SENTENZA
N. 45
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott.. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante:
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"
e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5, come modificato –
quanto al comma 7 – dall’articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e come integrato – quanto ai
commi 9-bis e ter - dall’art. 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, giudizio
iscritto al n. 127 del registro referendum.
Vista
l’ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum
presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;
udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti;
uditi
l’avvocato Edoardo Ghera per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino
e Michele De Lucia, l’avvocato Mario Salerni per l’associazione Progetto
Diritti ed altri, e l’avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi
ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della
Rifondazione Comunista.
Ritenuto
in fatto
1. ¾
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di
cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive
modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare previsto
dall'art. 75 della Costituzione, presentata l'8 marzo 1999 da quattordici
cittadini italiani, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo
1999, n. 57, sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e
ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni,
limitatamente all’articolo 5 ?>>.
2. ¾
L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data 7-13
dicembre 1999, verificata la regolarità della richiesta, ha provveduto ad
integrare il quesito, in considerazione del fatto che la norma che ne
costituisce oggetto è stata, in parte, modificata dall'art. 1, del decreto
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389,
nonché dall'art. 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in
legge 28 novembre 1996, n. 608. L'Ufficio centrale ha quindi dichiarato
legittima la richiesta sul seguente quesito, così riformulato: <<Volete
voi che sia abrogato il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"
e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5, come modificato –
quanto al comma 7 - dall’art. 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, conv.
dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come integrato – quanto ai commi 9 bis
e ter – dall’art. 2, decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, conv. dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608 ?>>, stabilendo altresì che la
denominazione del referendum sia: <<Contratto di lavoro a tempo
parziale (part-time): Abolizione dei vincoli>>.
3. ¾
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente
di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente
deliberazione, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma,
della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Daniele
Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, quali presentatori della
richiesta, hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della
legge da ultimo citata, nella quale sostengono che il quesito non
contrasterebbe con i limiti stabiliti dall'art. 75 della Costituzione e neppure
riguarderebbe una norma strumentale all’attuazione di trattati internazionali,
dato che il termine per il recepimento della direttiva n. 97/81/CE del 15
dicembre 1997 non è ancora scaduto e, comunque, l’abrogazione della norma non
violerebbe i principi da essa stabiliti. Il quesito avrebbe anche i previsti
requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza, in quanto sarebbe palese
l'intento di eliminare la disciplina vincolistica del rapporto di lavoro part-time,
allo scopo di liberalizzarlo ed assoggettarlo alle disposizioni generali sui
contratti.
4. ¾
Hanno altresì presentato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,
una memoria unica l’associazione Progetto Diritti, la Federazione delle
Rappresentanze Sindacali di Base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la
democrazia le quali deducono l'inammissibilità della richiesta referendaria, in
quanto il quesito sarebbe privo dei requisiti di univocità e chiarezza.
4.1.
¾ Tre distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico, sono state
depositate il 10 gennaio 2000: la prima, dalla Federazione dei Verdi, in
persona del responsabile nazionale del settore economia, dall'Associazione
nazionale per la sinistra, in persona del presidente pro-tempore e da
Alfiero Grandi, nella qualità di responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di
sinistra; la seconda, dal Partito della Rifondazione comunista, in persona del
segretario generale; la terza dal Comitato per le libertà e i diritti sociali,
in persona del presidente pro-tempore.
Nelle
memorie, premessa la ritenuta ammissibilità del deposito degli atti, si
sostiene che la richiesta referendaria violerebbe gli artt. 3, secondo comma,
4, 32 e 35 della Costituzione e sarebbe comunque inammissibile in quanto
contrastante con gli obblighi della direttiva comunitaria n. 97/81/CE.
5. ¾
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2000 hanno partecipato, per i
presentatori della richiesta, gli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e
Antonio Vallebona, illustrando e ribadendo le argomentazioni a sostegno del referendum.
Inoltre,
sono stati ammessi ad illustrare le rispettive memorie, con riserva di ogni
decisione in ordine all'ammissibilità della loro partecipazione, gli avvocati
Piergiovanni Alleva e Mario Salerni.
Considerato
in diritto
1. ¾
La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la
Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale
per il referendum del 7-13 dicembre 1999, che ne ha dichiarato la
legittimità, provvedendo all'integrazione del quesito, investe l'art. 5 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento
dei livelli occupazionali), come modificato ed integrato - quanto ai commi 7,
9-bis e 9-ter - dall’art. 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 339, e dall’art. 2, decreto legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale
disciplina il rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale.
2. ¾
In via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da
questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie provenienti
dai soggetti diversi dai presentatori del referendum ed è altresì
ammissibile la loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del
13 gennaio 2000.
3. ¾
Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta referendaria postula che si accerti
se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma,
della Costituzione, o con quelli desumibili, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, da un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (ex
plurimis: sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare esteso,
secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 27 del 1997), a
verificare la compatibilità del quesito con le prescrizioni delle direttive
comunitarie (sentenze n. 36 del 1997, n. 64 del 1990), qualora, come accade
nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire
l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto
adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto
comunitario derivato (sentenza n. 36 del 1997).
Sotto
questo profilo va premesso che la disciplina recata dall'art. 5 della legge n.
863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria
97/81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro
ordinamento, la quale è diretta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul
lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni
intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto accordo,
dopo avere stabilito, tra l'altro, il principio di non discriminazione nei
confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello
sviluppo del lavoro a tempo parziale, in particolare prevede l'opzione di fondo
per il principio "pro rata temporis" (clausola 4.2), nonché la
tendenziale eliminazione degli "ostacoli di natura giuridica o
amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo
parziale" (clausola 5.1, lett. a).
Premesso
che, in forza dell’art. 11 della Costituzione, di fronte alla normativa
comunitaria "l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante"
(sentenza n. 285 del 1990), si può dire che gli indicati obiettivi comunitari
trovano una sia pure parziale ed anticipata conformazione nel vigente
ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 della legge n.
863 del 1984. Ed infatti la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato la ratio
legis di questo atto normativo individuandola nell'intento di agevolare,
anche sul piano previdenziale, il modulo lavorativo del tempo parziale e anche
la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il legislatore ha avuto di
mira in questa legge "la "flessibilità" e l'occupazione nel loro
complesso" (sentenza n. 202 del 1999). In particolare si può ritenere che,
nell’ambito di questa disciplina, siano sostanzialmente coerenti con la
direttiva alcune disposizioni della citata disciplina legislativa, poiché
appaiono già di per sé stessi ispirati al principio "pro rata temporis"
sia il comma 5 dell'art. 5, che regola il calcolo dei contributi, sia il comma
12, che stabilisce il criterio di computo dei lavoratori part-time ai
fini del calcolo del numero dei lavoratori dell'azienda. Mentre al principio
della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al lavoro a tempo parziale
appaiono ispirati sia la disposizione del comma 3-bis, che regola alcune
situazioni di prelazione dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzione
di lavoratori con contratti a tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il
trattamento pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno
a tempo parziale e viceversa.
Si può
quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in generale, la complessiva
disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano già realizzato, in una sorta di
anticipazione della citata direttiva 97/81/CE, un nucleo minimo di regole che,
da un lato, agevolano il lavoro a tempo parziale e, dall'altro lato,
costituiscono una forma di protezione del lavoratore part-time. Tale
nucleo minimo essenziale non può essere totalmente rimosso, nell'ordinamento
interno, se non attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a
loro volta conformi, proprio perché l'entrata in vigore della direttiva ha
determinato il formarsi, durante la pendenza del termine, di una situazione di pre-conformazione
all'obbligo di adeguamento, che preclude l'adozione di atti collidenti con i
principi della direttiva.
E'
invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati membri hanno
il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di leale cooperazione,
che impone, tra l'altro, di astenersi dall'adottare, nel periodo intercorrente
tra l'entrata in vigore della direttiva ed il termine assegnato per il suo
recepimento, qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato
prescritto (Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa C-129/96). Ciò è
tanto più vero, nel caso di specie, non solo perché il termine di attuazione
della direttiva è già scaduto il 20 gennaio 2000 rendendo così formalmente
inadempiente lo Stato italiano, ma anche perché sia il ventiduesimo
"considerando" della direttiva sia la clausola 6.2 dell'allegato
accordo quadro stabiliscono espressamente che in ragione della direttiva non
può essere giustificato alcun "regresso" rispetto alla situazione
vigente in ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di
protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso.
L'abrogazione, in via referendaria, del citato art. 5 determinerebbe invece
l'eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina
specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una
situazione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato italiano per
inadempimento di uno specifico obbligo comunitario (cfr. sentenze n. 26 del
1993 e n. 64 del 1990), con conseguente violazione dell’art. 75, secondo comma,
della Costituzione.
Sotto
questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di inammissibilità del
quesito referendario relativo all'art. 5 della legge n. 863 del 1984, il quale,
peraltro, allo stato, è tuttora vigente, non risultando fino ad ora pubblicati
ed efficaci preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva
comunitaria, stabiliscano una differente disciplina.
PER QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione
dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ottobre 1984, n.
726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad
incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con
ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum
costituito presso la Corte di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.