SENTENZA N. 440
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 500, commi 2-bis e 4, e 512 del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in
riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui
consente che sia data lettura, nel corso del dibattimento, dei verbali relativi
alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da
persone informate sui fatti che non abbiano inteso avvalersi della facoltà di
non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., esercitando invece tale
loro diritto nel dibattimento, nonché dell'art. 500, commi 2-bis e 4, dello stesso codice, nella
parte in cui, «ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle
dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione», consente al
giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di
contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che versano nelle
condizioni prima indicate.
Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso
del dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era stata
disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen.,
avevano dichiarato di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre prevista
dall'art. 199 cod. proc. pen. Il pubblico
ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura dei verbali delle
informazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari, facendo
rilevare che prima dell'assunzione di dette informazioni i predetti soggetti,
avvisati della facoltà di astenersi, avevano dichiarato che non intendevano
avvalersene.
Al riguardo, il giudice a quo rileva che con sentenza n. 179 del 1994 la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen.,
ritenendo che tale norma consentisse la lettura delle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini
preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato che si avvalgono in
dibattimento della facoltà di non deporre.
Peraltro - prosegue il rimettente - successivamente
a tale decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha modificato
l'art. 111 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento il principio del
contraddittorio nella formazione della prova, «con la ulteriore specificazione
che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di
dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore"».
Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 cod.
proc. pen., nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione datane
dalla Corte costituzionale - la lettura delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si avvalgono della
facoltà di non testimoniare, benché in precedenza avessero rinunciato a tale
facoltà, sia in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione
della prova, perché «non consentirebbe alle parti diverse dal P.M. di procedere
al controesame dei testi».
D'altro canto, «ove si ritenesse applicabile nel
caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della
contestazione», ad avviso del giudice rimettente la disposizione dell'art. 500,
commi 2-bis e 4, cod. proc. pen.
sarebbe in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in
quanto tale disciplina verrebbe applicata a soggetti «che, nell'esercizio di
una loro legittima facoltà, rifiutano di rendere testimonianza» e non già a
«testi che nel corso dell'esame dibattimentale rendano dichiarazioni difformi
da quelle in precedenza rese nel corso delle indagini preliminari».
2. - Nel giudizio è intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato. A parere dell'Avvocatura la giurisprudenza di legittimità non ha accolto
l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen. data dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 179 del 1994, ma ha ribadito anche di recente che
l'esercizio della facoltà di astenersi dal deporre da parte del prossimo
congiunto impedisce la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso
delle indagini preliminari: da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 500, comma
2, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono
essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se
il soggetto deponga come teste sui fatti e sulle circostanze oggetto di
contestazione; dall'altro, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura
degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari è consentita solo nel
caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze
imprevedibili.
L'Avvocatura ritiene quindi che le censure di
costituzionalità prospettate dal rimettente si fondano su un erroneo
presupposto interpretativo e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale
sottoposta al giudizio di questa Corte ha per oggetto l'art. 512 del codice di
procedura penale, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione
indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali
delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel
corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento
si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc.
pen.; nonché, «ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle
dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione», l'art. 500, commi
2-bis e 4, dello stesso codice, nella
parte in cui consente al giudice del dibattimento di procedere
all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese dalle
persone che versano nelle condizioni prima indicate.
Ad avviso del rimettente, da un lato la lettura dei
verbali di tali dichiarazioni in forza dell'art. 512 cod. proc. pen.
contrasterebbe con il quarto comma dell'art. 111 Cost., inserito dall'art. 1
della legge costituzionale n. 2 del 1999, ove è stabilito che il «processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova» e che «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», in
quanto la lettura impedisce alle parti di procedere all'esame e al controesame
del testimone; dall'altro, ove si ritenesse che le dichiarazioni rese in
precedenza possano essere acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni
di cui all'art. 500, commi 2-bis e 4,
cod. proc. pen., risulterebbe parimenti violato il principio costituzionale del
contraddittorio, in quanto la disciplina censurata verrebbe applicata a
soggetti che rifiutano di rendere testimonianza esercitando una loro legittima
facoltà, e non a testimoni che abbiano reso in dibattimento dichiarazioni
difformi rispetto a quelle rese in precedenza.
2. - I rilievi di illegittimità costituzionale sono
prospettati dal rimettente con riferimento all'interpretazione che questa Corte
ha dato all'art. 512 cod. proc. pen. con la sentenza n. 179 del 1994.
La questione era stata allora sollevata in base al
presupposto che gli artt. 500, comma 2-bis,
e 512 cod. proc. pen. non consentissero, rispettivamente, di contestare e di
leggere le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che al
dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di non deporre, e che pertanto
non potesse essere evitata la perdita di tali dichiarazioni ai fini della
decisione.
Con la menzionata sentenza la Corte ha ritenuto, da
un lato, che al caso in esame non è applicabile l'art. 500, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto norma
«che è chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione dell'obbligo di
rendere testimonianza, assumono nel giudizio la qualità formale di testi, ma
non può certo essere estesa a chi tale qualità non assume nemmeno ove eserciti
il proprio diritto di astensione»; dall'altro ha dichiarato non fondata la
questione relativa all'art. 512 cod. proc. pen., affermando in via
interpretativa che, una volta che il prossimo congiunto, ritualmente avvisato
della facoltà di astenersi dal deporre, abbia rinunciato a tale facoltà e reso
dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, le
dichiarazioni stesse risultano legittimamente assunte e, ove il dichiarante
decida di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, «pur se in seguito
all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non
prevedibile impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi
dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al
dibattimento». La soluzione - rileva la sentenza n. 179 del 1994 - si pone «in
linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio
dell'oralità con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di
quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede».
Il giudice che ha sollevato la questione oggetto del
presente giudizio di costituzionalità richiama appunto tale interpretazione per
sostenere la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 512 cod. proc.
pen. a seguito dell'introduzione nella Costituzione del principio del
contraddittorio nella formazione della prova.
3. - La questione non è fondata, nei sensi
di seguito precisati.
4. - Il quadro normativo in base al quale
questa Corte aveva pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 è in
effetti radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111
Cost. dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.
Il principio del contraddittorio nella formazione
della prova nel processo penale è ora espressamente enunciato nella sua
dimensione oggettiva, cioè quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti,
nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione «Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova», ed è richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioè quale
diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel
terzo comma del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona
accusata «la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico». Il principio trova poi una
specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto
comma, secondo cui la «colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore». Contestualmente, l'art. 111 Cost. prevede nel quinto comma che
eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, «la formazione della prova non
ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».
I contenuti della disciplina costituzionale del
principio del contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a
dimostrare che l'interpretazione riservata all'art. 512 cod. proc. pen. dalla
sentenza n. 179 del 1994 non è più compatibile con il nuovo quadro normativo.
La Corte aveva allora
ritenuto costituzionalmente imposta, anche alla luce delle sentenze nn. 254 e
255 del 1992 e del principio di non dispersione dei mezzi di prova in esse
affermato, una interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen., tale da
qualificare l'esercizio della facoltà del prossimo congiunto dell'imputato di
astenersi dal deporre come una causa di «oggettiva e non prevedibile
impossibilità di ripetizione dell'atto dichiarativo», che consente di dare
lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento. Per la sua generica
formulazione, l'art. 512 cod. proc. pen. fu così ritenuto idoneo a comprendere
tra i fatti (o le circostanze) imprevedibili che rendono impossibile la
ripetizione dell'atto anche quelli che, pur se dipendenti dalla volontà del
dichiarante (come nel caso disciplinato dall'art. 199 cod. proc. pen.), di
fatto determinano comunque l'impossibilità di procedere all'esame
dibattimentale.
Tale conclusione non è peraltro più consentita dal
tenore del quarto e del quinto comma dell'art. 111 Cost.: i precetti
costituzionali si pongono infatti rispetto alla legge ordinaria non solo come
parametri di legittimità, ma, prima ancora, come essenziali punti di
riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina
sottoposta a scrutinio di costituzionalità.
In particolare,
l'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. è chiaramente
incompatibile con la sfera di applicazione della specifica ipotesi di deroga al
contraddittorio «per accertata impossibilità di natura oggettiva» prevista dal
quinto comma dell'art. 111 Cost. Ove si consideri anche il testuale
riferimento, contenuto nell'art. 111, quarto comma, Cost., alle «dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio», il richiamo alla «impossibilità di natura oggettiva» non
può che riferirsi a fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di
per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a
prescindere dall'atteggiamento soggettivo, così come d’altronde emerge dagli
stessi lavori parlamentari (vedi Senato, sedute del 18 febbraio 1999, e Camera,
Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 aprile 1999 e Relazione
presentata il 16 luglio 1999). Ne deriva che tra le cause di impossibilità di
«natura oggettiva» previste dall'art. 111, quinto comma, Cost. non può essere
compreso l'esercizio della facoltà legittima di astenersi dal deporre, che è
appunto riconosciuta al prossimo congiunto dell'imputato, attribuendosi rilievo
ad una sua manifestazione di volontà.
5. - Alla luce della nuova formulazione
dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. va quindi interpretato nel
senso che non è consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese
dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della
facoltà di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in
quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di
impossibilità di formazione della prova in contraddittorio. La relativa
questione di costituzionalità va pertanto dichiarata non fondata, essendo
basata su un presupposto interpretativo superato dal mutato quadro normativo.
6. - La questione di legittimità costituzionale
sollevata con riferimento all'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. è introdotta dall'inciso, ipotetico e
dubitativo, «ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle
dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione». L'incertezza
espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto
di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte
di assise di Nuoro, con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Nuoro, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 ottobre 2000.