non risulterebbe essere stata adeguata ai
nuovi principi, secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto legislativo n.
266 del 1992.
In
particolare vengono avanzate le seguenti censure:
a)
l’art. 1 della legge regionale n. 7 del 1982, definendo le camere di commercio
“enti locali non territoriali, di diritto pubblico” contrasterebbe con il
principio desumibile dall’art. 1, comma 1, della legge n. 580 del 1993, che le
qualifica “enti autonomi di diritto pubblico”, mentre il successivo art. 3
della legge statale attribuisce loro potestà statutaria, non contemplata invece
dalla legislazione regionale;
b)
l’art. 3 della medesima legge regionale contrasterebbe con l’art. 2, commi 3 e
4, della legge n. 580 del 1993, in quanto non prevede, tra le attribuzioni
delle camere di commercio, la possibilità di realizzare interventi a favore
delle imprese, partecipando agli accordi di programma di cui all’art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, né la possibilità di predisporre e promuovere
contratti tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti, né quella di promuovere forme di
controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti e di esercitare
l’azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2601
cod. civ.;
c)
l’art. 6 della medesima legge regionale, nello stabilire il numero dei
componenti del consiglio delle camere di commercio (quarantacinque), e la sua
composizione (quattro quinti in rappresentanza degli imprenditori e un quinto
in rappresentanza dei liberi professionisti), contrasterebbe con i principi di
cui all’art. 10 della legge n. 580 del 1993, che fissa il criterio di proporzionalità
tra il numero dei componenti il consiglio e il numero delle imprese iscritte
nel registro, nonché il particolare principio di ripartizione dei consiglieri
secondo le caratteristiche economiche delle circoscrizioni e di
rappresentatività di determinati settori e tipi di impresa, prevedendo,
inoltre, la rappresentanza in seno al consiglio delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e delle associazioni di tutela dei consumatori;
d) di
conseguenza, anche l’art. 7 della medesima legge regionale n. 7 del 1982, che
prevede che le designazioni per la nomina dei componenti il consiglio siano
effettuate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative
nell’ambito delle province nonché dagli ordini professionali, contrasterebbe
con i principi di cui all’art. 12 della legge n. 580 del 1993, secondo il quale
tali designazioni devono essere effettuate da parte delle organizzazioni
rappresentative delle imprese appartenenti agli specifici settori di cui
all’art. 10, comma 2 - rispettando, per ciascuno di tali settori, il criterio
di proporzionalità della loro rappresentatività in ambito provinciale - nonché
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela dei consumatori;
e)
l’art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988, che sostituisce l’art. 8 della
legge regionale n. 7 del 1982, stabilendo i requisiti per la nomina a membro
del consiglio, fisserebbe condizioni soggettive più restrittive e comunque
diverse da quelle enunciate nell’art. 13, comma 1, della legge n. 580 del 1993;
f)
l’art. 9 [recte, 4] della legge n. 22
del 1988, che sostituisce l’art. 9 della legge regionale n. 7 del 1982,
concernente le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di
membro del consiglio camerale, non sarebbe coerente con i principi di cui
all’art. 13, comma 2, della legge n. 580 del 1993 che, alle lettere a), b),
d) e), e f), enuncia un
numero assai più vasto di cause ostative alla carica di consigliere;
g)
conseguentemente, anche l’art. 6 della legge regionale n. 22 del 1988, che sostituisce
l’art. 15 della legge regionale n. 7 del 1982, riguardante le cause di
decadenza degli organi camerali, non sarebbe in linea con l’art. 13, comma 3,
della citata legge statale, recando un’elencazione diversa dei motivi ostativi
alla prosecuzione della carica e non contemplando quale causa di decadenza la
sopravvenienza delle situazioni di cui alle lettere d), e), e f) dell’art. 13, comma 2; il medesimo
art. 6 non prevede inoltre la possibilità di opzione per una delle cariche
qualora sopravvengano le situazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 13, comma 2, della legge n.
580 del 1993;
h)
l’art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982, che individua i compiti del
consiglio, detterebbe una disciplina che non è in linea con quanto disposto dall’art.
11 della legge n. 580 del 1993, in quanto non prevede alcuni compiti che la
norma statale attribuisce al consiglio, quali la predisposizione e
deliberazione dello statuto e delle relative modifiche, e la determinazione
degli emolumenti per i componenti degli organi delle camere di commercio;
i)
l’art. 11 della medesima legge regionale, concernente la composizione e i
compiti della giunta, contrasterebbe poi con i principi di cui all’art. 14
della citata legge statale. Infatti: il comma 1 dell’art. 11 disciplinerebbe la
composizione, il numero e la modalità di elezione dei componenti della giunta
in maniera difforme da quanto previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge
n. 580; il comma 3 dell’art. 11 disciplinerebbe la nomina del vicepresidente in
modo contrastante con quanto è stabilito dall’art. 14, comma 3;
l)
l’art. 12 e l’art. 16, comma 2, lettera b),
della medesima legge regionale, riguardanti l’elezione e la durata in carica
del presidente, non sarebbero conformi all’art. 16, comma 1, della legge n. 580
del 1993;
m)
l’art. 13 della medesima legge regionale, relativo alla nomina e ai compiti del
collegio dei revisori dei conti, non sarebbe coerente con i principi di cui
all’art. 17 della legge n. 580 del 1993 sotto più profili: sia per ciò che
attiene all’individuazione dei soggetti deputati alla designazione dei membri,
sia per ciò che riguarda i requisiti che devono avere i membri effettivi e i
supplenti, sia per ciò che concerne la nomina del presidente, le funzioni di
controllo (che la legge statale prevede più penetranti), nonché le connesse
responsabilità;
n)
l’art. 16 della medesima legge regionale prevede modalità di adozione delle
deliberazioni camerali che non sarebbero conformi ai principi stabiliti
dall’art. 15 della legge n. 580 del 1993;
o)
l’art. 19 della medesima legge regionale non sarebbe in linea con l’art. 18
della legge statale in quanto non prevede la nuova forma di finanziamento che,
tra l’altro, indica anche criteri per la determinazione del diritto annuale;
p)
l’art. 21 della legge regionale n. 7 del 1982 e l’art. 11 della legge regionale
n. 8 del 1980, riguardanti rispettivamente i compiti e la qualifica di
segretario generale, non sarebbero conformi ai principi di cui all’art. 20
della legge n. 580 del 1993, che, tra l’altro, al comma 2, disciplina la
modalità per le nomine e i requisiti necessari per ricoprire tale carica;
q)
l’art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982, attinente alle unioni regionali,
non sarebbe in linea con l’art. 6 della legge n. 580 del 1993, laddove non
prevede la maggioranza dei due terzi dei componenti per la delibera dello
statuto disciplinare dell’attività dell’unione regionale;
r) gli
artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988, che sostituiscono
rispettivamente gli artt. 25 e 27 della legge regionale n. 7 del 1982,
concernenti l’indicazione delle deliberazioni camerali soggette ad approvazione
e controllo, contrasterebbero con la legge n. 580 del 1993 in quanto non
contemplano tra tali delibere quella indicata nel comma 2 dell’art. 4 di tale
legge, relativa alla costituzione di aziende speciali, e inoltre prevedono una
procedura di controllo difforme da quella stabilita nell’art. 4, commi 5 e 6;
s)
l’art. 29 della legge regionale n. 7 del 1982 non sarebbe conforme ai principi
di cui all’art. 5 della legge n. 580 del 1993, in quanto tra i casi di
scioglimento del consiglio non prevede quello relativo alla mancata
approvazione nei termini del bilancio preventivo e del conto consuntivo [comma
1, lettera c)] e quello relativo alla
mancata elezione del presidente [comma 1, lettera d)];
t)
l’art. 1 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, come modificato dalla
legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 e dalla legge regionale n. 8 del 1987, contrasterebbe
con i principi di cui all’art. 19 della legge n. 580 del 1993, che prevede
l’applicazione al personale delle camere di commercio delle disposizioni della
legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993: la legislazione
regionale, infatti, opera un rinvio alla normativa in vigore relativa al
personale della Regione Trentino-Alto Adige, che non risulta essere stata
adeguata ai principi generali del decreto legislativo n. 29 del 1993 e
successive modifiche;
u) in
particolare, sarebbe da censurare l’art. 5 della legge regionale n. 8 del 1987,
che sostituisce l’art. 6 della legge regionale n. 8 del 1980, il quale prevede
la presenza di organi rappresentativi del personale in seno al consiglio per
l’organizzazione e il personale, in contrasto con quanto disposto dall’art. 48
del decreto legislativo n. 29 del 1993; così anche l’art. 7 della stessa legge
regionale, che sostituisce l’art. 4 della legge regionale n. 8 del 1980 [recte: n. 18 del 1983], e che rimanda
all’art. 20 della legge regionale n. 7 del 1982 per la disciplina delle
procedure concorsuali, sarebbe illegittimo in quanto fa riferimento a una
normativa in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, il quale
esclude che possa far parte delle commissioni di concorso un rappresentante del
personale.
2. – Con atto depositato il 7 novembre 1994 si è costituita in
giudizio la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva memoria, la difesa della
Regione afferma che la sua costituzione in giudizio - avvenuta nel ventesimo
giorno dal termine stabilito per il deposito del ricorso, notificato l’8
ottobre - va ritenuta tempestiva, in quanto al procedimento de quo non andrebbe applicato l’art. 23
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
(secondo il quale “la parte convenuta può presentare deduzioni e costituirsi
entro venti giorni da quello del deposito del ricorso”), ma, in virtù
dell’esplicito richiamo operato dall’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del
1992, l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per cui, ai sensi dell’art.
25 della stessa legge e dell’art. 3 delle citate norme integrative, la
costituzione in giudizio deve avvenire nel termine di venti giorni dalla
pubblicazione del ricorso nella Gazzetta Ufficiale.
Nel merito, la Regione sostiene che la
vigente legislazione regionale, emanata nell’esercizio della potestà
legislativa primaria in materia di ordinamento delle camere di commercio, ha
anticipato la riforma statale, e che le due discipline, statale e regionale,
non sono mai state così simili e corrispondenti. Inoltre, essa ritiene che non
si possa far derivare dallo svolgimento, da parte delle camere di commercio, di
“funzioni di primario livello pubblico” il carattere di norme di principio - vincolanti
anche le regioni speciali - della intera normativa statale in materia.
1. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale per il Trentino Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), impugna una serie di disposizioni contenute in
leggi della Regione Trentino-Alto Adige, a partire dalla legge regionale 9
agosto 1982, n. 7, per mancato adeguamento ai principi stabiliti dalla legge
statale 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura), la quale ha sostituito il sistema
istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (in
particolare con la norma transitoria dell’art. 9), a sua volta sostitutivo dei
consigli e degli uffici provinciali dell’economia corporativa istituiti con
r.d. 20 settembre 1934, n. 2011. Ritiene il ricorrente che il riordino delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operato con la legge
n. 580 del 1993, relativamente alla loro natura giuridica di enti autonomi di
diritto pubblico, alle loro funzioni, alla composizione e al funzionamento dei
loro organi e alla natura giuridica del loro rapporto col personale dipendente,
abbia comportato l’introduzione di norme di principio cui anche la Regione
Trentino-Alto Adige deve adeguarsi nell’esercizio della potestà legislativa che
le è riconosciuta dall’art. 4, numero 8), dello statuto speciale (d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670), il quale prevede in materia di “ordinamento delle camere
di commercio” una competenza da esercitarsi nel rispetto “delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.
Le
numerose censure mosse alla legislazione regionale impugnata possono
raggrupparsi a seconda che riguardino: a) la natura delle camere di commercio e
i loro poteri di autonomia, in particolare statutaria (art. 1 della legge
regionale, in relazione all’art. 1, comma 1, della legge statale); b) le loro
attribuzioni (art. 3 della legge regionale, in relazione all’art. 2, commi 3 e
4, della legge statale); c) il numero dei componenti il consiglio delle camere
di commercio e i criteri della sua composizione, che non comprende, in
particolare, la rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle associazioni di tutela dei consumatori (art. 6 della legge regionale, in
relazione all’art. 10 della legge dello Stato); d) i criteri di designazione
dei consiglieri (art. 7 della legge regionale, in relazione agli artt. 10,
comma 2, e 12, della legge dello Stato); e) i requisiti soggettivi per la
nomina a consigliere e le cause di ineleggibilità e di decadenza (artt. 8, 9 e
15 della legge regionale, come sostituiti dagli artt. 3, 4 e 6 della legge
regionale n. 22 del 1988, in relazione all’art. 13 della legge dello Stato); f)
i compiti del consiglio (art. 10 della legge regionale, in riferimento all’art.
11 della legge dello Stato); g) la composizione, il metodo di elezione e i
compiti della giunta e l’elezione e la durata in carica del presidente (artt.
11, 12 e 16, comma 2, lettera b),
della legge regionale, in relazione agli artt. 14 e 16 della legge dello
Stato); h) la struttura, i requisiti dei componenti, il potere di designazione,
la nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti, nonché la natura
del controllo da esso esercitato e le relative responsabilità (art. 13 della
legge regionale, in relazione all’art. 17 della legge statale); i) le modalità
di adozione delle delibere camerali (art. 16 della legge regionale, rispetto
all’art. 15 della legge statale); l) le modalità del finanziamento delle
camere, con particolare riferimento al “diritto annuale” a carico delle imprese
(art. 19 della legge regionale, rispetto all’art. 18 della legge statale); m) i
compiti, la qualifica, le modalità di nomina e i requisiti del segretario
generale (art. 21 della legge regionale in questione e art. 11 della legge
regionale n. 8 del 1980, rispetto all’art. 20 della legge statale); n) le
modalità di adozione dello statuto disciplinare delle attività dell’unione
regionale delle camere (art. 22 della legge regionale, rispetto all’art. 6
della legge statale); o) l’ampiezza del controllo sulle delibere delle camere e
il procedimento relativo (artt. 25 e 27 della legge regionale, come sostituiti
dagli artt. 8 e 9 della legge regionale n. 22 del 1988, rispetto all’art. 4
della legge statale); p) i casi di scioglimento del consiglio camerale (art. 29
della legge regionale, rispetto all’art. 5 della legge statale); q) la
disciplina generale del rapporto di impiego del personale dipendente (art. 1
della legge regionale n. 8 del 1980, come sostituito dall’art. 2 della legge
regionale n. 8 del 1987, in connessione con la disciplina contenuta nelle leggi
regionali n. 18 del 1983 e n. 8 del 1987, rispetto all’art. 19 della legge
statale) e, nell’ambito di questo motivo di doglianza, la disciplina del
consiglio per l’organizzazione del personale (art. 5 della legge regionale n. 8
del 1987, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, richiamato dall’art. 19 della legge n. 580 del 1993) e la
normativa in tema di procedure concorsuali (art. 7 della stessa legge regionale
n. 8 del 1987, rispetto a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 29
del 1993).
2. –
La Regione Trentino-Alto Adige si è costituita in giudizio ma tale costituzione
non può ritenersi tempestiva. Poiché il deposito del ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri presso la Corte costituzionale è avvenuto il 15 ottobre
1994, e quello dell’atto di costituzione in giudizio della Regione resistente
il 7 novembre 1994, il termine di “venti giorni da quello del deposito del
ricorso”, previsto dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale con riguardo ai giudizi di
legittimità costituzionale in via principale – tra i quali rientrano quelli per
“mancato adeguamento” a norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 266 del 1992 – non può ritenersi essere stato rispettato. Di fronte
all’inequivoca portata della norma che prevede il termine in questione, termine
di carattere perentorio (tra le molte, sentenze nn. 191 del 1980, 72 del 1981,
e ordinanza n. 109 del 1975), non vale la tesi della Regione resistente che
argomenta la tempestività della sua costituzione in giudizio sulla base della
considerazione che tale termine decorrerebbe non già dal deposito del ricorso –
come stabilito - ma dal termine “previsto per il deposito” cioè, nel caso di
specie, dal 18 ottobre, con la conseguenza che il deposito della memoria di
costituzione della Regione resistente sarebbe avvenuto nei venti giorni a tal
fine previsti. La lettera della norma esclude la possibilità di tale
interpretazione (sentenze nn. 71 del 1982 e 155 del 1985). Alla stregua della
normativa vigente, pertanto, la costituzione in giudizio della Regione
Trentino-Alto Adige deve essere dichiarata inammissibile.
3. –
Nel merito, il ricorso del Presidente del Consiglio è solo parzialmente
fondato.
3.1. –
La legge n. 580 del 1993, con la quale è stato operato il “riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, è il risultato di
una gestazione protratta per più legislature, vigente il decreto legislativo
luogotenenziale n. 315 del 1944, con il quale si provvide ad abolire il
precedente sistema di organizzazione degli interessi economici in ambito
provinciale, facente allora capo ai consigli e agli uffici dell’economia
corporativa, disciplinati dal r.d. n. 2011 del 1934, adottato dopo che le
originarie camere create con la legge 6 luglio 1862, n. 680, erano state
abolite dalla legge 18 aprile 1926, n. 731. La soppressione del sistema
corporativo portò all’istituzione in ogni capoluogo di provincia di una camera
di commercio, industria e agricoltura, ente di diritto pubblico, avente compiti
di coordinamento e di rappresentanza degli interessi commerciali, industriali e
agricoli della provincia ed esercitante i poteri in precedenza attribuiti ai
consigli dell’economia. Le nuove camere, secondo il disegno del decreto
legislativo luogotenenziale, avrebbero dovuto essere amministrate da un
consiglio, composto ed eletto secondo criteri di rappresentanza degli interessi
economici locali, in base a norme da emanarsi con un successivo decreto
legislativo (artt. 4 e 8). L’art. 9 prevedeva che, fino all’elezione del
consiglio, l’amministrazione delle camere sarebbe stata affidata a una giunta
composta da un presidente e da quattro membri nominati - il presidente - dal
Ministro per l’industria e il commercio, di concerto col Ministro per
l’agricoltura e foreste (e, a norma dell’art. 64 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, col presidente della giunta regionale) e - i quattro membri, da scegliersi
uno tra i commercianti, uno tra gli industriali, uno tra gli agricoltori e uno
tra i lavoratori (secondo la dizione del secondo comma dell’art. 9) - dal
prefetto con l’approvazione del Ministro per l’industria e il commercio.
Non
essendo stato emanato il decreto legislativo previsto dall’art. 4 del decreto
legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, le camere di commercio, industria
e agricoltura furono rette “transitoriamente” per cinquant’anni dalle giunte
camerali previste dal citato art. 9, la cui composizione fu successivamente
integrata con esponenti di altri settori o figure del mondo produttivo (legge
12 luglio 1951, n. 560 e legge 29 dicembre 1956, n. 1560), ciò che giustificò
la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
stabilita dalla legge 26 settembre 1966, n. 792. Rimase così in vita per un
lungo arco di tempo una formula organizzativa in cui non solo, secondo
tradizione, la funzione rappresentativa e organizzativa degli interessi
economici veniva a sommarsi a poteri pubblicistici di carattere amministrativo,
ma soprattutto nella quale carattere locale degli interessi e matrice statale
degli organi chiamati a rappresentarli convivevano in una figura istituzionale
difficilmente definibile. Il sistema venutosi a creare non risultava
chiaramente inquadrabile nell’organizzazione dei poteri locali prevista dalla
Costituzione nella quale le camere, una volta mantenute in vita, avrebbero
dovuto essere inserite, e poneva problemi di coesistenza tra le funzioni
regionali e quelle delle camere di commercio negli stessi ambiti di competenza.
Nel riordino delle funzioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali che
portò al d.P.R. n. 616 del 1977, fu stabilito il trasferimento alle regioni
delle funzioni amministrative allora esercitate dalle camere di commercio nelle
materie trasferite o delegate alle regioni stesse (art. 64, primo comma) ma il
nodo della configurazione istituzionale delle camere non fu sciolto. Venne
stabilito, ancora una volta in via transitoria, che “le funzioni istituzionali
e le restanti funzioni amministrative [sarebbero state] esercitate dalle camere
di commercio sulla base della legge di riforma dell’ordinamento camerale e del
relativo finanziamento” (art. 64, secondo comma).
La
riforma contenuta nella legge n. 580 del 1993, del mancato adeguamento alla
quale da parte della legislazione della Regione Trentino-Alto Adige si duole il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha alle spalle la vicenda così
sommariamente ricostruita. Di contro, la Regione Trentino-Alto Adige,
disponendo – unica tra tutte le regioni – di una propria potestà legislativa in
materia, ha essa stessa delineato nel corso degli anni un proprio ordinamento
camerale, facente capo alla legge regionale n. 7 del 1982 (oggetto di
successive modificazioni) che ha introdotto rilevanti innovazioni rispetto al
sistema previsto dalla legislazione statale allora in vigore, costituita
ancora, come si è detto, dalle norme provvisorie contenute nel decreto
legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. La Regione, prima, e lo Stato,
poi, hanno quindi operato una propria riforma e, nel presente giudizio, si
chiede se quella precedente della Regione, per non essere (stata) adeguata a quella
successiva dello Stato, sia incostituzionale.
3.2. –
Il problema dell’adeguamento della legislazione regionale a quella statale in
materia di ordinamento delle camere di commercio si pone nei termini indicati
dall’art. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come problema di
coerenza rispetto alle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali
della Repubblica”.
La
nozione di “norme fondamentali di riforma economico-sociale” – che, come la
Corte ha numerose volte precisato, deve essere determinata in relazione a
indici di valutazione oggettivi, che vincolano lo stesso legislatore, cui non
spetta un potere arbitrario di qualificazione in tali termini delle norme che
pone (sentenza n. 349 del 1991) – si ricava dall’esigenza di unità sotto il
profilo delle scelte politiche fondamentali della Repubblica, alla difesa della
quale tale limite è preordinato: dall’esigenza cioè che le grandi scelte
riformatrici poste con la legge dello Stato non siano contraddette da
orientamenti diversamente ispirati del legislatore regionale. Della necessità
di circoscrivere la nozione in questione alle sole leggi effettivamente dotate
di contenuto riformatore, per non estenderla a ogni legge genericamente nuova,
la giurisprudenza di questa Corte è sempre stata consapevole, avendo
costantemente affermato che non qualsiasi modifica legislativa merita la
qualificazione di “riforma economico-sociale”, ma solo quelle innovazioni che
corrispondono a scelte di “incisiva innovatività” in settori qualificanti la
vita sociale e, in particolare, quelle che mirano a strutturare tali settori
attraverso istituzioni che, per la natura degli interessi che coinvolgono, non
possono che valere su tutto il territorio nazionale (da ultimo, sentenze nn.
406 del 1995 e 352 del 1996).
Alla
luce dei criteri anzidetti, non v’è dubbio che la legge n. 580 del 1993 debba
ricomprendersi nella categoria delle leggi in questione, le quali vincolano la
potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige alla stregua dell’art. 4
del suo statuto. Rispetto all’indefinibile situazione esistente in precedenza,
le camere di commercio sono state riqualificate come “enti autonomi di diritto
pubblico che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese
curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali” (art. 1), e che
rappresentano nel proprio consiglio, formato da componenti designati o eletti
dalle organizzazioni delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti,
la struttura economica locale (artt. 10 e 12). Si è venuto così a configurare
un ente pubblico locale dotato di autonomia funzionale, che entra a pieno
titolo, formandone parte costitutiva, nel sistema dei poteri locali secondo lo
schema dell’art. 118 della Costituzione, diventando anche potenziale
destinatario di deleghe dello Stato e della Regione (art. 2, comma 1). Non c’è
dubbio quindi che, per questo suo contenuto, la legge in questione presenta i
caratteri della “riforma economico-sociale” alla quale la legislazione
regionale deve attenersi.
Il
suddetto carattere di “riforma economico-sociale” da riconoscersi alla legge n.
580 del 1993 non significa peraltro che uguale carattere debba essere
riconosciuto a tutte le disposizioni della legge dello Stato che determinano la
struttura, le funzioni, la composizione e il funzionamento degli organi e
disciplinano il rapporto d’impiego del personale delle camere di commercio, con
la conseguenza che la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige debba
conformarsi a esse in ogni loro dettaglio. L’inaccettabilità di tale
proposizione – che pare sorreggere una parte delle doglianze prospettate dal
Presidente del Consiglio dei ministri - è resa manifesta dalla conseguenza: la
normazione regionale si ridurrebbe di fatto a mera esecuzione o, al più,
integrazione della legge dello Stato, se questa ne prevedesse lo spazio –
ipotesi che, nella specie, nemmeno si verifica, in quanto la legge n. 580 del
1993, per l’attività normativa ulteriore che si rende necessaria ai fini
dell’attuazione delle sue prescrizioni, prevede regolamenti governativi e
ministeriali. Tutto ciò sarebbe in pieno contrasto con l’ampiezza della potestà
legislativa riconosciuta alla Regione dall’art. 4, numero 8), del suo statuto
speciale: una potestà che, per la natura dei limiti che incontra, si usa
definire di tipo esclusivo, non essendo subordinata, a differenza di altro tipo
di potestà legislativa, nemmeno all’ordinario limite dei principi stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Il
vincolo per la legislazione regionale è invece limitato alle “norme
fondamentali” della legge di riforma, cioè a quelle che contengono le opzioni
di fondo che costituiscono l’ossatura dell’intervento riformatore: “la
qualifica di fondamentale da attribuire alle norme della nuova disciplina può
derivare dal costituire esse un elemento coessenziale alla riforma
economico-sociale, in quanto la caratterizzano o formano la base del suo
sviluppo normativo”; dunque “non tutte le disposizioni, né il loro compiuto
tenore letterale, costituiscono ‘norme fondamentali di riforma
economico-sociale’ [...] ma solo i nuclei essenziali del contenuto normativo
che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse
desumibili” (sentenza n. 482 del 1995). A questa precisazione è da aggiungere
soltanto che partecipano della medesima natura e godono pertanto della medesima
protezione costituzionale anche le norme che, pur non svolgendo di per sé la funzione
di gettare le basi della nuova disciplina, sono legate a quelle da un rapporto
di coessenzialità o di necessaria integrazione, tale che la loro assenza, o la
loro contraddizione da parte di altra normativa, finirebbero per pregiudicare
il raggiungimento degli obbiettivi riformatori o per modificarne o snaturarne
la portata (sentenze nn. 99 del 1987 e 323 del 1998).
4. –
Alla stregua di queste precisazioni, si può procedere all’esame delle
specifiche doglianze mosse, per “mancato adeguamento” alla legge n. 580 del
1993, contro la legislazione della Regione Trentino-Alto Adige in materia.
4.1. –
Un primo gruppo di censure riguarda l’autonomia delle camere, autonomia che,
sancita nella legge dello Stato, non lo sarebbe, o non lo sarebbe
adeguatamente, nella legge della Regione.
La
legge n. 580 del 1993 – a parte i poteri relativi alla tenuta del registro
delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, disciplinati dall’art. 8
– attribuisce alle camere le “funzioni di interesse generale per il sistema
delle imprese” e per la cura dello “sviluppo nell’ambito delle economie locali”
(art. 1, comma 1), nonché per il “supporto e la promozione di interessi
generali delle imprese” e – fatte salve le competenze delle amministrazioni
statali e delle regioni – quelle nelle materie amministrative economiche
relative al sistema delle imprese, nelle forme e con gli strumenti, di natura
essenzialmente non autoritativa, previsti dall’art. 2.
Tali
funzioni si esercitano in un regime qualificato dall’ampiezza della
discrezionalità delle scelte consentite, dalla limitazione dei controlli sugli
atti e sugli organi e dall’esclusione di poteri di ingerenza (diversi dalla
semplice richiesta di riesame) sul merito delle scelte stesse, nonché dal
riconoscimento alle camere della potestà statutaria (art. 3). Questa potestà è
configurata dalla legge dello Stato in termini assai ampi: essa è da esercitare
in conformità ai principi della legge e concerne l’ordinamento e
l’organizzazione delle camere, le competenze e le modalità di funzionamento
degli organi, la loro composizione per le parti non disciplinate dalla legge
[compresa la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche
della circoscrizione territoriale di competenza (art. 10, comma 2) e la possibilità
di sostituire il sistema di designazione e nomina nei consigli previsto dalla
legge (art. 12, commi 1-4) con quello dell’elezione (art. 12, comma 5)] e le
forme di partecipazione.
Tale
regime è compendiato nella definizione delle camere quali “enti autonomi” (art.
1, comma 1), principio informatore della riforma - insieme a quello di
rappresentatività del quale si dirà in prosieguo - che, pur nell’ambito della
tradizionale struttura delle camere come enti pubblici (ancora art. 1, comma 1)
- altro principio fondativo della disciplina - costituisce, per così dire, un
riflesso nel loro regime giuridico dell’autonomia dei privati operanti nel
sistema delle attività economiche a esse facenti capo.
L’anzidetta
definizione legislativa, per il suo carattere di fondamento della nuova
disciplina, mentre vale a condurre a unità di ispirazione i singoli aspetti di
quest’ultima, si impone come limite (positivo) alla legislazione regionale
esclusiva.
Di
contro a questa impostazione della legge dello Stato, sta la legislazione della
Regione Trentino-Alto Adige. Essa indubbiamente, per molti suoi aspetti,
costituisce un’anticipazione della legge di riforma statale nel senso di una
disciplina delle camere di maggiore garanzia, rispetto alla situazione
risultante dal decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944, nei
confronti dell’amministrazione, statale o, nel caso del Trentino-Alto Adige,
regionale. Ma questa legge, definendo le camere di Trento e di Bolzano “enti locali
non territoriali” - definizione generica, compatibile con soluzioni
istituzionali negatrici di ogni manifestazione di autonomia e perfino con una
configurazione delle camere come enti strumentali di altri enti pubblici - non
si spinge fino a riconoscerne il carattere di ente autonomo. C’è dunque su
questo punto un contrasto con la legislazione dello Stato: un contrasto non
soltanto formale o di parole - poiché si tratta di definizione legislativa non
solo descrittiva ma anche normativa - che la Regione, a norma dello statuto e
dell’art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era tenuta a eliminare
adeguandosi alla legislazione dello Stato che la vincola.
Che la
legislazione regionale, sul punto dell’autonomia da riconoscersi alle camere,
non sia allineata a quella statale risulta specificamente dal fatto che essa
non prevede un aspetto che di tale autonomia, secondo quest’ultima, è
qualificante, vale a dire la potestà statutaria. Nulla è detto in proposito, in
particolare, nell’art. 10 della legge regionale n. 7 del 1982 che definisce i
compiti del consiglio camerale. E’ bensì vero che la Regione Trentino-Alto
Adige, con l’art. 1 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5 (Norme in
materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Trento e di Bolzano), ha stabilito che i consigli delle camere
di Trento e di Bolzano “definiscono, previo esame con le organizzazioni
sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell’organizzazione,
le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la
dotazione organica complessiva, nell’ambito della dotazione complessiva le
dotazioni organiche per le singole qualifiche”. Tale potestà normativa,
peraltro, riguardando soltanto aspetti dell’organizzazione amministrativa delle
camere, non equivale, né formalmente, né sostanzialmente, a una potestà
statutaria e, in particolare, a quella prevista negli artt. 3 e 11 della legge
dello Stato.
Pertanto,
deve ritenersi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale
n. 7 del 1982, nella parte in cui, definendo la natura delle camere di
commercio, manca di qualificarle come enti dotati di autonomia, nonché
dell’art. 10 della medesima legge regionale, nella parte in cui, indicando i
poteri del consiglio camerale, manca di inserire tra questi l’approvazione
dello statuto dell’ente, senza disciplinarne contenuti e procedura
conformemente ai principi della legge statale.
4.2. –
Altro aspetto fondamentale di principio della disciplina di riforma, chiamato
in causa dal ricorso in esame, è la configurazione delle camere non solo come
rappresentanti ma, soprattutto, come enti rappresentativi della rete dei
soggetti che, secondo la legge, costituiscono la struttura dell’economia
provinciale: configurazione che non corrisponde a un’espressa dizione
definitoria, analoga a quella che esprime il principio di autonomia, ma che si
ricava inequivocabilmente dalla volontà del legislatore, consegnata ai lavori
parlamentari relativi alla legge n. 580 del 1993, di differenziare, proprio e
innanzitutto su questo punto, il nuovo regime da quello provvisoriamente
vigente dal 1944 e, quel che più conta, che risulta dalla disciplina
riguardante l’organo su cui fa perno l’organizzazione delle camere. Il
carattere rappresentativo del consiglio camerale, organo che esprime gli altri
organi di governo - il presidente e la giunta - ed è chiamato ad assumere le
deliberazioni principali di competenza delle camere stesse (artt. 1, comma 3,
3, comma 2, e 11), risulta dall’art. 12 della legge, il quale stabilisce che la
scelta dei consiglieri avviene tramite designazione da parte dei soggetti da
rappresentare (comma 1), ovvero, ove così sia stabilito dallo statuto per i
rappresentanti delle categorie produttive, tramite elezione diretta (comma 5).
Ma
ente rappresentativo di chi? Il lato sostanziale della rappresentatività,
relativo all’individuazione dei soggetti formanti il sistema economico facente
capo alle camere, è essenziale quanto quello formale, concernente il principio
rappresentativo, relativo al metodo di provvista dei componenti il consiglio
(designazione o elezione).
La
legge n. 580 del 1993 non si limita a prevedere che i componenti del consiglio
sono designati (salva l’ipotesi dell’elezione diretta) dalle imprese appartenenti
ai settori dell’agricoltura, dell’artigianato, delle assicurazioni, del
commercio, del credito, dell’industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti
e spedizioni, del turismo e agli altri settori di rilevante interesse per
l’economia della circoscrizione provinciale, ma aggiunge altresì una
rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (artt.
10, commi 2-7; 12, comma 1). La definizione di questo spettro di soggetti
interessati alla rappresentanza qualifica in senso fortemente innovativo la
struttura delle camere attuali rispetto a quelle esistenti sotto il regime del
decreto legislativo luogotenenziale n. 315 del 1944. Quest’ultimo, quanto alla
composizione del consiglio elettivo, rinviava a un decreto legislativo mai
emanato e, in attesa, prevedeva una giunta i cui membri erano scelti fra i
commercianti, gli industriali, gli agricoltori e i lavoratori (art. 9, comma
2).
La
legislazione regionale, sul punto del carattere rappresentativo del consiglio,
dopo avere definito le camere enti “a struttura rappresentativa” (art. 1, comma
1, della legge regionale n. 7 del 1982) e avere attribuito loro “funzioni di
rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti” (art. 2),
stabilisce che i quattro quinti dei componenti il consiglio rappresentano gli
imprenditori, ivi compresi i lavoratori autonomi, e un quinto i liberi
professionisti (art. 6). Alle nomine si provvede da parte della giunta
regionale su designazione delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative nell’ambito della provincia, nonché degli ordini professionali
(art. 7, comma 1). Gli specifici settori economici e le categorie professionali
da considerarsi ai fini della designazione sono determinati dalla giunta
regionale (art. 7, comma 2).
E’
evidente che, su questi aspetti essenziali della materia, la legislazione
regionale si discosta dai principi della riforma dello Stato. Nella Regione
Trentino-Alto Adige, la determinazione dei soggetti economici rappresentati
nelle camere si differenzia, per difetto e per eccesso, rispetto a quanto
avviene negli ambiti provinciali delle altre regioni, alterando così il
carattere rappresentativo dell’ente, quale stabilito, con norma fondamentale di
riforma, dalla legge dello Stato.
A
ciò è da aggiungere che la legge regionale attribuisce alla giunta regionale
poteri determinanti circa l’individuazione dei settori economici e delle
categorie professionali da considerare ai fini della richiesta di designazione
dei membri del consiglio (art. 7, comma 3, della legge regionale n. 7 del 1982,
come modificato dall’art. 1 della legge regionale n. 14 del 1983), senza
prevedere strumenti di partecipazione o tutela dei potenziali interessati (del
tipo ad esempio di quelli indicati dall’art. 12, comma 3, della legge n. 580
del 1993) e, soprattutto, senza attribuire agli statuti camerali (come si è
visto, non previsti dalla legislazione regionale) la possibilità di definire la
ripartizione dei consiglieri in rappresentanza dei diversi settori economici
(come invece è fatto dall’art. 10, comma 2, della legge statale). Tutto ciò,
oltre a finire per incidere sulla struttura rappresentativa dell’ente, viola
altresì il principio di autonomia di cui già si è detto, attribuendo, in
Trentino-Alto Adige, all’autorità regionale poteri interferenti con la
struttura delle camere sconosciuti altrove.
Anche
per questi aspetti attinenti al principio di rappresentatività deve dunque
rilevarsi che la Regione Trentino-Alto Adige ha mancato di adeguarsi alla
legislazione dello Stato e, pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 7 del 1982.
5. –
Altre censure proposte dal Governo sono invece infondate. Esse muovono dal
presupposto che qualunque deviazione dalla specifica disciplina posta dalla
legge dello Stato, qualunque disposizione della legge regionale “non in linea”
(come si esprime il ricorso) con una corrispondente disposizione della legge
statale costituisca un’esorbitanza dai limiti della competenza legislativa
della Regione: il che, come detto in precedenza, non è esatto. Nella specie, è
questione esclusivamente di rispetto di «norme fondamentali delle riforme
economico-sociali della Repubblica» o, se del caso, come il ricorso del Governo
si limita ad adombrare, di «armonia con la Costituzione e i principi
dell’ordinamento giuridico dello Stato» (secondo la dizione dell’art. 4 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), cosicché non ogni mancata corrispondenza
tra disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si risolve di
per sé in illegittimità di quest’ultima.
Questa
ragione di rigetto delle censure in esame è assorbente rispetto ad altre
considerazioni che pur potrebbero valere a contrastare l’interpretazione data
dal Governo di questa o quella disposizione di legge regionale (ad esempio
l’art. 3 della legge regionale n. 7 del 1982, in tema di attribuzioni e compiti
delle camere, l’art. 7, in tema di nomina a membro del consiglio camerale di
cittadini comunitari; l’art. 10, in tema di funzioni del consiglio [salvo che,
per quanto si è detto, in relazione alla potestà statutaria]; l’art. 19, in
tema di finanziamento delle camere con riferimento al cosiddetto «diritto
annuale» introdotto dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito
nella legge 28 febbraio 1982, n. 51; l’art. 29 circa i casi di scioglimento del
consiglio camerale), delle quali sarebbero invece sostenibili interpretazioni
conformi alla legislazione statale.
Non attengono
dunque a quel nucleo normativo indisponibile da parte del legislatore regionale
(o, comunque, nessun argomento è portato a favore di tale attinenza): a) le
disposizioni, nelle parti invocate dal ricorrente, contenute nella legge dello
Stato relative alle specifiche attribuzioni delle camere indicate dall’art. 2
(in riferimento all’art. 3 della legge regionale n. 7 del 1982); b) le
disposizioni sulla composizione in dettaglio del consiglio, sulla sua
costituzione, sui requisiti e le cause ostative per la nomina, sulle cause di
decadenza, contenute negli artt. 10, 12, 13 [in riferimento agli artt. 6, 7, 8
(come modificato dall’art. 3 della legge regionale n. 22 del 1988), 9 (come
modificato dall’art. 4 della legge regionale n. 22 del 1988), 15 (come modificato
dall’art. 6 della legge regionale n. 22 del 1988) della legge regionale n. 7
del 1982], salvo quanto detto sul carattere rappresentativo del consiglio; c)
le disposizioni concernenti la specificazione dei compiti del consiglio,
contenute nell’art. 11 (in riferimento all’art. 10 della legge regionale n. 7
del 1982), salvo quanto detto a proposito della potestà statutaria; d) le
disposizioni relative alla giunta camerale e al presidente contenute negli
artt. 14 e 16 (in riferimento agli artt. 11, 12 e 16, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 7 del
1982); e) le disposizioni sul collegio dei revisori dei conti, contenute
nell’art. 17 (in riferimento all’art. 13 della legge regionale n. 7 del 1982);
f) le disposizioni di dettaglio circa le riunioni e le deliberazioni del
consiglio, contenute nell’art. 15 (in relazione all’art. 16 della legge
regionale n. 7 del 1982); g) le disposizioni sul finanziamento contenute
nell’art. 18 (in riferimento all’art. 19 della legge regionale n. 7 del 1982),
stante comunque il riferimento che la legge regionale fa – analogamente
all’art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato,
incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e
mercati) - alle previsioni delle leggi dello Stato; h) le disposizioni circa il
segretario generale contenute nell’art. 20 (in riferimento all’art. 21 della
legge regionale n. 7 del 1982, integrato dall’art. 11 della legge regionale n.
8 del 1980); i) la disposizione dell’art. 6 sulle modalità di deliberazione
richieste per la creazione dell’unione regionale delle camere (in relazione
all’art. 22 della legge regionale n. 7 del 1982, che prevede comunque una
procedura di garanzia che si ispira al medesimo principio accolto dalla legge
statale); l) le disposizioni dell’art. 4 circa l’ambito e le procedure di
controllo delle delibere consiliari (in relazione agli artt. 25 e 27 della
legge regionale n. 7 del 1982, sostituiti dagli artt. 8 e 9 della legge
regionale n. 22 del 1988); m) le disposizioni dell’art. 5, circa lo
scioglimento dei consigli (in relazione all’art. 29 della legge regionale n. 7
del 1982).
6.1.
– Quanto alla censura mossa all’art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,
sostituito dall’art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, perché,
disciplinando lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle
camere attraverso un rinvio alla disciplina generale concernente il personale
della Regione Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del 1993
secondo quanto previsto dall’art. 19 della legge n. 580 del 1993, essa risulta
inammissibile. Della disposizione impugnata il Governo si duole non per il suo
contenuto di norma di rinvio, priva di per sé di autonomo contenuto; la sua
illegittimità deriverebbe dall’illegittimità delle norme alle quali è operato
il rinvio, cioè della disciplina dettata dalla Regione Trentino-Alto Adige per
il proprio personale. Senonché, tale illegittimità non è in alcun modo motivata
ma è solo apoditticamente affermata, venendo così a mancare un elemento
essenziale del ricorso che, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 384
del 1999), ne condiziona l’ammissibilità.
In
realtà, la censura sollevata rispetto al caso particolare della disciplina
dell’impiego dei dipendenti delle camere di commercio rifluisce nella più
generale vicenda concernente l’adeguamento di tale disciplina alla normativa
statale di riforma contenuta nella legge n. 421 del 1992 e nel decreto
legislativo n. 29 del 1993: una vicenda rispetto alla quale – come ricorda il
ricorso del Governo – si è inserito anche un ricorso per mancato adeguamento a
norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 266 del 1992. Dalla
conclusione di essa, per il tramite della norma di rinvio oggetto del presente
ricorso, troverà soluzione anche il problema più circoscritto che esso pone
rispetto alla disciplina dell’impiego dei dipendenti delle camere di commercio.
6.2.
– Infine, sempre con riguardo alla disciplina del rapporto di impiego vigente
per le camere di commercio, quanto alla doglianza relativa all’art. 6 della
legge regionale n. 8 del 1980 (sostituito dall’art. 5 della legge regionale n.
8 del 1987), in tema di composizione del consiglio per l’organizzazione e il
personale, mossa poiché prevede la presenza di rappresentanti del personale, in
contrasto con la disciplina dettata dall’art. 48 del decreto legislativo n. 29
del 1993 (decreto richiamato dall’art. 19 della legge n. 580 del 1993), nonché
quanto alla difficilmente decifrabile doglianza mossa all’art. 4 della legge
regionale n. 18 del 1983 (sostituito dall’art. 7 della legge regionale n. 8 del
1987, ed erroneamente indicato nel ricorso come art. 4 della legge regionale n.
8 del 1980), il quale, rimandando all’art. 20 della legge regionale n. 7 del
1982 la disciplina delle procedure di concorso, farebbe riferimento a una
normativa in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, basta
rilevare che le disposizioni di tale decreto, contenente la riforma
dell’impiego pubblico, costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1,
comma 3, principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, non
vincolanti di per sé la potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige
nelle materie attribuite alla competenza legislativa prevista dall’art. 4 del
suo statuto, tra le quali rientrano tanto quella dell’ordinamento delle camere
di commercio (n. 8) quanto quella dell’ordinamento degli uffici regionali e del
personale ad essi addetto (n. 1). Riguardo ai principi desumibili dall’art. 2
della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base è stato emanato il decreto
legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma 2 dello stesso art. 2 e
l’art. 3 del decreto legislativo n. 29 qualificano come norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica, e quindi vincolanti anche la
potestà legislativa della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall’art. 4
dello statuto, nulla è dato da essi evincere – né il ricorrente evince – che
possa rilevare per sostenere le censure in esame.
Tali
questioni debbono pertanto essere dichiarate non fondate.
per questi
motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1)
dichiara l’illegittimità costituzionale
delle seguenti disposizioni della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9
agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano):
a)
art. 1, nella parte in cui determina la natura delle camere di commercio in
contrasto con il principio di autonomia, risultante dall’art. 1, comma 1, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura);
b)
art. 10, nella parte in cui prevede i compiti del consiglio camerale in
contrasto con il principio di autonomia statutaria delle camere, risultante
dall’art. 3 della legge n. 580 del 1993, e con il principio della competenza
statutaria del consiglio stesso, risultante dall’art. 11 della medesima legge;
c)
artt. 6 e 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio
camerale in contrasto con il principio di rappresentatività risultante
dall’art. 12 della legge n. 580 del 1993;
2)
dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 7 [per le parti non dichiarate
incostituzionali], 8, 9, 10 [per la parte non dichiarata incostituzionale], 11,
12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 27, 29 della legge regionale n. 7 del 1982;
degli artt. 1 e 2 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 14 (Modifiche alla
legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano”); degli artt. 3,
4, 6, 8 e 9 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n.
7, modificata dalla legge regionale 9 novembre 1983, n. 14, sull’ordinamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di
Bolzano); dell’art. 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 8 (Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano),
sollevate, per violazione dell’art. 4, numero 8), dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 2,
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della legge n. 580 del 1993,
con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara
non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge
regionale n. 8 del 1980, sostituito dall’art. 5 della legge regionale 18 giugno
1987, n. 8 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 8
e alla legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, recanti norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano), e dell’art. 4
della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 22 maggio 1980, n. 8, contenente “Norme sullo stato giuridico e
sul trattamento economico del personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano”), sostituito dall’art. 7
della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate, in riferimento all’art. 19
della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in epigrafe;
4)
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980,
sostituito dall’art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevata, in
riferimento all’art. 19 della legge n. 580 del 1993, con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 25 ottobre 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata
in cancelleria l'8 novembre 2000.