Sentenza n. 45/2000

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SENTENZA N. 45

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

- Dott. Franco BILE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante: "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5, come modificato – quanto al comma 7 – dall’articolo 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e come integrato – quanto ai commi 9-bis e ter - dall’art. 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, giudizio iscritto al n. 127 del registro referendum.

Vista l’ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

uditi l’avvocato Edoardo Ghera per i presentatori Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, l’avvocato Mario Salerni per l’associazione Progetto Diritti ed altri, e l’avvocato Piergiovanni Alleva per la Federazione dei Verdi ed altri, Comitato per le libertà e i diritti sociali e Partito della Rifondazione Comunista.

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione, presentata l'8 marzo 1999 da quattordici cittadini italiani, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1999, n. 57, sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5 ?>>.

2. - L’Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999, verificata la regolarità della richiesta, ha provveduto ad integrare il quesito, in considerazione del fatto che la norma che ne costituisce oggetto è stata, in parte, modificata dall'art. 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché dall'art. 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608. L'Ufficio centrale ha quindi dichiarato legittima la richiesta sul seguente quesito, così riformulato: <<Volete voi che sia abrogato il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante "Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali" e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5, come modificato – quanto al comma 7 - dall’art. 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come integrato – quanto ai commi 9 bis e ter – dall’art. 2, decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, conv. dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ?>>, stabilendo altresì che la denominazione del referendum sia: <<Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time): Abolizione dei vincoli>>.

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte, ha fissato il giorno 13 gennaio 2000 per la conseguente deliberazione, dandone comunicazione ai presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia, quali presentatori della richiesta, hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge da ultimo citata, nella quale sostengono che il quesito non contrasterebbe con i limiti stabiliti dall'art. 75 della Costituzione e neppure riguarderebbe una norma strumentale all’attuazione di trattati internazionali, dato che il termine per il recepimento della direttiva n. 97/81/CE del 15 dicembre 1997 non è ancora scaduto e, comunque, l’abrogazione della norma non violerebbe i principi da essa stabiliti. Il quesito avrebbe anche i previsti requisiti di omogeneità, univocità e chiarezza, in quanto sarebbe palese l'intento di eliminare la disciplina vincolistica del rapporto di lavoro part-time, allo scopo di liberalizzarlo ed assoggettarlo alle disposizioni generali sui contratti.

4. - Hanno altresì presentato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, una memoria unica l’associazione Progetto Diritti, la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base, il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia le quali deducono l'inammissibilità della richiesta referendaria, in quanto il quesito sarebbe privo dei requisiti di univocità e chiarezza.

4.1. - Tre distinte memorie, di contenuto sostanzialmente identico, sono state depositate il 10 gennaio 2000: la prima, dalla Federazione dei Verdi, in persona del responsabile nazionale del settore economia, dall'Associazione nazionale per la sinistra, in persona del presidente pro-tempore e da Alfiero Grandi, nella qualità di responsabile lavoro dei D.S.-Democratici di sinistra; la seconda, dal Partito della Rifondazione comunista, in persona del segretario generale; la terza dal Comitato per le libertà e i diritti sociali, in persona del presidente pro-tempore.

Nelle memorie, premessa la ritenuta ammissibilità del deposito degli atti, si sostiene che la richiesta referendaria violerebbe gli artt. 3, secondo comma, 4, 32 e 35 della Costituzione e sarebbe comunque inammissibile in quanto contrastante con gli obblighi della direttiva comunitaria n. 97/81/CE.

5. - Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2000 hanno partecipato, per i presentatori della richiesta, gli avvocati Edoardo Ghera, Sergio Magrini e Antonio Vallebona, illustrando e ribadendo le argomentazioni a sostegno del referendum.

Inoltre, sono stati ammessi ad illustrare le rispettive memorie, con riserva di ogni decisione in ordine all'ammissibilità della loro partecipazione, gli avvocati Piergiovanni Alleva e Mario Salerni.

Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 7-13 dicembre 1999, che ne ha dichiarato la legittimità, provvedendo all'integrazione del quesito, investe l'art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato ed integrato - quanto ai commi 7, 9-bis e 9-ter - dall’art. 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 339, e dall’art. 2, decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale disciplina il rapporto di lavoro subordinato privato a tempo parziale.

2. - In via preliminare va dichiarata, per le ragioni specificamente indicate da questa Corte nella sentenza n. 31 del 2000, la ricevibilità delle memorie provenienti dai soggetti diversi dai presentatori del referendum ed è altresì ammissibile la loro illustrazione orale, avvenuta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000.

3. - Il giudizio per l'ammissibilità della richiesta referendaria postula che si accerti se la stessa sia in contrasto con i limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o con quelli desumibili, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da un'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (ex plurimis: sentenza n. 33 del 1997). Il giudizio va in particolare esteso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 27 del 1997), a verificare la compatibilità del quesito con le prescrizioni delle direttive comunitarie (sentenze n. 36 del 1997, n. 64 del 1990), qualora, come accade nella specie, queste siano idonee a produrre effetti tali da inibire l'abrogazione delle norme interne, in quanto preclusiva del corretto adempimento degli obblighi derivanti allo Stato italiano dal diritto comunitario derivato (sentenza n. 36 del 1997).

Sotto questo profilo va premesso che la disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984 rientra nel campo di applicazione della direttiva comunitaria 97/81/CE del 15 dicembre 1997, allo stato non ancora recepita nel nostro ordinamento, la quale è diretta specificamente ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale UNICE, CEEP e CES. Il predetto accordo, dopo avere stabilito, tra l'altro, il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e il principio di agevolazione dello sviluppo del lavoro a tempo parziale, in particolare prevede l'opzione di fondo per il principio "pro rata temporis" (clausola 4.2), nonché la tendenziale eliminazione degli "ostacoli di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo parziale" (clausola 5.1, lett. a).

Premesso che, in forza dell’art. 11 della Costituzione, di fronte alla normativa comunitaria "l'ordinamento interno si ritrae e non è più operante" (sentenza n. 285 del 1990), si può dire che gli indicati obiettivi comunitari trovano una sia pure parziale ed anticipata conformazione nel vigente ordinamento interno, appunto nella disciplina recata dall'art. 5 della legge n. 863 del 1984. Ed infatti la giurisprudenza ordinaria ha valorizzato la ratio legis di questo atto normativo individuandola nell'intento di agevolare, anche sul piano previdenziale, il modulo lavorativo del tempo parziale e anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che il legislatore ha avuto di mira in questa legge "la "flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso" (sentenza n. 202 del 1999). In particolare si può ritenere che, nell’ambito di questa disciplina, siano sostanzialmente coerenti con la direttiva alcune disposizioni della citata disciplina legislativa, poiché appaiono già di per sé stessi ispirati al principio "pro rata temporis" sia il comma 5 dell'art. 5, che regola il calcolo dei contributi, sia il comma 12, che stabilisce il criterio di computo dei lavoratori part-time ai fini del calcolo del numero dei lavoratori dell'azienda. Mentre al principio della rimozione degli ostacoli di natura giuridica al lavoro a tempo parziale appaiono ispirati sia la disposizione del comma 3-bis, che regola alcune situazioni di prelazione dei lavoratori a tempo parziale in caso di assunzione di lavoratori con contratti a tempo pieno, sia il comma 11, che disciplina il trattamento pensionistico in caso di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

Si può quindi ritenere che le predette disposizioni e, più in generale, la complessiva disciplina posta dallo stesso art. 5 abbiano già realizzato, in una sorta di anticipazione della citata direttiva 97/81/CE, un nucleo minimo di regole che, da un lato, agevolano il lavoro a tempo parziale e, dall'altro lato, costituiscono una forma di protezione del lavoratore part-time. Tale nucleo minimo essenziale non può essere totalmente rimosso, nell'ordinamento interno, se non attraverso la contemporanea sostituzione con disposizioni a loro volta conformi, proprio perché l'entrata in vigore della direttiva ha determinato il formarsi, durante la pendenza del termine, di una situazione di pre-conformazione all'obbligo di adeguamento, che preclude l'adozione di atti collidenti con i principi della direttiva.

E' invero pacifico, nella giurisprudenza comunitaria, che gli Stati membri hanno il dovere, ai sensi degli artt. 5 e 189 del Trattato, di leale cooperazione, che impone, tra l'altro, di astenersi dall'adottare, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva ed il termine assegnato per il suo recepimento, qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento del risultato prescritto (Corte di giustizia, 18 dicembre 1997 in causa C-129/96). Ciò è tanto più vero, nel caso di specie, non solo perché il termine di attuazione della direttiva è già scaduto il 20 gennaio 2000 rendendo così formalmente inadempiente lo Stato italiano, ma anche perché sia il ventiduesimo "considerando" della direttiva sia la clausola 6.2 dell'allegato accordo quadro stabiliscono espressamente che in ragione della direttiva non può essere giustificato alcun "regresso" rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro per quanto riguarda il livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dall'accordo stesso. L'abrogazione, in via referendaria, del citato art. 5 determinerebbe invece l'eliminazione pura e semplice della tutela contenuta nella vigente disciplina specifica del rapporto di lavoro a tempo parziale, così da porre in essere una situazione tale da far sorgere la responsabilità dello Stato italiano per inadempimento di uno specifico obbligo comunitario (cfr. sentenze n. 26 del 1993 e n. 64 del 1990), con conseguente violazione dell’art. 75, secondo comma, della Costituzione.

Sotto questo profilo sussiste quindi una precisa ragione di inammissibilità del quesito referendario relativo all'art. 5 della legge n. 863 del 1984, il quale, peraltro, allo stato, è tuttora vigente, non risultando fino ad ora pubblicati ed efficaci preannunciati atti legislativi, che, recependo la direttiva comunitaria, stabiliscano una differente disciplina.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 5 e successive modificazioni del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), richiesta dichiarata legittima con ordinanza in data 7-13 dicembre 1999 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.