Ordinanza n. 337/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 337

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma secondo, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 7 aprile e il 23 marzo 1998 dalla Corte d'appello di Milano nei procedimenti penali a carico di M. P. ed altri e di G. G., iscritte ai nn. 744 e 745 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

  Ritenuto che con due ordinanze di analogo tenore la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui "consente che il termine di prescrizione del reato non sia definibile nella stessa misura in tutte le fasi del procedimento" ed in particolare nella parte in cui consente che sulla determinazione del termine della prescrizione abbia effetto, anche mediante il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all’art. 69 cod. pen., "la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62-bis cod. pen., ovvero di ogni altra circostanza del reato non specificamente identificabile nei suoi contenuti, facoltativa e comunque non preventivamente individuabile all’atto del rinvio a giudizio";

  che la Corte di appello rimettente premette in fatto:

- in relazione all’ordinanza r.o. n. 744 del 1998, di procedere per un reato punito con la pena massima di anni cinque di reclusione, per il quale la legge prevede un termine di prescrizione di dieci anni, estensibile a quindici anni per l’effetto interruttivo, rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, con la quale erano state riconosciute le attenuanti generiche, il termine prescrizionale risulterebbe ridotto a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;

- in relazione all’ordinanza r.o. n. 745 del 1998, di procedere per un reato, punito anch’esso con la pena massima di cinque anni di reclusione, cui corrisponde, tenuto conto dell’effetto interruttivo, un termine prescrizionale di quindici anni, rilevando che, in caso di conferma della condanna di primo grado, l’eventuale giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, già riconosciute e ritenute equivalenti dal Tribunale, comporterebbe la riduzione del termine di prescrizione a sette anni e sei mesi, già interamente decorsi;

  che ad avviso del rimettente la disciplina contenuta nella norma censurata ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione dell’interesse punitivo dello Stato, che é assicurato dal principio costituzionale di obbligatorietà dell’azione penale, sia pure "mitigato" dall’art. 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove impone tempi ragionevoli per la celebrazione dei processi;

  che l’istituto della prescrizione dovrebbe invece essere improntato al massimo di automaticità e fondarsi su dati obiettivi, e i relativi termini prescrizionali dovrebbero essere tutti certi e individuabili a partire dalla fase predibattimentale, a prescindere dal successivo esame di merito;

che, in particolare, il secondo comma dell’art. 157 cod. pen. si porrebbe in contrasto con tali principi, in quanto prevede la possibilità di calcolare i termini prescrizionali non sulla base dell’imputazione astratta formulata nel momento del rinvio a giudizio, ma tenendo conto del giudizio formulato in concreto nei confronti dell’autore del reato, cioé con riferimento a circostanze soggettive assolutamente indeterminate (quali quelle concedibili ex art. 62-bis cod. pen.), o la cui applicazione sia facoltativa (quali la recidiva), connesse alla determinazione della pena e, quindi, fondate su elementi estranei alla struttura del reato;

che il rimettente lamenta inoltre che, in caso di concessione delle attenuanti e, in particolare, di quelle generiche, la riduzione minima della pena venga effettuata operando sul massimo edittale, mentre la constatazione che per definizione le attenuanti generiche presuppongono l’assenza di gravità in concreto del reato dovrebbe comportare che la riduzione della pena venga effettuata con riferimento al minimo edittale;

che il sistema così delineato sarebbe quindi, ad avviso del rimettente, intrinsecamente irrazionale, in quanto l’attività giurisdizionale, "esercitata in relazione ad un termine prescrizionale che si prefigurava oggettivamente di una determinata durata, può essere dichiarata a posteriori priva di effetto per il rilievo dato in una diversa fase del giudizio ad una circostanza che originariamente non sarebbe stato possibile prendere in considerazione o fu addirittura esclusa";

che nei giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito l’inammissibilità della questione, in quanto volta a censurare scelte discrezionali del legislatore che, per quanto poco funzionali, non appaiono manifestamente irragionevoli.

Considerato che, stante l’analogo tenore delle questioni, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il rimettente – constatato che, a seguito del tempo trascorso tra la pronuncia della sentenza di primo grado e la celebrazione del giudizio di appello, i termini prescrizionali risultavano oramai decorsi per effetto del già intervenuto riconoscimento delle attenuanti generiche nel giudizio di primo grado (r.o. n. 744 del 1998) ovvero della asserita possibilità di ritenere d’ufficio in grado di appello tali attenuanti prevalenti sulle aggravanti (r.o. n. 745 del 1998) – in sostanza vorrebbe che i termini prescrizionali di cui all’art. 157 cod. pen. fossero determinati con esclusivo riferimento al reato contestato nel momento del rinvio a giudizio, escludendo la possibilità di tenere conto nelle diverse e successive fasi del giudizio, ai fini del computo del tempo necessario per la prescrizione del reato, sia delle circostanze attenuanti, sia della prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti;

che la disciplina auspicata consentirebbe, ad avviso del rimettente, di superare il contrasto della norma censurata con gli artt. 112 e 3 Cost. (quest’ultimo, seppure non espressamente indicato nel dispositivo, implicitamente richiamato in numerosi passaggi della motivazione);

che tuttavia un simile intervento si tradurrebbe in un trattamento deteriore nei confronti dell’imputato, in violazione del principio di legalità sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale é precluso alla Corte qualsiasi intervento additivo in malam partem in materia penale, sempre che la disciplina non sia frutto di una scelta palesemente arbitraria o ingiustificata (v. da ultimo ordinanze n. 413 del 1998 e n. 297 del 1997);

che l'effetto estintivo della prescrizione trova ragione "nell'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, [...] l'allarme della coscienza comune" (vedi sentenze n. 202 del 1971 e n. 254 del 1985), e che pertanto non può ritenersi ingiustificata la scelta del legislatore di rapportare i termini entro cui si produce tale effetto estintivo alla concreta gravità del fatto-reato, quale risulta anche a seguito del riconoscimento delle attenuanti generiche e del bilanciamento delle circostanze;

che, in particolare, questa Corte ha costantemente affermato che il principio di legalità preclude di pronunciare sentenze additive in malam partem del tipo di quella richiesta dal rimettente, volte ad integrare la serie di atti che producono effetti interruttivi (o sospensivi) del corso della prescrizione (in tema di introduzione di una nuova ipotesi di sospensione v. sentenza n. 114 del 1994; riguardo all’introduzione di nuove ipotesi di interruzione, v., tra le tante, ordinanze n. 412 del 1998, n. 178 del 1997, n. 315 del 1996, n. 144 del 1994, nn. 193 e 188 del 1993, n. 7 del 1990, n. 114 del 1983);

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione e 6, comma 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di appello di Milano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1999.