Sentenza n. 162/2000

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SENTENZA N. 162

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Francesco GUIZZI, Presidente

- Cesare MIRABELLI 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana approvata il 7 novembre 1997, recante “Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 15 novembre 1997, depositato in cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 75 del registro ricorsi 1997.

Visto l’atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida;

uditi l’avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Francesco Torre e Francesco Castaldi per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 15 novembre 1997, depositato il 25 novembre 1997, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione, degli articoli 3 e 4 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 7 novembre 1997 (disegno di legge n. 514), recante “Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44”.

L’art. 3 della legge impugnata autorizza, per l’anno 1998, la spesa complessiva di 3.100 milioni per la realizzazione, mediante una convenzione con un Dipartimento universitario, dell’atlante linguistico della Sicilia e dell’archivio delle parlate siciliane, nonché per la concessione di un contributo al Centro Studi filologici e linguistici siciliani per il completamento del vocabolario siciliano e dei lessici siciliani; e dispone che alla relativa copertura si provveda mediante riduzione di un capitolo del bilancio pluriennale della Regione.

Secondo il ricorrente, la disposizione violerebbe l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto il capitolo alla cui riduzione si fa riferimento sarebbe un capitolo cosiddetto “libero”, la cui consistenza verrebbe di anno in anno determinata con la legge di bilancio secondo le disponibilità economiche e le esigenze finanziarie; e l’obbligo di indicazione della copertura non potrebbe ritenersi assolto mediante l’autorizzazione a ridurre uno stanziamento relativo ad un esercizio futuro e di cui sia incerto l’ammontare.

Inoltre la prevista riduzione non sarebbe correlata ad alcun provvedimento generale di riordino degli uffici o alla predisposizione di misure per il contenimento delle spese di funzionamento degli stessi, il che indurrebbe a ritenere che la disposizione in esame concreti un mero artificio contabile, elusivo del precetto costituzionale.

Parimenti lesivo dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione sarebbe l’art. 4 della legge impugnata, che dispone, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998, un aumento del contributo annuo a favore dell’Associazione Istituto internazionale del papiro di Siracusa, stabilendo che i maggiori oneri ricadenti negli esercizi finanziari 1998 e 1999 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001. Secondo il ricorrente, non sarebbe prevista idonea copertura della maggiore spesa per gli esercizi futuri, successivi al 1999.

2. – Si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con il ricorso siano dichiarate non fondate: l’obbligo di copertura sarebbe stato adeguatamente assolto, trattandosi di spese gravanti su esercizi successivi a quello in corso.

3. – Con atti successivamente depositati, la difesa del ricorrente e quella della Regione resistente hanno comunicato che la legge impugnata è stata promulgata dal Presidente della Regione, con omissione però degli articoli 3 e 4 (legge 24 dicembre 1997, n. 47, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 73 del 30 dicembre 1997), e hanno concordemente chiesto che, conseguentemente, sia dichiarata cessata la materia del contendere nel presente giudizio.

Considerato in diritto

La legge regionale approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 7 novembre 1997, recante “Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44”, è stata impugnata dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, per contrasto con l’art. 81, quarto comma, della Costituzione, limitatamente agli articoli 3 e 4.

Poiché, dopo la proposizione del ricorso, la legge è stata promulgata dal Presidente della Regione con omissione dei due articoli oggetto di censura, in tal modo precludendo definitivamente la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni in essi contenute, la materia del contendere nel presente giudizio, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, sentenze n. 467 del 1999 e n. 6 del 2000), deve ritenersi cessata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000.

Francesco GUIZZI, Presidente

Valerio ONIDA, Redattore

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000.