SENTENZA N. 361
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), promosso con ordinanza
emessa il 20 marzo 1999 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente
tra Cabrini Sara e l’INPS, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1. - Il
Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa il 20
marzo 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della
legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione, a favore delle
imprenditrici agricole a titolo principale, dell’indennità giornaliera per i
periodi di gravidanza e puerperio, come è stabilito invece per le coltivatrici
dirette, mezzadre e colone.
Il
rimettente, il quale deve decidere in ordine alla domanda proposta da una
imprenditrice agricola a titolo principale per ottenere la corresponsione
dell’indennità di maternità da parte dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale, osserva che l’art. 13 della legge n. 233 del 1990 (Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) ha stabilito l’estensione a
tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale delle disposizioni della
legge n. 1047 del 1957 (Estensione dell’assicurazione per invalidità e
vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) con decorrenza dal 1°
luglio 1990, sì che, sotto il profilo previdenziale, gli imprenditori agricoli
sono stati equiparati ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
La
medesima equiparazione tra le indicate categorie non sussiste invece in
relazione alla corresponsione dell’indennità di maternità, poiché la legge n.
546 del 1987 attribuisce detta indennità solo alle lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette, mezzadre e colone, ma non alle imprenditrici agricole a
titolo principale.
Ad
avviso del giudice a quo, la indicata
esclusione appare irragionevole, in quanto nel periodo della gravidanza e del
puerperio le imprenditrici agricole sono soggette al medesimo rischio delle
altre lavoratrici; benché alle imprenditrici non sia richiesta l’esecuzione
manuale di lavori agricoli, tuttavia l’assenza di tale requisito non
costituisce un connotato essenziale nella definizione di imprenditore agricolo.
Gli
artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non prevedono l’indennità di
maternità per le imprenditrici agricole, si porrebbero perciò in contrasto con
gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione.
In
particolare, il rimettente ravvisa una disparità di trattamento nella
circostanza che solo alle lavoratrici autonome è riconosciuta la predetta
indennità, pur in presenza del medesimo evento della maternità e nonostante la
identica funzione sociale della norma, diretta a supplire alla mancanza di
reddito durante il periodo della gravidanza; appare quindi illegittima la
totale esclusione dell’indennità rispetto alla categoria delle imprenditrici
agricole a titolo principale, potendosi eventualmente giustificare soltanto la
previsione di diversi trattamenti normativi ed economici fra le varie categorie
di lavoratrici autonome in relazione alle diverse situazioni, come ha affermato
la Corte costituzionale con la sentenza n. 31 del 1986.
Il
pretore rimettente, pur riconoscendo che le disposizioni contenute nell’art. 37
della Costituzione possono invocarsi solo riguardo al lavoro subordinato,
richiama tuttavia la sentenza n. 181 del 1993, con la quale la Corte ha
affermato che lo spirito che anima dette disposizioni è di grande momento per i
riflessi che esse hanno su qualsiasi attività lavorativa, in relazione alla
funzione familiare della donna, al fine di assicurare una speciale adeguata
protezione alla madre e al bambino.
Le
norme denunciate si porrebbero poi, ad avviso del giudice a quo, in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, in quanto la
mancata previsione di un’indennità economica potrebbe indurre le imprenditrici
a continuare l’attività lavorativa nei periodi della gravidanza e del
puerperio, nei quali invece dovrebbero operare forme di previdenza, la cui
funzione consiste non solo nel fornire un aiuto economico alle gestanti ma
essenzialmente a dare un’efficace tutela al valore della maternità, con il
conseguente dovere del legislatore di apprestare norme e risorse necessarie ad
evitare che sia compromessa la salute della gestante e lo sviluppo della vita
del bambino, come affermato nella citata sentenza n. 181 del 1993.
Il
giudice rimettente sostiene, infine, che non sarebbe necessario un intervento
discrezionale del legislatore per attuare l’esigenza primaria di tutela del
valore della vita e della salute della madre e del bambino, in quanto
l’equiparazione tra gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni è stata già disposta dall’art. 13 della legge n. 233 del 1990, che ha
esteso agli imprenditori agricoli l’assicurazione per l’invalidità e la
vecchiaia prevista in favore delle altre categore; allo stesso modo, secondo il
giudice a quo, potrebbe estendersi
alle imprenditrici agricole a titolo principale la disposizione di cui all’art.
3 della legge n. 546 del 1987, che stabilisce la corresponsione di un’indennità
giornaliera a favore delle coltivatrici dirette, mezzadre e colone.
2.
- E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e comunque infondata.
La
difesa erariale pone in particolare rilievo la circostanza che la parificazione
delle forme di tutela, richiedendo interventi complessi e articolati, deve
essere ricondotta alla discrezionalità del legislatore, che, dopo aver valutato
le caratteristiche dei soggetti destinatari del sistema previdenziale e i
vincoli finanziari cui è sottoposto il sistema, provvede alle eventuali modifiche
della disciplina, con le modalità più opportune in relazione al concreto
momento storico ed economico.
Nella
materia in questione, si sono succeduti nel tempo numerosi interventi
legislativi, i più recenti dei quali sono i provvedimenti contenuti nell’art.
59, comma 16, della legge n. 449 del 1997 e nell’art. 66 della legge n. 448 del
1998, che dimostrano la varietà delle possibili forme di tutela della
maternità.
L’Avvocatura
ha concluso quindi per la manifesta infondatezza della questione, escludendo
che le norme di tutela di cui alla legge n. 546 del 1987 possano essere
automaticamente estese alle imprenditrici agricole a titolo principale e
richiamando quelle pronunce (sentenze nn. 181 del 1983, 364 del 1995 e 31 del
1986) con le quali la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo
cui è da affidare all’apprezzamento del legislatore un intervento che postuli
un’identità delle fattispecie da tutelare.
Considerato in diritto
1.
- Il Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in
riferimento agli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione, della legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(Indennità di maternità per le lavoratrici autonome), nella parte in cui non
prevedono la corresponsione dell’indennità di maternità a favore delle
imprenditrici agricole a titolo principale.
Ad
avviso del rimettente, la mancata inclusione delle imprenditrici agricole a
titolo principale fra le categorie di lavoratrici autonome che beneficiano
dell’indennità di maternità sarebbe irragionevole e discriminatoria e
costituirebbe una lesione dei principi costituzionali che impongono la tutela
della salute e del valore della maternità.
2.
- La questione è fondata.
3.
- La nozione di imprenditore agricolo a titolo principale è stata introdotta
dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del
Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell’agricoltura), che include
tale categoria tra i beneficiari di provvidenze finalizzate all’ammodernamento
e al potenziamento delle strutture agricole, definendo a titolo principale
“l’imprenditore che dedichi all’attività agricola almeno due terzi del proprio
tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall’attività medesima almeno due
terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione
fiscale”.
Trattasi
di categoria affine a quella dei coltivatori diretti, da cui si discosta
essenzialmente per ciò che concerne il requisito della manualità del lavoro; il
citato art. 12, riferendosi genericamente al tempo di lavoro, non indica lo
svolgimento di lavoro manuale tra gli elementi che connotano l’attività
dell’imprenditore agricolo a titolo principale, sì che tale lavoro può
consistere anche in un’attività di organizzazione e di direzione dell’azienda
agricola.
L’art.
13 della legge 2 agosto 1990, n. 233 ha esteso agli imprenditori agricoli a
titolo principale l’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti
prevista in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni dalla legge 26
ottobre 1957, n. 1047, equiparando così l’indicata categoria, priva di una
specifica tutela previdenziale, a quella dei coltivatori diretti. Detta legge
non contiene però alcun riferimento al trattamento di maternità - di cui
beneficiano le coltivatrici dirette ai sensi della legge n. 546 del 1987 -
limitandosi a disporre l’applicabilità agli imprenditori agricoli a titolo
principale soltanto del regime previdenziale previsto per i coltivatori diretti
dalla legge n. 1047 del 1957.
4.
- La tutela della maternità, inizialmente disposta solo a favore delle
lavoratrici subordinate con la legge 26 agosto 1950, n. 860 e, successivamente,
in modo più ampio e organico, con la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è stata
progressivamente estesa alle lavoratrici autonome e alle libere professioniste,
sia pure in termini necessariamente diversi in ragione delle caratteristiche
proprie di ciascuna delle indicate categorie.
La
legge n. 546 del 1987 prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera per i
due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi
alla data effettiva del parto a favore delle coltivatrici dirette, colone e
mezzadre, nonché a favore delle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti
attività commerciali; l’indennità di maternità spetta, altresì, in caso di
adozione o di affidamento preadottivo ed in caso di aborto spontaneo o
terapeutico.
Analoghe
disposizioni sono contenute nella legge 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di
maternità per le libere professioniste), che stabilisce la corresponsione di
un’indennità di maternità per i medesimi periodi di gravidanza e puerperio,
oltre che nei casi di adozione e affidamento preadottivo ed in quelli di aborto
spontaneo o terapeutico, a favore di ogni iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti, tra quelle indicate nella tabella A,
allegata alla legge stessa.
La
tutela della maternità è stata poi estesa alle lavoratrici prive di altre forme
di tutela previdenziale ed iscritte ad apposita gestione separata presso
l’Istituto autonomo della previdenza sociale, a favore delle quali è prevista
la corresponsione di un assegno, una
tantum, in caso di parto e in caso di aborto spontaneo o terapeutico, come
stabilito dall’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dal decreto ministeriale 27
maggio 1998 (Estensione della tutela della maternità e dell’assegno al nucleo
familiare).
Infine,
in presenza di determinati requisiti economici, è prevista, ai sensi dell’art.
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), l’erogazione di un assegno di maternità a
favore delle cittadine italiane residenti, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennità di maternità.
4.1
- Questa Corte ha ripetutamente affermato che il sostegno economico disposto
dal legislatore a favore delle lavoratrici nei periodi della gravidanza e del
puerperio ha la duplice finalità di tutelare la salute della donna e del
nascituro e di evitare che alla maternità si colleghi uno stato di bisogno; ciò
in quanto il valore della maternità non può subire condizionamenti,
specialmente di ordine economico. Onde non possono essere ritenute legittime
quelle norme che comportino, a motivo della maternità, una sostanziale
menomazione economica della lavoratrice (tra le tante, si vedano le sentenze
nn. 310 del 1999, 3 del 1998, 181 del 1993).
Il
fondamento costituzionale della tutela della maternità non sta solo nelle
disposizioni contenute nell’art. 37, che riguardano specificamente il lavoro
subordinato, ma riposa in via generale sul principio dell’art. 31, che protegge
la maternità in quanto tale, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e
sul precetto dell’art. 32, per lo specifico profilo della tutela della salute
della madre e del bambino.
Il
legislatore ha dato attuazione in modo progressivo e sempre più esteso
all’esigenza di tutela imposta dai citati precetti costituzionali, proteggendo
il valore della maternità, anche indipendentemente dallo svolgimento di
un’attività lavorativa da parte della donna, come è dimostrato dalle
disposizioni contenute nell’art. 66 della legge n. 448 del 1998, che prevedono
l’erogazione di un assegno di maternità in caso di limitate risorse economiche
del nucleo familiare di appartenenza della madre.
E’
evidente allora che contenuto e modalità degli interventi legislativi variano
solo in relazione alla specificità delle singole situazioni, non già al bene da
tutelare, che è sempre il medesimo. Ciò comporta che mentre può risultare
giustificata la previsione di un più elevato grado di protezione a favore di
alcune categorie rispetto ad altre, appare invece assolutamente discriminatoria
la totale carenza di tutela che si verifica allorché, in presenza del medesimo
evento, vi siano soggetti che non godono di alcuna provvidenza riconosciuta
invece ad altri che pur versano in situazioni omogenee.
4.2
- A differenza delle altre lavoratrici autonome, le imprenditrici agricole a
titolo principale sono prive del trattamento previdenziale di maternità,
nonostante esse costituiscano una categoria affine a quella delle coltivatrici
dirette.
Una
tale carenza di tutela appare ingiustificata sotto più profili: anzitutto
perché viene a determinarsi una inammissibile diseguaglianza nell’ambito della
medesima categoria delle lavoratrici autonome, che il legislatore ha già
mostrato di considerare in modo omogeneo, allorché ha esteso l’assicurazione
per invalidità e vecchiaia, di cui godevano i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni, agli imprenditori agricoli a titolo principale.
L’equiparazione
tra gli uni e gli altri resterebbe gravemente incompleta, trattandosi di
diritti di pari rilievo costituzionale, se non si consentisse alle
imprenditrici agricole a titolo principale di ottenere la corresponsione
dell’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le
coltivatrici dirette.
Non
è tuttavia solo il conflitto con il principio di eguaglianza a determinare la
illegittimità costituzionale delle norme censurate; poiché la mancata
previsione del trattamento economico di maternità può indurre le imprenditrici
a non interrompere, né a diminuire il ritmo di lavoro per non subire decrementi
di reddito, non risulta attuata quell’esigenza primaria di tutela della salute
della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della
gravidanza e del puerperio, voluta dall’art. 32 della Costituzione.
Pertanto,
gli artt. 1 e 3 della legge n. 546 del 1987, che non contemplano le
imprenditrici agricole a titolo principale tra le lavoratrici autonome a favore
delle quali è disposta l’indennità di maternità, non possono che dichiararsi
contrari ai citati precetti costituzionali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli
artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le
lavoratrici autonome), nella parte in cui non prevedono la corresponsione
dell’indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo
principale.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
12 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 26 luglio 2000.