SENTENZA
N. 332
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Francesco GUIZZI Giudice
- Fernando SANTOSUOSSO "
- Massimo VARI "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Guido NEPPI MODONA "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell’art. 7, punto 3°, della legge 29 gennaio 1942, n. 64
(Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza),
promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1997 dal TAR del Lazio sul ricorso
proposto da un ex allievo finanziere
contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 405 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 1999.
Visto l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di
consiglio del 7 giugno 2000 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto in fatto
1.
- Nel corso di un giudizio amministrativo promosso da un ex allievo finanziere
contro il Ministero delle finanze - per chiedere l’annullamento sia del
provvedimento con il quale il Comandante generale della Guardia di finanza ha
annullato d’ufficio l’atto di arruolamento del ricorrente, sia dell’art. 2,
primo comma, terzo alinea del bando di arruolamento per allievi finanzieri,
sulla base del quale è stato adottato l’impugnato provvedimento di autotutela -
il TAR del Lazio ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 29, 30,
31, 35, 97 e [erroneamente, solo nel dispositivo] 33 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, punto 3°, della legge 29
gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia
Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere reclutati nel
Corpo della Guardia di finanza include lo stato di “celibe o vedovo senza
prole”.
Il
provvedimento impugnato nel giudizio a
quo dal ricorrente, che dopo aver superato la selezione per l’arruolamento
aveva frequentato il corso per la promozione a finanziere, era stato adottato
in séguito all’accertamento che egli, in quanto padre naturale di una bambina -
nata il 12 novembre 1992 e già riconosciuta all’atto della domanda di ammissione
- non era in possesso dei requisiti prescritti dalla disposizione del bando
impugnata come atto presupposto.
Trovando
la censurata disposizione del bando di arruolamento il suo fondamento nell’art.
7, punto 3°, della legge n. 64 del 1942, la prospettata questione di
legittimità costituzionale sarebbe, afferma il TAR del Lazio, rilevante nel
giudizio a quo.
Quanto
alla motivazione della non manifesta infondatezza della questione, accogliendo
alcune delle eccezioni d’incostituzionalità sollevate ad istanza del
ricorrente, il collegio rimettente prospetta innanzi tutto il contrasto con gli
articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, lamentando sia l’assenza di una
ragionevole giustificazione della disciplina denunciata, sia la disparità di
trattamento rispetto ai sottufficiali, ai graduati ed ai militari di truppa
appartenenti all’Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza già
in servizio, contemplati dall’art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull’avanzamento dei vicebrigadieri, dei
graduati e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo
degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato).
Sotto
il primo profilo, nell’ordinanza di rimessione si legge che il riconoscimento
di un figlio naturale “non impone necessariamente anche vincoli di convivenza
del nucleo familiare e quindi determina minori obblighi rispetto alla paternità
nell’àmbito del matrimonio”. Tali obblighi, ad avviso del giudice a quo, non sarebbero incompatibili con
la frequenza del corso di addestramento (per gli allievi finanzieri della
durata di 10 mesi).
Sotto
il secondo profilo, il TAR censura la difformità della disciplina impugnata da
quanto previsto dal citato art. 17 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, che
prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi quattro anni di
servizio per “i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri e
i brigadieri” che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. A
quest’ultimo riguardo, si legge nell’ordinanza di rinvio, “il ricorrente, che
aveva già compiuto venticinque anni al momento dell’adozione dell’atto impugnato,
avrebbe addirittura potuto sposarsi se fosse stato finanziere, ma, in quanto
allievo, è stato escluso dall’arruolamento - e quindi dalla possibilità di
conseguire una stabile occupazione - solo perché non ha voluto sottrarsi al
dovere morale di riconoscere la propria figlia naturale”.
Quanto
alla questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7, punto 3°,
della legge n. 64 del 1942, sollevata in riferimento agli articoli 2, 4, 35 e
97 della Costituzione, il TAR del Lazio si limita a riformulare le eccezioni
d’incostituzionalità sollevate nel giudizio a
quo ad istanza di parte, dichiarando per altro di ritenere meritevoli di
“particolare attenzione” le questioni prospettate dal ricorrente in riferimento
agli articoli 3, 21 (recte: 29), 30 e
31 della Costituzione, questioni poi argomentate autonomamente dal giudice a quo, con le considerazioni sopra
riportate.
2.
- Nel presente giudizio costituzionale, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Premesso
che la disposizione denunciata “si colloca razionalmente in un sistema normativo
inteso a garantire il corretto inserimento, nella peculiare realtà militare,
dei neo-arruolati”, la difesa erariale osserva che l’assenza di legami
familiari costituisce un requisito tipico della formazione e dell’addestramento
iniziale del personale militare, funzionale all’interesse al buon andamento
delle istituzioni militari. A sostegno di tale affermazione, l’Avvocatura richiama
l’articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza); l’articolo 11
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle
Forze armate); i bandi di reclutamento emanati a norma del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell’avanzamento degli ufficiali, a norma dell’art. 1, comma 97, della legge 23
dicembre 1996, n. 662) e del d.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento
recante norme per l’immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali
della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare
della Croce rossa italiana).
3.
- Non si è costituito nel giudizio davanti a questa Corte il ricorrente nel
procedimento principale.
Considerato in diritto
1.
- Il TAR del Lazio dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 35 e
97 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 7, punto 3°,
della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento
della regia Guardia di finanza), che tra i requisiti necessari per essere
reclutati nel Corpo della Guardia di finanza include lo stato di “celibe o
vedovo senza prole”.
Ad
avviso del Collegio rimettente, la disposizione denunciata - abrogata e
sostituita dall’art. 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sul
punto che qui interessa, per altro, riproduttivo della disciplina denunciata,
ma in vigore al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati nel giudizio
amministrativo a quo - sarebbe priva di ragionevole
giustificazione, giacché il riconoscimento di un figlio naturale, da un lato,
non imporrebbe “necessariamente anche vincoli di convivenza del nucleo familiare”;
dall’altro, determinerebbe “minori obblighi rispetto alla paternità nell’àmbito
del matrimonio”, compatibili con la frequenza del corso di addestramento per
allievi finanzieri.
La
medesima disciplina si porrebbe poi in contrasto con il principio di eguaglianza,
in quanto difforme, in particolare, dall’art. 17 della legge 1° febbraio 1989,
n. 53, che prevede una deroga al divieto di contrarre matrimonio nei primi
quattro anni di servizio per “i carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i
vicebrigadieri e i brigadieri” che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di
età.
2.
- La questione di legittimità costituzionale è fondata.
2.1.
- Occorre tuttavia premettere che non tutte le argomentazioni prospettate
nell’ordinanza possono essere condivise.
Certamente
non si può condividere l’assunto secondo il quale il riconoscimento di un
figlio naturale determinerebbe “minori obblighi rispetto alla paternità
nell’àmbito del matrimonio”. In più di un’occasione, la giurisprudenza
costituzionale ha censurato il tradizionale disfavore verso la filiazione
naturale (da ultimo, sentenza n. 250 del 2000) e ha sottolineato la pienezza
della responsabilità e dei doveri che, in base alla Costituzione, derivano per
il genitore dal riconoscimento di un figlio naturale. Ancora di recente, questa
Corte ha chiarito che la posizione giuridica dei genitori nei rapporti tra di
loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione
deteriore per i figli, perché quell’insieme di regole, che costituiscono
l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di
mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, trova fondamento
nell’art. 30 della Costituzione, che richiama i genitori alla loro responsabilità;
in altri termini - anche nello spirito della riforma del diritto di famiglia
del 1975 – l’esistenza del vincolo sorto tra i genitori non costituisce più
elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli, legittimi e naturali
riconosciuti, identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti,
degli uni nei confronti degli altri (sentenza n. 166 del 1998).
2.2.
- Nondimeno, il contrasto della disciplina impugnata con gli artt. 2, 3, 30 e
31 della Costituzione sussiste, non potendosi ravvisare, neppure nella delicata
fase del reclutamento e dell’addestramento, un’esigenza dell’organizzazione
militare così preminente da giustificare una limitazione del diritto di
procreare, o di diventare genitore, sia pure prevista ai limitati fini
dell’arruolamento e dell’ammissione ai reparti di istruzione. Una così grave
interferenza nella sfera privata e familiare della persona - suscettibile di
protrarsi eventualmente anche oltre il periodo di formazione del militare,
durante i primi anni dopo l’assunzione del servizio permanente - non può, sul
piano dei princìpi costituzionali, ritenersi giustificata dall’intensità e
dall’esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve
legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la
necessaria continuità nella frequenza dei corsi di addestramento trovare
garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole.
Un
divieto siffatto si pone in contrasto con i fondamentali diritti della persona,
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, tutelando l’art. 2 della Costituzione l’integrità della sfera
personale della stessa e la sua libertà di autodeterminarsi nella vita privata.
Ripetutamente, del resto, questa Corte ha chiarito, da un lato, che “la
Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica istituzionalistica
dell’ordinamento militare e riconduce anche quest’ultimo nell’àmbito del
generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti
sostanziali e processuali di tutti i cittadini” (sentenza n. 278 del 1987);
dall’altro, che la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i
singoli “cittadini militari” non recede di fronte alle esigenze della struttura
militare (da ultimo, sentenza n. 449 del 1999).
2.3.
– Né si potrebbe giustificare la disciplina in esame in base all’art. 51 della
Costituzione, che affida alla legge la determinazione dei requisiti per
l’accesso ai pubblici uffici.
La
mancanza di prole non può costituire requisito attitudinario, traducendosi
invece la sua previsione in una indebita limitazione dei diritti della persona.
2.4.
- Da quanto precede, consegue l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, punto
3°, della legge 29 gennaio 1942, n. 64, nella parte in cui include, tra i
requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza,
l’essere senza prole.
La
declaratoria d’incostituzionalità non può estendersi all’intera disposizione
denunciata, che richiede, accanto all’assenza di prole, anche il requisito del
celibato o dello stato di vedovo. Il collegio rimettente non ha infatti
prospettato dubbi di costituzionalità in merito.
Rimangono assorbiti gli ulteriori profili
prospettati nell’ordinanza di rimessione.
3. - In applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953
n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve estendersi ad una
serie di disposizioni legislative ulteriori, di contenuto identico o analogo a
quello della disposizione impugnata dal TAR del Lazio con l’ordinanza in
epigrafe. Si tratta di norme sull’accesso a vari gradi e ruoli della Guardia di
finanza e delle Forze armate, o disciplinanti l’ammissione ai relativi concorsi
e corsi di formazione e addestramento, tralatiziamente iterative del tradizionale
requisito dell’assenza di prole, la cui incompatibilità con i princìpi
costituzionali è stata ritenuta, nella presente decisione, a tutela
dell’integrità della sfera personale dell’individuo e della sua libertà di
autodeterminarsi nella vita privata, indipendentemente dal tipo di organizzazione
militare alla quale si tratti di accedere.
Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità
costituzionale conseguenziale dell’art. 9, secondo comma, lettera b) del r.d.l. 14 giugno 1923, n. 1281
(Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come sostituito dall’art. 4
del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui include, tra i requisiti
necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza, l’essere senza prole;
dell’art. 35, primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i
volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in
cui richiede, come condizione per l’ammissione ai vincoli annuali di ferma,
l’essere senza prole; dell’art. 4, primo comma, lettera a) della legge 29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza),
nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al
corso di cui al precedente art. 2, numero 1), l’essere senza prole; dell’art.
5, primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall’art.
40 del d. lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti necessari
per partecipare all’arruolamento di cui al precedente art. 4, l’essere senza
prole; dell’art. 11, comma 2, lettera a),
numero 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica
alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per
essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l’essere senza prole;
dell’art. 6, comma 1, lettera c) del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non
direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in
cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, l’essere senza prole; dell’art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari
per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo,
l’essere senza prole; dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio
2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e
nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380), nella parte in cui include, tra i requisiti
necessari per la partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi regolari
delle accademie e di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra
i requisiti che debbono essere posseduti all’atto dell’ammissione ai corsi e mantenuti
fino al transito in servizio permanente o all’acquisizione della qualifica di
aspirante, l’essere senza prole.
Alle su elencate disposizioni deve estendersi in via
conseguenziale la declaratoria di incostituzionalità, trattandosi di previsioni
legislative del medesimo requisito dell’assenza di prole - ai fini dell’accesso
ai corsi di addestramento ed ai ruoli della Guardia di finanza e delle Forze
Armate - censurato dal giudice a quo
e ritenuto da questa Corte, con la presente sentenza, contrastante con gli
artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, sotto i profili sopra indicati.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
a) dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 7, punto 3°, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle
leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui
include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia
di finanza, l’essere senza prole;
b) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 9,
secondo comma, lettera b) del r.d.l.
14 giugno 1923, n. 1281 (Provvedimenti per la regia Guardia di finanza), come
sostituito dall’art. 4 del r.d.l. 24 luglio 1931, n. 1223, nella parte in cui
include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nella Guardia di finanza,
l’essere senza prole;
c) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 35,
primo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 (Norme per i volontari
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei
sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate), nella parte in
cui richiede, come condizione per l’ammissione ai vincoli annuali di ferma,
l’essere senza prole;
d) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
primo comma, lettera a) della legge
29 maggio 1967, n. 371 (Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in
servizio permanente della Guardia di finanza), nella parte in cui include, tra
i requisiti necessari per essere ammessi al corso di cui al precedente art. 2,
numero 1), l’essere senza prole;
e) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 5,
primo comma, numero 4) della legge 10 maggio 1983, n. 212 (Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza) - abrogato dall’art.
40 del d. lgs. n. 196 del 1995 - nella parte in cui include, tra i requisiti
necessari per partecipare all’arruolamento di cui al precedente art. 4,
l’essere senza prole;
f) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 11,
comma 2, lettera a), numero 3 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di
reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze
armate), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere
ammessi ai concorsi di cui alla lettera a)
del comma 1 del medesimo art. 11, l’essere senza prole.
g) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6,
comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e
non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), nella parte in cui include,
tra i requisiti necessari per essere ammessi al corso per la promozione a
finanziere, l’essere senza prole, nonché dell’art. 36, comma 1, lettera b), numero 3 dello stesso decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nella parte in cui include, tra i requisiti
necessari per essere ammessi ai corsi per il conferimento della nomina a maresciallo,
l’essere senza prole;
h) dichiara, in applicazione dell’art. 27
della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in
materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del
personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di
finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n.
380), nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per la
partecipazione ai concorsi per l’ammissione ai corsi regolari delle accademie e
di quelli degli istituti e delle scuole di formazione, e tra i requisiti che
debbono essere posseduti all’atto dell’ammissione ai corsi e mantenuti fino al
transito in servizio permanente o all’acquisizione della qualifica di
aspirante, l’essere senza prole.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Fernanda
CONTRI, Redattore
Depositata
in cancelleria il 24 luglio 2000.