ORDINANZA N. 341
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Cesare MIRABELLI Presidente
-
Francesco GUIZZI Giudice
-
Fernando SANTOSUOSSO "
-
Massimo VARI "
-
Cesare RUPERTO "
-
Riccardo CHIEPPA "
-
Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Valerio ONIDA "
-
Carlo MEZZANOTTE "
-
Fernanda CONTRI "
-
Guido NEPPI MODONA "
-
Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Annibale MARINI "
-
Franco BILE "
-
Giovanni Maria FLICK "
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203 della legge 13 (recte: 23)
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria
provinciale di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro la Direzione
regionale delle entrate del Lazio, iscritta al n. 66 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di costituzione di Paci Eliseo,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 giugno
2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi l'avvocato Mario Tonucci per Paci
Eliseo e l'avvocato dello Stato Maria Giancarlo Mandò per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto
che, nel corso di un giudizio attinente al rimborso del contributo
straordinario per l'Europa, la Commissione tributaria provinciale di Roma,
condividendo i rilievi mossi dal ricorrente, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
3, commi da 193 a 203, della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), prevedenti l'istituzione per il 1996
dell'anzidetto contributo straordinario;
che, secondo il giudice a quo, il nuovo tributo colpirebbe
principalmente determinate fasce di reddito, esonerando quelle al di sotto di
una certa soglia, con la conseguenza che il criterio alla base del contributo
straordinario risulterebbe, in tal modo, difforme da quello concretizzato con
la imposizione generale sui redditi (IRPEF, IRPEG, ecc.), pur incidendo sullo
stesso reddito imponibile;
che verrebbe, così, violato il criterio
della progressività della imposizione fiscale, della uguaglianza e della
universalità della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità
contributiva;
che, ad avviso del giudice rimettente,
la normativa in questione interferirebbe con il principio della capacità
contributiva anche sotto il profilo della retroattività della imposizione,
senza, peraltro, alcuna razionale giustificazione;
che, infatti, nel caso di specie, un
reddito di un soggetto contribuente, che è già assoggettato alla imposta
generale sul reddito, verrebbe ad essere sottoposto ad una ulteriore
contribuzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte si è
costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la declaratoria di
incostituzionalità della norma impugnata ed ha sottolineato che il meccanismo
di incidenza del tributo in questione colpirebbe, in particolare modo, una
ristretta fascia reddituale, mentre la maggior parte delle fasce di reddito ne
rimarrebbero esenti; queste ultime, peraltro, non necessariamente avrebbero una
capacità contributiva minima, giacché l’imposta, così come è strutturata,
finirebbe per esentare livelli di capacità contributiva media, con una
concentrazione del carico tributario specifico su una minoranza della platea
dei contribuenti, con conseguente violazione del principio di capacità
contributiva soggettiva sotto il profilo sia della universalità e della
generalità del concorso, sia della uguaglianza e della razionalità della norma;
che, in relazione alla lamentata
retroattività della normativa in questione, la parte privata, dopo aver
richiamato gli orientamenti della Corte sull’argomento, sottolinea come, nella
specie, non ricorrerebbero le ragioni di giustificazione di tale efficacia
retroattiva, rinvenute dalla giurisprudenza in casi precedenti, in quanto il
contributo straordinario, andando a colpire un reddito già tassato, non potrebbe
connotarsi per prevedibilità e logicità;
che, nel giudizio introdotto con
l’ordinanza di cui sopra, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
concluso per la infondatezza della questione, osservando, in particolare, che
il confronto è fatto tra imposte di diversa natura, una delle quali, peraltro,
con carattere di straordinarietà, per cui il principio di uguaglianza non risulterebbe
violato;
che, nella memoria dell'Avvocatura
generale dello Stato, si aggiunge che non sussisterebbe la dedotta
retroattività della norma, in quanto il contributo è riferito ad un reddito che
ancora non sarebbe maturato; peraltro, la retroattività sarebbe incompatibile
con l’art. 53 della Costituzione solo quando la norma sopravviene dopo molti
anni dall’avveramento del presupposto, quando, cioè, si siano disperse le
risorse della capacità contributiva;
che, nell'imminenza della data fissata
per l'udienza pubblica, la parte privata ha presentato una memoria, con la
quale insiste nelle proprie conclusioni, ponendo l'accento sul modo
discriminatorio con cui le norme denunciate, attraverso il meccanismo delle
esenzioni e delle detrazioni, inciderebbero sui contribuenti, recando
violazione al principio di universalità della obbligazione tributaria;
che nella anzidetta memoria si
sottolinea come la lamentata retroattività della norma non trovi
giustificazione né sotto il profilo della prevedibilità, né, tanto meno, sotto
quello della ragionevolezza, in quanto sarebbe una norma "impositiva,
innovativa, costitutiva di un prelievo aggiuntivo sul reddito soggettivo, già
assoggettato all'imposta generale";
che anche l'Avvocatura generale dello
Stato, in prossimità della pubblica udienza, ha prodotto una memoria, con la
quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, sottolineando che i principi
di progressività ed universalità dell'imposizione tributaria sarebbero del
tutto inconferenti; il primo, perché va riferito all'intero sistema tributario
e non al singolo tributo; il secondo, strettamente correlato alla capacità
contributiva, perché sta ad indicare il diverso concetto, secondo cui tutti
coloro che sono in possesso dell'attitudine economica a sottostare al tributo,
devono concorrere alla copertura della spesa della collettività;
che, in ordine all’asserita
retroattività della imposizione in esame, premesso il suo carattere
straordinario, la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato osserva che la
dissociazione temporale tra la norma istitutiva ed il verificarsi del fatto
assunto quale presupposto impositivo presenterebbe un intervallo temporale
estremamente breve, tale da fondare la ragionevole presunzione della permanenza
delle risorse prodotte, nel pieno rispetto della effettiva capacità
contributiva del contribuente.
Considerato che l’ordinanza si basa su di un
presupposto inesatto cioè che l’imposizione tributaria debba essere
necessariamente uniforme tra imposte (diverse) che colpiscono lo stesso
reddito, indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario della
singola imposta e della sua ricorrenza e finalità;
che l’art. 53 della Costituzione deve
essere interpretato in modo unitario e coordinato, e non per preposizioni
staccate ed autonome le une dalle altre;
che, infatti, la universalità della
imposizione, desumibile dalla espressione testuale «tutti» (cittadini o non
cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica
italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al
principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3,
primo comma, della Costituzione), di concorrere alle «spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva» (con riferimento al singolo tributo
ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti
politici in relazione all’appartenenza del soggetto alla collettività
organizzata;
che, nello stesso tempo, la
Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri
assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione
tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità
contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività,
come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di
eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali
esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in
spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della
Costituzione);
che si ravvisano manifesti elementi di
completa differenziazione di tipologia - rispetto all’IRPEF - del contributo
per l’Europa: imposizione straordinaria ed una
tantum, seguita da impegno politico di un parziale futuro rimborso - poi
realizzato per il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre
1998, n. 448 -, in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso;
imposizione esclusivamente «finalizzata all’adeguamento dei conti pubblici ai
parametri previsti dal Trattato di Maastricht», obiettivo, peraltro, facilmente
prevedibile in relazione alla deficitaria situazione finanziaria in Italia;
imposizione con indice di riferimento ai redditi del 1996, già assoggettati ad
IRPEF, comunque non compensabile né detraibile rispetto ad altre imposte, tasse
e contributi; imposizione con criteri che dovevano tenere presenti le capacità
contributive residue rispetto all’intero onere tributario, con particolare
considerazione delle situazioni familiari e dei redditi di lavoro ed
assimilati, con un meccanismo consono alla qualità di contribuente (persona
fisica) e delle sue imprescindibili esigenze economiche e sociali;
che di conseguenza appaiono non
manifestamente irragionevoli né arbitrarie le scelte legislative di introdurre,
rispetto alle altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine
al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo sulla
fascia bassa fino a lire 7.200.000 nonché su quella immediatamente contigua
attraverso il meccanismo delle detrazioni operanti in modo indifferenziato, in relazione
a scaglioni di reddito, con aliquote progressive, in ordine a detrazioni legate
alla situazione personale familiare e al rapporto di lavoro o generali per ogni
contribuente tenuto all’imposta, in modo da ridurre o escludere il carico per
le fasce con capacità contributiva tutt'altro che elevata;
che egualmente manifestamente infondate
sono le altre censure relative alla retroattività della norma, correlate sempre
alla capacità contributiva, in quanto, nella specie, si tratta di imposizione,
che assume come riferimento il reddito relativo a un anno (1996), ancora in
corso al momento della imposizione, ed ha le speciali finalità e
caratteristiche sopra enunciate;
che sia per il suo immediato contesto
temporale, sia per le modalità di pagamento, non era irragionevole la
previsione legislativa di persistenza della capacità contributiva in relazione
alla particolare conformazione delle fasce di contribuenti colpite;
che, su un piano più generale, non è
inibito al legislatore, al di fuori della norma penale, di emanare norme con
efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi adeguata
giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con
altri valori o interessi costituzionalmente protetti (sentenze nn. 416 e 229
del 1999);
che è evidente che, nel caso in esame,
non si tratta di tassazione di specifici atti od operazioni o transazioni
economiche e commerciali, per le quali, invece, si potrebbero delineare, sotto
il profilo della non ragionevolezza, problemi di affidamento e di
retroattività, quando la tassazione incida sul passato, con aggravio impositivo
rispetto a specifici rapporti ormai definiti ed esauriti, tra le parti, anche
dal punto di vista economico;
che per quanto riguarda il parametro
dell’art. 23 Cost., semplicemente richiamato nel dispositivo della ordinanza di
rimessione, è sufficiente ai fini della manifesta infondatezza sottolineare che
le norme denunciate, senza alcuna possibilità di incertezza, contengono tutti
gli elementi perché una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in
base alla legge, cioè i soggetti tenuti alla prestazione, l’oggetto della
stessa, i criteri per la concreta individuazione dell’onere ed infine il modulo
procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell’amministrazione
(sentenza n. 507 del 1988);
che di
conseguenza deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione
per tutti i profili sollevati.
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da 193 a 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare MIRABELLI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 24 luglio
2000.