Ordinanza n. 299/99

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ORDINANZA N. 299

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; giudizi promossi con tre ordinanze emesse il 24 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 874, 875 e 876 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 53, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con tre ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale dispone che "per l’anno 1993 non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza sia di automatismi stipendiali, sia dell’attribuzione di trattamenti economici, per progressione automatica di carriera, corrispondenti a quelli di funzioni superiori, ove queste non siano effettivamente esercitate";

  che il rimettente ritiene che tale articolo sia applicabile anche ai magistrati ordinari, trattandosi di norma generale, e che questa interpretazione, l’unica possibile, porrebbe la norma in contrasto con i seguenti parametri costituzionali:

- l’art. 3, avendo creato una ingiusta e irrazionale disparità di trattamento fra coloro che, per sorte, hanno maturato l’incremento stipendiale nel 1993, e coloro che lo hanno maturato l’anno prima o l’anno dopo;

- l’art. 36, vigendo per i pubblici dipendenti il principio della parità di retribuzione a parità (qualitativa o quantitativa) di prestazione lavorativa, mentre l’articolo oggetto di censura avrebbe creato una disparità retributiva fra magistrati di pari qualifica che svolgono le medesime funzioni;

- l’art. 53, in quanto il "blocco" degli incrementi stipendiali per l’anno 1993 avrebbe rappresentato una prestazione patrimoniale imposta, la quale ha inciso soltanto su una categoria di contribuenti (i pubblici dipendenti) e, all’interno di essa, soltanto su coloro che hanno maturato incrementi retributivi nell’anno 1993;

   che, in ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma citata, attribuendo ai magistrati ricorrenti il diritto alla percezione degli incrementi stipendiali non corrisposti avrebbe reso fondato il ricorso;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza, dovendosi ritenere la questione già decisa dalla sentenza n. 245 del 1997 di questa Corte.

  Considerato che, nell’esaminare la rilevanza della questione, questa Corte é tenuta a seguire l’interpretazione della norma adottata dal giudice a quo, se non implausibile e non in contrasto con il diritto vivente (fra le tante, v. le sentenze nn. 516 e 60 del 1995);

  che, nel caso di specie, non sussiste nè l’uno nè l’altro vizio ermeneutico;

  che, in particolare, non si é formato "diritto vivente" sulla materia;

  che, nel merito, il giudice a quo, pur invocando diversi parametri costituzionali (artt. 3, 36 e 53 della Costituzione), riconduce ciascuna delle censure alla disparità di trattamento, che sussisterebbe fra chi ha maturato il conferimento della qualifica nel 1993 e chi lo ha acquisito prima o dopo tale data; disparità che si verificherebbe, altresì, fra i pubblici impiegati e i dipendenti privati;

  che questa Corte ha già affermato che il decreto-legge n. 384 del 1992 é stato emanato in un momento assai delicato per la vita economico-finanziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di recuperare l’equilibrio di bilancio;

  che per esigenze così stringenti il legislatore ha imposto a tutti sacrifici anche onerosi (sentenza n. 245 del 1997) e che norme di tale natura possono ritenersi non lesive del principio di cui all’art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarietà sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso;

  che il decreto-legge n. 384 del 1992 e in particolare l’art. 7, pur collocandosi in un ambito estremo, non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 é stato limitato a un anno; così come limitato nel tempo é stato il divieto di stipulazione di nuovi accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell’art. 7 e che, quindi, tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo (sentenza n. 99 del 1995), nè irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini, giacchè la manovra di contenimento della spesa pubblica compiuta con il decreto-legge più volte richiamato non ha inciso soltanto sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di altre categorie di lavoratori;

  che pertanto, riuniti i giudizi, la questione deve dichiararsi manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Francesco GUIZZI, Redattore

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.