Sentenza n. 47/2000

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SENTENZA N. 47

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni; giudizio iscritto al n. 129 del registro referendum.

 Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

 udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 2000 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

 uditi l'avvocato Nicolò Zanon per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e l'avvocato Pier Luigi Panici per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione Comunista.

Ritenuto in fatto

 1.- L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di referendum popolare presentata in data 8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani sul seguente quesito: "Volete che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e successive modificazioni?" - ha, con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dichiarato la richiesta stessa conforme alle disposizioni di cui all’art. 27 della legge n. 352 del 1970, stabilendone altresì la seguente denominazione: "Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali: abolizione".

 2.- Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza, il Presidente della Corte costituzionale ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

 3.- I promotori del referendum hanno depositato in data 5 gennaio 2000 una memoria, sostenendo le ragioni dell’ammissibilità della suddetta richiesta.

 Con tre atti di contenuto sostanzialmente identico, depositati il 10 gennaio 2000, hanno dichiarato di voler intervenire, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta medesima: il "Comitato per le libertà e i diritti sociali", in persona del presidente, Paolo Cagna Ninchi; il "Partito della Rifondazione Comunista", in persona del segretario generale, on. Fausto Bertinotti; la "Federazione dei Verdi", in persona del responsabile nazionale del settore economia-lavoro, sen. Natale Ripamonti; l'"Associazione Nazionale per la Sinistra", in persona del presidente, on. Andrea Sergio Garavini; nonché Alfiero Grandi, quale responsabile lavoro dei "DS-Democratici di sinistra".

 La discussione, già fissata per la camera di consiglio del 13 gennaio 2000, è stata in tale data rinviata alla camera di consiglio del successivo 18 gennaio, previa comunicazione ai presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai soggetti che hanno depositato memorie.

 Nella discussione, alla quale sono stati ammessi con riserva i soggetti diversi dai presentatori del referendum, sia questi sia i presentatori hanno ribadito, attraverso i rispettivi difensori, le conclusioni come sopra rassegnate.

Considerato in diritto

 1.- A scioglimento della riserva in precedenza formulata da questa Corte, va preliminarmente riconosciuta - per le ragioni svolte nella sentenza n. 31 del 2000 - la ritualità del deposito e dell'illustrazione orale delle memorie presentate da soggetti diversi dai presentatori del referendum.

 2.- Quanto al giudizio d'ammissibilità previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, va premesso che il quesito referendario investe l’intero testo della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali", e successive modificazioni.

 Tale legge è composta da un unico articolo, suddiviso in tre commi, di cui il primo sancisce in termini generali che "L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonché dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro".

 Il secondo e il terzo comma, poi, stabiliscono rispettivamente: a) che "I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l’espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della convenzione"; b) che "Nei casi in cui l’esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858".

 3.- La richiesta è ammissibile.

 3.1.- Essa non riguarda le leggi per le quali l’art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum, né quelle altre da ritenersi ugualmente escluse secondo l’interpretazione logico-sistematica che di tale norma ha ripetutamente dato questa Corte.

 3.2.- Trattasi inoltre di richiesta abrogativa riguardante disposizioni tra loro intimamente connesse, le quali formano un autonomo e definito sistema - tuttora integralmente operante, come dimostrano le molteplici convenzioni stipulate, anche di recente, dalle varie associazioni sindacali con gli enti previdenziali - di previsione e regolamentazione della possibile assunzione, da parte dei menzionati enti previdenziali (cui vanno aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che richiama la legge in esame), del servizio di esazione, per conto delle associazioni sindacali a carattere nazionale, dei contributi associativi e di assistenza contrattuale dovuti dai loro iscritti.

 Sussiste dunque la necessaria omogeneità del quesito, che peraltro è analogo a quello - a suo tempo proposto per l’abrogazione del secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell’art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - dichiarato ammissibile da questa Corte con sentenza n. 13 del 1995.

 Chiaro è l’intendimento abrogativo, che non tocca il diritto dei sindacati ad ottenere i contributi dai propri iscritti, ma è volto esclusivamente a non rendere più possibile attraverso l'attività d’intermediazione svolta dagli enti previdenziali, in quanto autorizzati, la riscossione dei contributi medesimi. Ed il fine ispiratore della richiesta risulta perfettamente oggettivato nella struttura del quesito, il quale prospetta un’alternativa netta all’elettore, posto così in grado di percepire con immediatezza ed esattezza le conseguenze del suo voto.

 3.3.- E' appena il caso di aggiungere che sul presente giudizio di ammissibilità non incide la pur constatata residuale permanenza del riferimento alle trattenute sindacali attualmente contenuto in altre leggi (v., ad esempio, art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334; art. 23-octies della legge 11 agosto 1972, n. 485; art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, richiamato anche dall'art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223; art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), poiché le relative discipline hanno matrici proprie o comunque rationes diverse rispetto alla normativa oggetto del quesito in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante "Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali" e successive modificazioni; richiesta dichiarata legittima con ordinanza 7-13 dicembre 1999 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.