Ordinanza n. 382/2000
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ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 5, e 28, della legge della Regione Siciliana approvata il 23 novembre 1999, recante “Riforma della disciplina del commercio”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° dicembre 1999, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 1999.

 Udito nella camera di consiglio dell’8 giugno 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 1° dicembre 1999 e depositato il successivo 9 dicembre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale approvata il 23 novembre 1999 (d.d.l. nn. 909 – 920 – 830 – 706), recante “Riforma della disciplina del commercio”, e segnatamente dell’art. 3, comma 5, in riferimento agli artt. 3, 41, e 120 della Costituzione, nonché all’art. 5, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), in relazione ai limiti posti dall’art. 14 dello statuto speciale, e dell’art. 28, limitatamente all’inciso “anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1”, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che la prima delle disposizioni censurate prescrive per l’esercizio dell’attività di vendita relativa al settore merceologico non alimentare i medesimi requisiti professionali previsti per il settore alimentare, introducendo, sia pure transitoriamente, una limitazione, non prevista in ambito nazionale, per lo svolgimento di un’attività professionale, mentre l’art. 28 della legge, introducendo un inciso nell’art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 (Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in tema di “assegnazione di lotti nelle aree di sviluppo industriale”, ad avviso del ricorrente produrrebbe l’effetto di una ingiustificata sanatoria in favore di soggetti che esercitano attività commerciali, in difetto di un comprovato interesse pubblico;

che la Regione Siciliana non si è costituita in giudizio;

che con memoria dell’8 maggio 2000 il Commissario dello Stato, rilevato che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la delibera legislativa in esame come legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 60 del 24 dicembre 1999), con omissione delle disposizioni impugnate, ha chiesto sia dichiarata cessata la materia del contendere.

Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall’Assemblea regionale Siciliana il 23 novembre 1999, recante “Riforma della disciplina del commercio”, è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dell’art. 5, comma 5, nonché dell’inciso dell’art. 28 “anche a prescindere dai requisiti di cui al comma 1”, entrambi oggetto di censura, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute;

che, in conformità della costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze nn. 162 e 225 del 2000), deve pertanto ritenersi cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 27 luglio 2000.