ORDINANZA N. 144
ANNO 2000
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Cesare MIRABELLI Presidente
- Fernando SANTOSUOSSO Giudice
- Massimo VARI "
- Cesare RUPERTO "
- Riccardo CHIEPPA "
- Gustavo ZAGREBELSKY "
- Valerio ONIDA "
- Carlo MEZZANOTTE "
- Fernanda CONTRI "
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di ammissibilità del conflitto tra poteri dello
Stato sorti a seguito delle modifiche legislative relative alla proponibilità
delle domande giudiziali al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
subordinatamente all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione,
promossi dal Tribunale di Brescia, con ricorsi depositati il 17 e il 24 gennaio
2000 ed iscritti ai nn. 141 e 143 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Giudice unico del lavoro del Tribunale di Brescia,
con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 7 gennaio 2000, ha sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio
dei ministri, in relazione all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 19,
comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80), nonché all'art. 412-bis, terzo
comma, del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 19, comma 9,
del decreto legislativo n. 387 del 1998, i quali - là dove condizionano, a
giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come prima di tali
modifiche, la mera procedibilità) delle domande giudiziali in materia di lavoro
al decorso del termine (rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla
data di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione - lederebbero
le sue attribuzioni costituzionali di giudice del lavoro, creando un ostacolo
temporale all’esercizio del diritto dell’interessato e rendendo quindi
disagevole la tutela giurisdizionale;
che ad avviso del
ricorrente - il quale sottolinea che sul suo ruolo sono pendenti molte
controversie instaurate dopo l’entrata in vigore delle disposizioni contestate
- «qualsiasi limitazione incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale non solo determina la violazione dell'art. 24 Costituzione, ma
è, altresì, idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni dell'Autorità
giudiziaria, perché integra la violazione dell'art. 111 Costituzione, come oggi
formulato», essendo stato peraltro impossibile, anche in astratto, «e mai sarà
possibile (presumibilmente) in futuro», sollevare in via incidentale questione
di legittimità costituzionale delle richiamate norme, «che non eliminano la
tutela giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile l'esercizio dopo il
decorso del termine legale che determina l'espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione»;
che, in conseguenza,
dette disposizioni di legge sarebbero: a) viziate da difetto di competenza del
Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della
Costituzione, avendo il Governo «esercitato la funzione legislativa oltre i
limiti, criteri e principi - valutati nel loro complesso, come risultanti dall’insieme
delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n. 59 del 1997 - fissati
nella delega, non rispettando il criterio che gli imponeva di regolare il
tentativo obbligatorio quale condizione di procedibilità e non di
proponibilità»; b) lesive dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, «a fronte
di una scelta legislativa che ha regolato il processo del lavoro in modo tale
da imporre (o, quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un
termine fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del
ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di espletamento del
tentativo di conciliazione, fissato in sessanta/novanta giorni, ai fini della
proponibilità della domanda giudiziale,
si pone come abnormemente defatigatorio e lo sarebbe, comunque, anche se il
termine fosse di un solo giorno, perché evidentemente incompatibile con le
regole processuali dirette a determinare una rapida definizione delle cause
dinanzi al giudice del lavoro»; c)
lesive dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall’art. 1 della
legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, «essendo palese che la decisione
di rendere più difficile il ricorso al giudice del lavoro [...] è causa idonea
a determinare una irragionevole durata del processo», ancor più grave nel caso
di proposizione di domande riconvenzionali; d) lesive dell'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, mentre «non
risultano idonee a rendere più efficace il tentativo di conciliazione
obbligatorio, quale strumento deflazionistico del contenzioso giudiziario
[...], sicuramente creano un ostacolo temporale all'esercizio del diritto,
rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte più debole
e, comunque, di quella più interessata alla rapida definizione della
controversia dinanzi al giudice del lavoro»;
che, inoltre, il
ricorrente denuncia il solo comma 3 dell'art. 69 del decreto legislativo n. 29
del 1993, per ulteriore violazione: a) del principio di uguaglianza, per
l’irragionevole diversità del termine di attesa onde poter agire in giudizio,
previsto nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (novanta
giorni), rispetto a quello previsto per i lavoratori del settore privato
(sessanta giorni); b) dell'art. 97 della Costituzione, per la conseguente
incomprensibile situazione di vantaggio della pubblica amministrazione,
comunque garantita nella sua incapacità di operare in termini di rapidità ed
efficienza;
che, in via
pregiudiziale, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale:
a) dell’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dall’art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, nonché
dell'art. 412-bis, terzo comma, del
codice di procedura civile, come modificato dallo stesso art. 19 del decreto
legislativo n. 387 del 1998, per violazione degli artt. 3, 24, 76, 77, primo
comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione; b) del solo art. 69,
comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 19
del decreto legislativo n. 387 del 1998, per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione;
che, pertanto,
chiede a questa Corte di sospendere il giudizio di ammissibilità del ricorso
per conflitto di attribuzioni e di rimettere davanti a sé la questione
pregiudizialmente sollevata;
che, con ordinanza
del 13 gennaio 2000, anch’essa emessa al di fuori di un processo, altri Giudici
unici del lavoro del Tribunale di Brescia hanno proposto - in via adesiva al
precedente e con motivazioni sostanzialmente identiche - conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato, nei confronti del Consiglio dei ministri,
in relazione alle stesse norme, spiegando le stesse conclusioni pregiudiziali e
di merito, poi ribadite unitamente da tutti i ricorrenti in un'ulteriore
ordinanza "integrativa", emessa il 10 febbraio 2000.
Considerato che i ricorsi sono stati proposti da magistrati di uno
stesso ufficio giudiziario, in riferimento alle medesime disposizioni di legge
e sulla base di considerazioni sostanzialmente identiche, per cui i relativi
procedimenti vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, nella presente
fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio
e senza contraddittorio sull’ammissibilità dei ricorsi, accertando se esiste -
nel concorso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti - la materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;
che altro conflitto
del tutto analogo quanto a motivazioni e petitum,
proposto dall’allora Pretore del lavoro presso la Pretura di Brescia, è stato
dichiarato inammissibile con ordinanza n. 398 del 1999 (che gli odierni
ricorrenti fanno mostra di ignorare);
che, in detta
occasione, la Corte ha affermato che i censurati art. 69, comma 3, del decreto
legislativo n. 29 del 1993 ed art. 412-bis,
terzo comma, cod. proc. civ. «sono palesemente inidonei per il loro contenuto a
ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, recando una
disciplina che riguarda unicamente le modalità di esercizio dell’azione e,
dunque, interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui prospettata
violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali
attribuzioni)»;
che, all'evidenza,
la validità dell'affermazione non rimane scalfita dal riferimento fatto nei due
ricorsi ad ulteriori parametri, come gli artt. 97 e 111, nel nuovo testo, della
Costituzione, non evocati in quel giudizio;
che va ancora una
volta osservato come - invece di sollevare, nelle cause instaurate davanti a
loro, dopo l’entrata in vigore delle norme impugnate, l’incidente di
costituzionalità (di cui certo, contrariamente a quanto essi affermano, non può
escludersi la promuovibilità in concreto) - i Giudici del Tribunale di Brescia,
attraverso la impropria utilizzazione del conflitto di attribuzione, tendano ad
ottenere per via indiretta una declaratoria di illegittimità costituzionale
delle norme stesse, svincolandola dal necessario contesto processuale;
che, inoltre, la
legittimazione di ciascun organo giurisdizionale ad esser parte di un conflitto
che si assume originato da una determinata disciplina processuale, presuppone -
in ragione del carattere diffuso che connota il potere di cui l'organo medesimo
è espressione - che esso sia attualmente investito del processo, in relazione
al quale soltanto i singoli giudici si configurano come «organi competenti a
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengano», a' sensi
dell'art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che, pertanto,
entrambi i ricorsi sono inammissibili, mancando sotto ogni profilo «la materia
di un conflitto».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, proposti da
giudici del lavoro del Tribunale di Brescia nei confronti del Consiglio dei
ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Cesare
MIRABELLI, Presidente
Cesare
RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria
il 16 maggio 2000.