SENTENZA
N. 47
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Cesare RUPERTO "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del
servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti
previdenziali" e successive modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del
registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre
1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella camera di consiglio del 18
gennaio 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i
presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato
Pier Luigi Panici per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le
libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione Comunista.
Ritenuto
in fatto
1.- L’Ufficio centrale per il referendum,
costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di referendum
popolare presentata in data 8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani sul
seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311,
recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi
tramite gli enti previdenziali", e successive modificazioni?" - ha,
con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dichiarato la richiesta stessa conforme
alle disposizioni di cui all’art. 27 della legge n. 352 del 1970, stabilendone
altresì la seguente denominazione: "Trattenute associative e sindacali
tramite gli enti previdenziali: abolizione".
2.- Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza,
il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000
per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione,
ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, ai
presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
3.- I promotori del referendum hanno
depositato in data 5 gennaio 2000 una memoria, sostenendo le ragioni
dell’ammissibilità della suddetta richiesta.
Con tre atti di contenuto sostanzialmente
identico, depositati il 10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il
"Comitato per le libertà e i diritti sociali", in persona del
presidente, Paolo Cagna Ninchi; il "Partito della Rifondazione Comunista",
in persona del segretario generale, on. Fausto Bertinotti; la "Federazione
dei Verdi", in persona del responsabile nazionale del settore
economia-lavoro, sen. Natale Ripamonti; l'"Associazione Nazionale per la
Sinistra", in persona del presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonché
Alfiero Grandi, quale responsabile lavoro dei "DS-Democratici di
sinistra".
La discussione, già fissata per la camera di
consiglio del 13 gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di
consiglio del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai soggetti che hanno depositato
memorie.
Nella discussione, alla quale sono stati
ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del referendum,
sia questi sia i presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi
difensori, le conclusioni come sopra rassegnate.
Considerato
in diritto
1.- A scioglimento della riserva in
precedenza formulata da questa Corte, va preliminarmente riconosciuta - per le
ragioni svolte nella sentenza n. 31 del 2000 - la ritualità del deposito e
dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai
presentatori del referendum.
2.- Quanto al giudizio d'ammissibilità
previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va
premesso che il quesito referendario investe l’intero testo della legge 4
giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei
contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e successive
modificazioni.
Tale legge è composta da un unico articolo,
suddiviso in tre commi, di cui il primo sancisce in termini generali che
"L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro le malattie e l’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a
carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi
associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza
contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro".
Il secondo e il terzo comma, poi,
stabiliscono rispettivamente: a) che "I rapporti tra gli istituti di cui
al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da
convenzioni, da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione
non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto,
che siano rimborsate le spese incontrate per l’espletamento del servizio e che
gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso
terzi derivante dall’applicazione della convenzione"; b) che "Nei
casi in cui l’esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per
la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi
sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858".
3.- La richiesta è ammissibile.
3.1.- Essa non riguarda le leggi per le quali
l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum,
né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l’interpretazione
logico-sistematica che di tale norma ha ripetutamente dato questa Corte.
3.2.- Trattasi inoltre di richiesta
abrogativa riguardante disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali
formano un autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come
dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente, dalle varie
associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di previsione e
regolamentazione della possibile assunzione, da parte dei menzionati enti
previdenziali (cui vanno aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e
Tirrena, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
che richiama la legge in esame), del servizio di esazione, per conto delle
associazioni sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di
assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.
Sussiste dunque la necessaria omogeneità del
quesito, che peraltro è analogo a quello - a suo tempo proposto per l’abrogazione
del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
dell’art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - dichiarato
ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.
Chiaro è l’intendimento abrogativo, che non
tocca il diritto dei sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma
è volto esclusivamente a non rendere più possibile attraverso l'attività
d’intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto autorizzati, la
riscossione dei contributi medesimi. Ed il fine ispiratore della richiesta
risulta perfettamente oggettivato nella struttura del quesito, il quale
prospetta un’alternativa netta all’elettore, posto così in grado di percepire
con immediatezza ed esattezza le conseguenze del suo voto.
3.3.- E' appena il caso di aggiungere che sul
presente giudizio di ammissibilità non incide la pur constatata residuale
permanenza del riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in
altre leggi (v., ad esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334; art.
23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge 27
dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18 della legge 23 luglio
1991, n. 223; art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poiché le relative
discipline hanno matrici proprie o comunque rationes diverse rispetto
alla normativa oggetto del quesito in esame.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile la richiesta di
referendum popolare per l’abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311,
recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi
tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta
dichiarata legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall’Ufficio centrale per
il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 febbraio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.