Ordinanza n. 398/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 398

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito delle modifiche al codice di procedura civile relative alla proponibilità delle domande giudiziali al Pretore, in funzione di giudice del lavoro, subordinatamente all'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione, promosso dal Pretore di Brescia, con ricorso depositato il 30 marzo 1999 ed iscritto al n. 114 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

  Ritenuto che il Pretore di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza emessa al di fuori di un processo il 25 marzo 1999, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 19 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), nonché all'art. 412-bis, terzo comma, del codice di procedura civile, come modificato dal comma 9 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, i quali - là dove condizionano, a giudizio del ricorrente, la stessa proponibilità (e non già, come prima di tali modifiche, la mera procedibilità) delle domande giudiziali in materia di lavoro al decorso del termine, rispettivamente di novanta e sessanta giorni, dalla data di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione - lederebbero le sue attribuzioni costituzionali di Pretore in funzione di giudice del lavoro, creando un ostacolo temporale all’esercizio del diritto dell’interessato e rendendo quindi disagevole la tutela giurisdizionale;

  che, ad avviso del ricorrente - il quale sottolinea che sul suo ruolo sono pendenti molte controversie instaurate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contestate - «qualsiasi limitazione incongrua al pieno esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non solo determina la violazione dell'art. 24 Cost., ma è, altresì, idonea a causare anche una lesione delle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria», essendo peraltro «assai difficile, se non (forse) impossibile» sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale delle richiamate norme «che non eliminano la tutela giurisdizionale, ma solo ne rendono possibile l'esercizio dopo il decorso del termine legale che determina l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione»;

  che, in conseguenza, dette disposizioni di legge sarebbero: a) viziate da difetto di competenza del Consiglio dei ministri, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, avendo il Governo «esercitato la funzione legislativa oltre i limiti, criteri e princìpi - valutati nel loro complesso, come risultanti dall’insieme delle relative norme delle leggi n. 421 del 1992 e n. 59 del 1997 - fissati nella delega, non rispettando il criterio che gli imponeva di regolare il tentativo obbligatorio quale condizione di procedibilità e non di proponibilità »; b) lesive dell'art. 24 della Costituzione, in quanto, «a fronte di una scelta legislativa che ha regolato il processo del lavoro in modo tale da imporre (o, quantomeno, consentire) la definizione del giudizio entro un termine fisiologico di circa sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'imposizione del decorso del termine legale di espletamento del tentativo di conciliazione, fissato in sessanta/novanta giorni, ai fini della proponibilità della domanda giudiziale, si pone come abnormemente defatigatorio e lo sarebbe, comunque, anche se il termine fosse di un solo giorno, perché evidentemente incompatibile con le regole processuali dirette a determinare una rapida definizione delle cause dinanzi al giudice del lavoro»; c) lesive dell'art. 3 della Costituzione, in quanto, «mentre non [sono] idonee a rendere più efficace il tentativo di conciliazione obbligatorio, quale strumento deflazionistico del contenzioso giudiziario - perché non sono state introdotte innovazioni, di struttura e di sostanza, tali da rendere il tentativo preprocessuale più vantaggioso per le parti interessate e tali da non farlo considerare come mero adempimento burocratico -, sicuramente crea[no] un ostacolo temporale all'esercizio del diritto, rendendo disagevole la tutela giurisdizionale, in danno della parte più debole e, comunque, di quella più interessata alla rapida definizione della controversia dinanzi al giudice del lavoro»;

  che, in via pregiudiziale, il ricorrente dichiara di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall’art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, nonché dell'art. 412-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 387 del 1998, «nelle rispettive parti che condizionano la proponibilità delle domande giudiziali al decorso del termine (rispettivamente di novanta e sessanta giorni) dalla data di proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione», per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 77, primo comma, della Costituzione;

  che, in conseguenza, chiede a questa Corte di sospendere il giudizio di ammissibilità del ricorso per conflitto e di rimettere davanti a sé la questione pregiudizialmente sollevata.

  Considerato che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in camera di consiglio e senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso, accertando se esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

  che l'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e l'art. 412-bis, terzo comma, cod. proc. civ., come modificati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 387 del 1998, sono palesemente inidonei per il loro contenuto a ledere la sfera delle attribuzioni costituzionali del giudice, recando una disciplina che riguarda unicamente le modalità di esercizio dell'azione e, dunque, interessando solo il diritto di difesa delle parti (la cui prospettata violazione viene a torto assunta come necessariamente menomativa di tali attribuzioni);

  che in realtà il Pretore di Brescia, con un'ordinanza emessa fuori dall'àmbito d'un processo, tende ad ottenere surrettiziamente la declaratoria d'illegittimità costituzionale di detta normativa, sollevando in via pregiudiziale una questione concernente invece l'oggetto stesso del conflitto, laddove egli avrebbe correttamente dovuto utilizzare a tal fine - non potendosene di certo escludere l'attivabilità in concreto - lo strumento del giudizio incidentale nei processi (a suo dire già) instaurati davanti a lui dopo l'entrata in vigore delle disposizioni contestate;

  che, pertanto, il conflitto è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Pretore di Brescia nei confronti del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1999.