ORDINANZA N. 412
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
"
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 391 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 7 luglio 1998 dal Giudice per le indagini preliminari c/o
il Tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al
n. 867 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1998.
Udito nella camera di
consiglio del 29 settembre 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 391 del codice di procedura penale nella parte in cui
non prevede <<la necessaria presenza di un rappresentante della Polizia
giudiziaria che ha partecipato alle operazioni di arresto e con diretta
cognizione dei fatti o, comunque, non consente al Giudice per le indagini
preliminari procedente di chiedere l’intervento del predetto, anche a
chiarimento dei fatti>>;
che il rimettente, investito della richiesta del pubblico
ministero di convalida dell’arresto e di applicazione della custodia cautelare
in carcere, espone, in fatto, che nell’udienza di convalida, relativa a due
soggetti arrestati in flagranza, uno di essi aveva negato, in contrasto con
quanto risultava nel verbale di arresto, di avere detenuto un quantitativo di
stupefacente e di essersene disfatto nel momento in cui era intervenuta la
polizia giudiziaria, sostenendo che la sostanza stupefacente era detenuta
dall’altro arrestato;
che quest’ultimo, a sua
volta interrogato nell’udienza di convalida, aveva confermato tale versione,
assumendosi l’esclusiva responsabilità del fatto;
che, a parere del
rimettente, in tale situazione il giudice della convalida si vedrebbe costretto
a decidere sulle richieste del pubblico ministero senza avere la possibilità di
compiere alcuna indagine volta a verificare quale delle contrastanti versioni
emergenti dal verbale di arresto e dalle dichiarazioni dei due arrestati
corrisponda alla realtà dei fatti;
che, al riguardo, il
rimettente rileva che nell’analoga situazione della convalida dell’arresto nel
procedimento avanti al pretore, l’art. 566 cod. proc. pen. ha opportunamente
previsto che l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che ha eseguito
l’arresto venga autorizzato a rendere una relazione orale, così consentendo al
pretore di chiedere chiarimenti sui fatti e di <<poter instaurare un
minimo di contraddittorio su circostanze dubbie o incerte>>;
che la norma censurata
contrasterebbe quindi con l’art. 3 Cost. per violazione del principio di
uguaglianza, in quanto opera una irragionevole discriminazione tra arrestati a
seconda che si tratti di reati di competenza del tribunale o del pretore; con
l’art. 24 Cost., perché l’arrestato <<si troverebbe nella sostanziale
impossibilità di controbattere a quanto risulta in atti in un momento
determinante per la propria libertà personale>>; con l’art. 97 Cost., sotto
il profilo del buon andamento degli uffici, in quanto si preclude al giudice di
<<compiere quanto necessario per raggiungere un serio e maturato
convincimento>> e alla polizia giudiziaria di fornire chiarimenti a
fronte di contestazioni della difesa.
Considerato che nel sistema del codice di procedura penale l’udienza di convalida
dell’arresto, disciplinata dall’art. 391 cod. proc. pen., è costruita come un
momento di necessaria garanzia sullo status
libertatis, volto esclusivamente a verificare, allo stato degli atti e nei
tempi brevissimi imposti dall’art. 13, terzo comma, Cost., le condizioni di
legittimità dell’arresto sulla base del relativo verbale, trasmesso dal
pubblico ministero a norma dell’art. 122 disp. att. cod. proc. pen. unitamente
alla richiesta di convalida;
che a tale funzione è
congeniale la struttura dell’udienza di convalida, ove l’unica presenza
necessaria è quella del difensore, a garanzia del diritto di difesa
dell’arrestato, di cui viene disposto l’interrogatorio, salvo che non abbia
potuto o si sia rifiutato di comparire (art. 391, commi 1 e 3, cod. proc.
pen.), mentre il pubblico ministero, se ritiene di non comparire, trasmette al
giudice le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui
le stesse si fondano (art. 390, comma 3-bis,
cod. proc. pen.), ovvero, se comparso, si limita ad indicare i motivi
dell’arresto e ad illustrare le eventuali richieste in ordine alla libertà
personale (art. 391, comma 3, cod. proc. pen.);
che, a fronte di tale
disciplina, il rimettente vorrebbe che al giudice dell’udienza di convalida
venisse riconosciuto il potere di sentire l’agente o l’ufficiale di polizia
giudiziaria che ha eseguito l’arresto e redatto il relativo verbale,
eventualmente in contraddittorio con la persona arrestata, al fine di procedere
ad un più preciso accertamento dei fatti in caso di contrasti tra il verbale di
arresto e le dichiarazioni rese dagli arrestati in sede di interrogatorio;
che ad avviso del rimettente
l’impossibilità di sentire l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria si
porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sia perché precluderebbe
irragionevolmente al giudice di compiere gli accertamenti necessari alla sua
decisione, sia perché - confrontata con la disciplina dell’udienza di convalida
dell’arresto e del contestuale giudizio direttissimo nel procedimento davanti
al pretore, prevista dall’art. 566 cod. proc. pen. - determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento tra gli arrestati per reati di
competenza del tribunale e quelli per reati di competenza del pretore, in
quanto solo nel procedimento davanti al pretore la legge prevede che
l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria che presenta l’arrestato al
pretore sia autorizzato a rendere una relazione orale (art. 566, comma 3, cod.
proc. pen.);
che,
da un punto di vista generale, non contrasta con il principio di
ragionevolezza, stante la funzione e la struttura dell’udienza di convalida,
che l’art. 391 cod. proc. pen. non preveda che il giudice possa acquisire nuovi
elementi di valutazione e, in particolare, sentire come testimoni gli agenti o
gli ufficiali che hanno eseguito l’arresto, in quanto tali incombenti si
porrebbero in radicale contrasto con i tempi brevissimi entro cui deve
svolgersi e concludersi l’udienza di convalida e con le finalità dell’udienza
stessa;
che, in particolare, non è
conferente il tertium comparationis
addotto dal rimettente a sostegno della supposta violazione dell’art. 3 Cost.:
l’art. 566 cod. proc. pen. si riferisce, infatti, alla diversa situazione della
convalida e del contestuale giudizio direttissimo nel procedimento davanti al
pretore, e pertanto il confronto potrebbe in ipotesi porsi tra gli omologhi
istituti della convalida e del contestuale giudizio direttissimo
rispettivamente previsti per il procedimento davanti al pretore (art. 566 cod.
proc. pen.) e per i reati di competenza del tribunale (art. 449 cod. proc.
pen.);
che, peraltro, la relazione
orale di cui all’art. 566, comma 3, cod. proc. pen. è priva di quelle
connotazioni testimoniali che vorrebbe attribuirle il rimettente, ma risponde
piuttosto, stante i tempi brevissimi per la presentazione dell’arrestato
direttamente in udienza ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo,
all’esigenza di consentire agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
hanno eseguito l’arresto di surrogare o integrare la comunicazione scritta
della notizia di reato prevista dall’art. 347, comma 1, cod. proc. pen.;
che, quindi, la relazione orale, che il rimettente vorrebbe introdurre
all’interno dell’udienza di convalida, non assolverebbe comunque alla funzione
di consentire al giudice di sentire a chiarimento gli agenti verbalizzanti onde
dirimere eventuali contrasti tra il verbale di arresto e il contenuto delle
dichiarazioni rese dagli arrestati;
che infine, ove si attribuisse al giudice, al di fuori della specifica
e diversa ipotesi della relazione orale avanti al pretore, la facoltà di citare
d’ufficio e di esaminare gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
hanno eseguito l’arresto, tale attività si qualificherebbe come una
acquisizione di carattere testimoniale, dalla quale deriverebbe, a titolo di
necessaria attuazione del principio del diritto alla prova, la conseguente
ammissione di altri testimoni eventualmente indicati dal pubblico ministero e
dalla difesa, snaturando così la struttura e la funzione dell’udienza di
convalida, sino all’impossibilità di concluderla nel rispetto dei termini
imposti dalla stessa Costituzione a tutela della inviolabilità della libertà personale;
che prive di fondamento sono anche le censure mosse con riferimento
agli artt. 24 e 97 Cost.;
che, ai fini della contestazione nel corso dell’udienza di convalida
delle risultanze emergenti dal verbale di arresto, il diritto di difesa risulta
sufficientemente garantito dalla presenza necessaria del difensore e
dall’interrogatorio dell’arrestato;
che
comunque, in caso di effettiva lacunosità o contraddittorietà degli elementi
sottoposti alla sua valutazione, il giudice, in omaggio al principio del favor libertatis, dovrà disattendere la
richiesta del pubblico ministero, non convalidando l’arresto;
che, in ordine all’art. 97 Cost., il principio del buon andamento dei
pubblici uffici non si riferisce all’attività giurisdizionale in senso stretto,
bensì all’organizzazione e al funzionamento dell’amministrazione della
giustizia (v. da ultimo sentenze n. 381 del 1999 e n. 53 del 1998);
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata sotto tutti i profili prospettati.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 391 del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia,
con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Guido NEPPI MODONA,
Redattore
Depositata in cancelleria il
29 ottobre 1999.