Ordinanza n. 341/2000

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ORDINANZA N. 341

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare MIRABELLI, Presidente

- Francesco GUIZZI 

- Fernando SANTOSUOSSO 

- Massimo VARI 

- Cesare RUPERTO 

- Riccardo CHIEPPA 

- Gustavo ZAGREBELSKY 

- Valerio ONIDA 

- Carlo MEZZANOTTE 

- Fernanda CONTRI 

- Guido NEPPI MODONA 

- Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Annibale MARINI 

- Franco BILE 

- Giovanni Maria FLICK 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 193 a 203 della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Roma sul ricorso proposto da Paci Eliseo contro la Direzione regionale delle entrate del Lazio, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Paci Eliseo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avvocato Mario Tonucci per Paci Eliseo e l'avvocato dello Stato Maria Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio attinente al rimborso del contributo straordinario per l'Europa, la Commissione tributaria provinciale di Roma, condividendo i rilievi mossi dal ricorrente, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da 193 a 203, della legge 13 (recte: 23) dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevedenti l'istituzione per il 1996 dell'anzidetto contributo straordinario;

che, secondo il giudice a quo, il nuovo tributo colpirebbe principalmente determinate fasce di reddito, esonerando quelle al di sotto di una certa soglia, con la conseguenza che il criterio alla base del contributo straordinario risulterebbe, in tal modo, difforme da quello concretizzato con la imposizione generale sui redditi (IRPEF, IRPEG, ecc.), pur incidendo sullo stesso reddito imponibile;

che verrebbe, così, violato il criterio della progressività della imposizione fiscale, della uguaglianza e della universalità della imposizione, nonché della necessaria aderenza alla capacità contributiva;

che, ad avviso del giudice rimettente, la normativa in questione interferirebbe con il principio della capacità contributiva anche sotto il profilo della retroattività della imposizione, senza, peraltro, alcuna razionale giustificazione;

che, infatti, nel caso di specie, un reddito di un soggetto contribuente, che è già assoggettato alla imposta generale sul reddito, verrebbe ad essere sottoposto ad una ulteriore contribuzione;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la parte privata, ricorrente nel giudizio a quo, la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata ed ha sottolineato che il meccanismo di incidenza del tributo in questione colpirebbe, in particolare modo, una ristretta fascia reddituale, mentre la maggior parte delle fasce di reddito ne rimarrebbero esenti; queste ultime, peraltro, non necessariamente avrebbero una capacità contributiva minima, giacché l’imposta, così come è strutturata, finirebbe per esentare livelli di capacità contributiva media, con una concentrazione del carico tributario specifico su una minoranza della platea dei contribuenti, con conseguente violazione del principio di capacità contributiva soggettiva sotto il profilo sia della universalità e della generalità del concorso, sia della uguaglianza e della razionalità della norma;

che, in relazione alla lamentata retroattività della normativa in questione, la parte privata, dopo aver richiamato gli orientamenti della Corte sull’argomento, sottolinea come, nella specie, non ricorrerebbero le ragioni di giustificazione di tale efficacia retroattiva, rinvenute dalla giurisprudenza in casi precedenti, in quanto il contributo straordinario, andando a colpire un reddito già tassato, non potrebbe connotarsi per prevedibilità e logicità;

che, nel giudizio introdotto con l’ordinanza di cui sopra, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la infondatezza della questione, osservando, in particolare, che il confronto è fatto tra imposte di diversa natura, una delle quali, peraltro, con carattere di straordinarietà, per cui il principio di uguaglianza non risulterebbe violato;

che, nella memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, si aggiunge che non sussisterebbe la dedotta retroattività della norma, in quanto il contributo è riferito ad un reddito che ancora non sarebbe maturato; peraltro, la retroattività sarebbe incompatibile con l’art. 53 della Costituzione solo quando la norma sopravviene dopo molti anni dall’avveramento del presupposto, quando, cioè, si siano disperse le risorse della capacità contributiva;

che, nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, la parte privata ha presentato una memoria, con la quale insiste nelle proprie conclusioni, ponendo l'accento sul modo discriminatorio con cui le norme denunciate, attraverso il meccanismo delle esenzioni e delle detrazioni, inciderebbero sui contribuenti, recando violazione al principio di universalità della obbligazione tributaria;

che nella anzidetta memoria si sottolinea come la lamentata retroattività della norma non trovi giustificazione né sotto il profilo della prevedibilità, né, tanto meno, sotto quello della ragionevolezza, in quanto sarebbe una norma "impositiva, innovativa, costitutiva di un prelievo aggiuntivo sul reddito soggettivo, già assoggettato all'imposta generale";

che anche l'Avvocatura generale dello Stato, in prossimità della pubblica udienza, ha prodotto una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni già rassegnate, sottolineando che i principi di progressività ed universalità dell'imposizione tributaria sarebbero del tutto inconferenti; il primo, perché va riferito all'intero sistema tributario e non al singolo tributo; il secondo, strettamente correlato alla capacità contributiva, perché sta ad indicare il diverso concetto, secondo cui tutti coloro che sono in possesso dell'attitudine economica a sottostare al tributo, devono concorrere alla copertura della spesa della collettività;

che, in ordine all’asserita retroattività della imposizione in esame, premesso il suo carattere straordinario, la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato osserva che la dissociazione temporale tra la norma istitutiva ed il verificarsi del fatto assunto quale presupposto impositivo presenterebbe un intervallo temporale estremamente breve, tale da fondare la ragionevole presunzione della permanenza delle risorse prodotte, nel pieno rispetto della effettiva capacità contributiva del contribuente.

Considerato che l’ordinanza si basa su di un presupposto inesatto cioè che l’imposizione tributaria debba essere necessariamente uniforme tra imposte (diverse) che colpiscono lo stesso reddito, indipendentemente dal carattere ordinario o straordinario della singola imposta e della sua ricorrenza e finalità;

che l’art. 53 della Costituzione deve essere interpretato in modo unitario e coordinato, e non per preposizioni staccate ed autonome le une dalle altre;

che, infatti, la universalità della imposizione, desumibile dalla espressione testuale «tutti» (cittadini o non cittadini, in qualche modo con rapporti di collegamento con la Repubblica italiana), deve essere intesa nel senso di obbligo generale, improntato al principio di eguaglianza (senza alcuna delle discriminazioni vietate: art. 3, primo comma, della Costituzione), di concorrere alle «spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva» (con riferimento al singolo tributo ed al complesso della imposizione fiscale), come dovere inserito nei rapporti politici in relazione all’appartenenza del soggetto alla collettività organizzata;

che, nello stesso tempo, la Costituzione non impone affatto una tassazione fiscale uniforme, con criteri assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione tributaria; ma esige invece un indefettibile raccordo con la capacità contributiva, in un quadro di sistema informato a criteri di progressività, come svolgimento ulteriore, nello specifico campo tributario, del principio di eguaglianza, collegato al compito di rimozione degli ostacoli economico-sociali esistenti di fatto alla libertà ed eguaglianza dei cittadini-persone umane, in spirito di solidarietà politica, economica e sociale (artt. 2 e 3 della Costituzione);

che si ravvisano manifesti elementi di completa differenziazione di tipologia - rispetto all’IRPEF - del contributo per l’Europa: imposizione straordinaria ed una tantum, seguita da impegno politico di un parziale futuro rimborso - poi realizzato per il 60%, a due anni esatti di distanza, con la legge 23 dicembre 1998, n. 448 -, in modo da costituire, in parte, un mero anticipo forzoso; imposizione esclusivamente «finalizzata all’adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht», obiettivo, peraltro, facilmente prevedibile in relazione alla deficitaria situazione finanziaria in Italia; imposizione con indice di riferimento ai redditi del 1996, già assoggettati ad IRPEF, comunque non compensabile né detraibile rispetto ad altre imposte, tasse e contributi; imposizione con criteri che dovevano tenere presenti le capacità contributive residue rispetto all’intero onere tributario, con particolare considerazione delle situazioni familiari e dei redditi di lavoro ed assimilati, con un meccanismo consono alla qualità di contribuente (persona fisica) e delle sue imprescindibili esigenze economiche e sociali;

che di conseguenza appaiono non manifestamente irragionevoli né arbitrarie le scelte legislative di introdurre, rispetto alle altre imposte sul reddito, differenziate disposizioni in ordine al minimo imponibile, in modo da escludere qualsiasi aggravio impositivo sulla fascia bassa fino a lire 7.200.000 nonché su quella immediatamente contigua attraverso il meccanismo delle detrazioni operanti in modo indifferenziato, in relazione a scaglioni di reddito, con aliquote progressive, in ordine a detrazioni legate alla situazione personale familiare e al rapporto di lavoro o generali per ogni contribuente tenuto all’imposta, in modo da ridurre o escludere il carico per le fasce con capacità contributiva tutt'altro che elevata;

che egualmente manifestamente infondate sono le altre censure relative alla retroattività della norma, correlate sempre alla capacità contributiva, in quanto, nella specie, si tratta di imposizione, che assume come riferimento il reddito relativo a un anno (1996), ancora in corso al momento della imposizione, ed ha le speciali finalità e caratteristiche sopra enunciate;

che sia per il suo immediato contesto temporale, sia per le modalità di pagamento, non era irragionevole la previsione legislativa di persistenza della capacità contributiva in relazione alla particolare conformazione delle fasce di contribuenti colpite;

che, su un piano più generale, non è inibito al legislatore, al di fuori della norma penale, di emanare norme con efficacia retroattiva, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori o interessi costituzionalmente protetti (sentenze nn. 416 e 229 del 1999);

che è evidente che, nel caso in esame, non si tratta di tassazione di specifici atti od operazioni o transazioni economiche e commerciali, per le quali, invece, si potrebbero delineare, sotto il profilo della non ragionevolezza, problemi di affidamento e di retroattività, quando la tassazione incida sul passato, con aggravio impositivo rispetto a specifici rapporti ormai definiti ed esauriti, tra le parti, anche dal punto di vista economico;

che per quanto riguarda il parametro dell’art. 23 Cost., semplicemente richiamato nel dispositivo della ordinanza di rimessione, è sufficiente ai fini della manifesta infondatezza sottolineare che le norme denunciate, senza alcuna possibilità di incertezza, contengono tutti gli elementi perché una prestazione patrimoniale possa ritenersi imposta in base alla legge, cioè i soggetti tenuti alla prestazione, l’oggetto della stessa, i criteri per la concreta individuazione dell’onere ed infine il modulo procedimentale che concorra ad escludere arbitri da parte dell’amministrazione (sentenza n. 507 del 1988);

che di conseguenza deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione per tutti i profili sollevati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi da 193 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Cesare MIRABELLI, Presidente

Riccardo CHIEPPA, Redattore

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.