SENTENZA
N. 33
ANNO
2000
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
-
Prof. Giuliano VASSALLI Presidente
-
Prof. Francesco GUIZZI Giudice
-
Prof. Cesare MIRABELLI "
-
Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv.
Massimo VARI "
-
Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
-
Prof. Valerio ONIDA "
-
Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv.
Fernanda CONTRI "
-
Prof. Guido NEPPI MODONA "
-
Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
-
Prof. Annibale MARINI "
-
Dott. Franco BILE "
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di referendum popolare
per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante
dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in
particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della
Camera dei deputati), e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534
(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361), limitatamente alle seguenti parti:
Articolo
1,
comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84,
si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4,
limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo
4,
comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma
1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una
diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna
lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un
terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore.";
Articolo
14,
comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle
parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma
2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo
16,
comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo
17,
comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
Articolo
18,
comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste
di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione
della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio
uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti
con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i
medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione.
Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa
dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che
accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma
2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali
il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano
gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze
di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per
la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro
le successive ventiquattro ore";
Articolo
18-bis;
Articolo
19;
Articolo
20,
comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati
o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma
7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere,
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti,
autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo
21,
comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo
22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le
liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole:
"riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando
gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e
cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole:
"e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi
dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di
ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo
apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e
delle liste contestate o modificate";
Articolo
23,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
Articolo
24,
comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa
delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n.
3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e delle liste";
Articolo
25,
comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché
alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei
candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole:
"e delle liste";
Articolo
26,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati";
Articolo
30,
comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n.
6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
31,
comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per
i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ",
C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole:
"nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo
40,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
41,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di
liste";
Articolo
42,
comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7,
limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste
dei candidati nonché";
Articolo
45,
comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e
successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo
48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle
parole: "o della circoscrizione";
Articolo
53,
comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo
58,
comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle
parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una
scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole:
"e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del
candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6:
"Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le
schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo
59,
limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista
rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale";
Articolo
67,
comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
Articolo
68,
comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di
scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito
il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il
segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis:
"Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore
pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla
quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene
alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso
il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle parole:
"La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate
per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo
71,
comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di
lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le
singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo
72,
comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere
tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,
limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
73,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
74,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma
2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo
75,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo
77,
comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi
del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento
dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non
risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il
candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene
pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna
delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine
l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti
nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo,
alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti
conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a
ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al
n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo
18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di
collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della
graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il
collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83,
comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei
voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo
79,
comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati";
Articolo
81,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
83;
Articolo
84,
comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama
eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi
candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle
parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di
graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista
con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si
proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo
85;
Articolo
86,
comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle
parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";
giudizio
iscritto al n. 115 del registro referendum.
Vista l'ordinanza
del 7 dicembre 1999 - integrata da quella del 21 dicembre 1999 - con la quale
l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conformi alle disposizioni di legge le richieste suindicate,
disponendone la concentrazione;
udito nella
camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
uditi gli
avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Federico Sorrentino per i presentatori
Segni Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe
Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De Lucia
Michele e Stanzani Sergio.
Ritenuto
in fatto
1.- In
data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani, documentata la propria qualità
di elettori, dichiaravano nella cancelleria della Corte suprema di cassazione
l'intento di promuovere la raccolta delle firme per la richiesta di referendum
popolare abrogativo di articoli o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni
ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277
(Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme
per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
L'annuncio
di tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del
3 maggio 1999.
In
data 28 settembre 1999 alcuni dei promotori depositavano presso la detta
cancelleria i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori ed i relativi
certificati elettorali.
Analoga
dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la richiesta di referendum
abrogativo concernente la medesima materia veniva raccolta a verbale nella
cancelleria della Corte di cassazione in data 5 giugno 1999. Il relativo
annuncio veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999.
In
data 9 settembre 1999 alcuni dei promotori di detta richiesta depositavano
presso la stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati
dai certificati elettorali dei sottoscrittori.
L'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione,
con ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due
richieste, in quanto inerenti a materia uniforme; quindi, con ordinanza del 7
dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche ad altri quesiti
referendari, dichiarava le presenti richieste conformi alle disposizioni di
legge e ne disponeva la concentrazione sul seguente quesito (come riformulato a
seguito della successiva ordinanza dello stesso Ufficio centrale in data 21
dicembre 1999):
"Volete
voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione
della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed
integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4
agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,
limitatamente alle seguenti parti:
Articolo
1,
comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi
attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84,
si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4,
limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra
liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83";
Articolo
4,
comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma
1", e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una
diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna
lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un
terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unità superiore.";
Articolo
14,
comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle
parole: "o le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma
2, limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,
limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature nei
collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
Articolo
16,
comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle
liste";
Articolo
17,
comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
Articolo
18,
comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste
di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione
della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel
collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali
collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi
devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la
circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella
stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni
che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale"; comma
2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste alle quali
il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora
il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano
gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è
effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale,
senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze
di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per
la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro
le successive ventiquattro ore";
Articolo
18-bis;
Articolo
19;
Articolo
20,
comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei candidati
o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei
candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere
allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui
all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le
candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle
parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni
si applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,
limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né"; comma
7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",
nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La
dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere,
infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti,
autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";
Articolo
21,
comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati
presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";
Articolo
22,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le
liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
3), limitatamente alle parole: "e le liste" e alle parole:
"riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati
superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando
gli ultimi nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e
cancella dalle liste i nomi"; n. 5), limitatamente alle parole:
"e cancella dalle liste i nomi"; n. 6): "cancella i nomi
dei candidati compresi in altra lista già presentata nella
circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle parole: "e di
ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni da questo
apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole: "e
delle liste contestate o modificate";
Articolo
23,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2,
limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
Articolo
24,
comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste", nonché alle parole: "analogamente si procede per la stampa
delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n.
3), limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4),
limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente
alle parole: "e delle liste";
Articolo
25,
comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché
alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle
parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei candidati",
alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle
liste";
Articolo
26,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di
candidati";
Articolo
30,
comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie del
manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione", e n.
6), limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
31,
comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore diverso per
i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla parola: ",
C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle parole:
"nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:
"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista,
nell'ambito degli stessi spazi.";
Articolo
40,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
41,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di
liste";
Articolo
42,
comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7,
limitatamente alle parole: "due copie del manifesto contenente le liste
dei candidati nonché";
Articolo
45,
comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute
prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e
successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo
48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle
parole: "o della circoscrizione";
Articolo
53,
comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
Articolo
58,
comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive", nonché alle
parole: "per l'elezione del candidato del collegio uninominale e una
scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2, limitatamente alle parole: "per
l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole:
"e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del
candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6:
"Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia
per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le
schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
Articolo
59,
limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la scelta della lista
rappresenta un voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale";
Articolo
67,
comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:
"rispettive";
Articolo
68,
comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato
nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le operazioni di
scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il
presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente.
Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato
attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,
insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma
3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un
terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della
scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione."; comma 7,
limitatamente alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento
alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale.";
Articolo
71,
comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di
lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le
singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
Articolo
72,
comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere
tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel
collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3, limitatamente alle
parole: "e di lista";
Articolo
73,
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
74,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma
2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
Articolo
75,
comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
Articolo
77,
comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra
elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei
voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi
del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti
pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di
voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento
dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non
risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato
eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota
in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste
suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni
del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da
detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste
collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti
da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è
dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al n. 4),
limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1,
alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di collegamento
dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria
relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il
collegamento", e al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale
nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83,
comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei
voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";
Articolo
79,
comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste
dei candidati";
Articolo
81,
comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
Articolo
83;
Articolo
84,
comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista
secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato
proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama
eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi
candidati,", alle parole: "spettanti alla lista", nonché alle
parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di
graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi
uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista
con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da
attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale
circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si
proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
Articolo
85;
Articolo
86,
comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista", nonché alle
parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista
abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?"
Con la
predetta ordinanza del 7 dicembre 1999, veniva attribuita al referendum
in oggetto la seguente denominazione: "Elezione della Camera dei deputati:
abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del
25% dei seggi".
L'ordinanza
veniva comunicata e notificata a norma dell'art. 13 della legge 25 maggio 1970,
n. 352.
2.-
Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato per la camera di
consiglio la data del 13 gennaio 2000, della quale è stata data regolare
comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della predetta legge n.
352 del 1970.
3. -
Nel procedimento innanzi alla Corte si sono costituiti, in data 28 dicembre
1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini e Giuseppe Calderisi,
promotori del referendum in esame, depositando, in qualità di promotori
e presentatori del referendum, una memoria con la quale ribadiscono
l'ammissibilità del quesito proposto, e ricordano che l'Ufficio centrale per il
referendum presso la Suprema Corte di cassazione si è già pronunciato,
con l'ordinanza del 13 dicembre 1999, nel senso della riproponibilità entro il
quinquennio di un quesito che non abbia raggiunto il quorum dei votanti,
non residuando, pertanto - si osserva nella memoria -, alcuno spazio per
ulteriori valutazioni al riguardo.
In
data 30 dicembre 1999, si sono altresì costituiti Daniele Capezzone, Marco
Cappato e Sergio Stanzani, dichiaratisi promotori e presentatori del referendum,
i quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed hanno concluso
per l'ammissibilità della richiesta, sottolineando che il quesito proposto è
identico a quello già esaminato e dichiarato ammissibile dalla Corte con la
sentenza n. 13 del 1999, e in relazione al quale, nella precedente
consultazione referendaria del 18 aprile 1999, non fu raggiunto il quorum
dei votanti richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.
4.- Il
giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza della data fissata per la camera di
consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e Michele De Lucia hanno
depositato una nuova memoria-atto di costituzione, nella qualità di
"presentatori" del referendum, come previsto dall'art. 33
della legge n. 352 del 1970, ribadendo, altresì, le proprie conclusioni in
ordine all'ammissibilità del quesito referendario in oggetto, nonché la propria
richiesta di essere uditi in camera di consiglio.
5.-
Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i rappresentanti dei predetti
presentatori hanno illustrato ulteriormente le ragioni dell'ammissibilità della
richiesta di referendum.
6.-
Successivamente, in data 19 gennaio 2000, largamente fuori termine - pertanto
non suscettibile di essere presa in considerazione - è stata depositata,
dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio, quale cittadino italiano iscritto
nelle liste elettorali del Comune di Roma, e nella asserita qualità di legale
rappresentante del "Comitato per la democrazia pluralista", una
memoria per contestare la validità della proposta referendaria in questione.
Considerato
in diritto
1.- Le
richieste di referendum abrogativo - concentrate in unico quesito -
sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi riguardano
alcuni articoli e parti di articoli (indicati in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive
modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto
1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
Al referendum
è stata data dall’ordinanza 7 dicembre 1999 dell’Ufficio centrale presso la
Corte di cassazione la denominazione: "Elezione della Camera dei Deputati,
abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del
25% dei seggi".
2.- Il
quesito in esame è identico a quello già oggetto di pronuncia di ammissibilità
della richiesta di referendum con sentenza 28 gennaio 1999 n. 13, mentre
non sussistono motivi per discostarsi da detta pronuncia.
Pertanto,
ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente il richiamo alla predetta sentenza n.
13 del 1999 e ai principi, cui la sentenza stessa fa rinvio, quali individuati
più volte dalla Corte, relativi ai requisiti di matrice unitaria e di
omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e
n. 16 del 1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale
(sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con riferimento
in particolare alla esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa
operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993 e n. 29 del 1987) e al
dettato del testo della Costituzione quale risulta dalla votazione finale 27
dicembre 1947 e dalla promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).
3.-
Anche in questa occasione si può, altresì, escludere che il referendum
in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando
parzialmente la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla
ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un’altra disciplina
assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che il
quesito ed il corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono
creare ex novo né direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997) -,
"ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e
rimasto in via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della
legge oggetto del referendum (art. 77, numero 3)" (sentenza n. 13
del 1999).
In
definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione referendaria, le
liste, il voto di lista e la ripartizione del 25% dei seggi secondo il metodo
proporzionale collegato alle liste stesse, rimarrebbe, con il contenuto
prescrittivo proprio, il criterio per l’attribuzione dei seggi in base alla
cifra individuale di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi
con le modalità consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
ammissibili
le richieste di referendum popolare per l’abrogazione, nelle parti
indicate in epigrafe, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle successive
modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto
1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi
recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richieste dichiarate
conformi a legge e concentrate in un unico quesito con le ordinanze
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione 7
e 21 dicembre 1999.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 3 febbraio 2000.
Giuliano
VASSALLI, Presidente
Riccardo
CHIEPPA, Redattore
Giuseppe
DI PAOLA, Cancelliere
Depositata
in cancelleria il 7 febbraio 2000.